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24 giugno 2022
Lavoro e previdenza sociale
Deridere la lavoratrice sul posto di lavoro non costituisce molestia da mobbing
Le molestie giuridicamente rilevanti idonee a configurare la violazione dell'art. 2087 c.c. ai fini del mobbing consistono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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La lente dell'autore

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