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Nel giudizio di primo grado, Tizio e Caia rispettivamente proprietari e conduttori dell'unità abitativa ubicata al 5° piano del fabbricato, evocavano in giudizio il Condominio e la società beta affinché ciascuno, secondo le rispettive attribuzioni, venisse condannato alla rifusione in loro favore della somma di circa 60 mila euro per la subìta sottrazione di beni mobili e valori a seguito del furto all'interno del loro appartamento. Secondo gli attori, terzi ignoti, avvalendosi della presenza delle impalcature incustodite e prive di impianto di antifurto installate nei pressi della facciata condominiale per i lavori di risanamento affidati alla società beta, avrebbero avuto accesso all'abitazione previa forzatura della finestra, asportando beni e denaro in contante. Premesso ciò, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e condannava in solido il Condominio e l'appaltatrice, quest'ultima manlevata dall'assicuratrice, alla rifusione del pregiudizio patito dagli istanti. Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello il Condominio, eccependo nel merito la falsa ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sul presupposto del mancato potere di controllo fisico della cosa produttrice di danno da parte del Condominio, in concreto affidato all'impresa esecutrice dei lavori sulla base del conferimento di incarico contenuto nel contratto d'appalto. |
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Secondo la Corte territoriale nella vicenda non era stata provata la circostanza supposta del mancato potere fisico da parte del Condominio sulla cosa posta in relazione diretta con l'evento dannoso, ossia l'adozione di ogni cautela ad evitare il danno, estrinsecantesi, nel caso di specie, nel dovere di continua verifica della sussistenza dell'adozione di ogni misura di sicurezza da parte della società appaltatrice. Difatti, secondo il ragionamento espresso dai giudici, se è pur vero che al Condominio non può addebitarsi un particolare richiamo per culpa in eligendo, sulla scorta delle risultanze documentali acquisite in atti confermative dell'adozione di regolari criteri di scelta della ditta appaltatrice, allo stesso modo non può, tuttavia, negarsi che la responsabilità in esame si ricollega non tanto alla sussistenza del ponteggio in sé, quanto alla mancata adozione di idonei accorgimenti anti-intrusivi (sistema di illuminazione notturna ovvero un impianto di allarme temporizzato), atti in concreto ad ovviare alla situazione di pericolo che ne deriva, essendo evidente che la presenza di un'impalcatura rende agevole l'accesso alle abitazioni private da parte di eventuali malintenzionati. Quindi è in tale contesto che il Condominio è chiamato a rispondere del danno patito dal condomino, vigendo la presunzione che il delegato a ciò deputato abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice; sicché, in tema, non era sufficiente l'inserimento nel contratto di incarico delle clausole contenenti l'obbligo della ditta esecutrice dell'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione senza, poi, vigilare sulla reale attuazione di tali adempimenti. In conclusione, la Corte d'Appello conferma il ragionamento del Tribunale sul duplice addebito di responsabilità: da un lato ai sensi dell'art. 2043 c.c. a carico dell'imprenditore che si è avvalso di impalcature e che non aveva adottato le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio; dall'altro ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del Condominio in quanto custode delle parti comuni del fabbricato per essere incorso inculpa in vigilando o in eligendo per omessa sorveglianza dell'operato della ditta appaltatrice. Per l'effetto, l'appello è stato rigettato. |
Il principio affermato dalla Corte territoriale di Napoli si pone esattamente in linea con l'indirizzo recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, con il quale viene altresì precisato che l'impresa incaricata dei lavori dovrà fare in modo che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il Condominio, nella persona del suo amministratore, deve comunque vigilare attivamente sul rispetto da parte di quest'ultima delle obbligazioni assunte nel contratto di appalto (Cass. Civ., sez. VI, 27 dicembre 2021, n. 41542). Il citato orientamento è conforme a quanto già in precedenza affermato in sede di legittimità in materia di responsabilità concorrente nel caso di furto in appartamento agevolato da ponteggi, secondo cui nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura non lasciando adito a dubbi la concorrente compartecipazione causale del Condominio all'evento dannoso sol per il fatto della violazione del generale dovere di custodia (Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26900). Quindi, l'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini. Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore (Trib. Cosenza 19 luglio 2021, n. 1652. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore del condominio, in solido con l'impresa di ristrutturazione, per il furto di due caldaie subìto da un condomino a causa dei difetti dei sistemi di vigilanza e di sicurezza dei ponteggi esterni, che avevano agevolato il compito dei ladri). In conclusione, correttamente, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la responsabilità solidale del Condominio e dell'impresa incaricata. |
Corte d’Appello di Napoli, sez. VI Civile, sentenza (ud. 3 giugno 2022) 27 giugno 2022, n. 2984
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 05.04.2011 I. T. e C. P., dichiaratisi rispettivamente proprietari e conduttori dell’unità abitativa ubicata al 5° piano del fabbricato in ( omissis ), Via ( omissis ), evocavano in giudizio avanti il Tribunale Civile di S.M. Capua Vetere - Sezione distaccata di ( omissis ) - il Condominio P., in persona dell’amministratore legale rapp.te p.-t., e la S. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.-t., perché ciascuno, secondo le rispettive attribuzioni, venisse condannato alla rifusione in loro favore della somma di €. 58.778,81, comprensiva di interessi, per la subita sottrazione di beni mobili e valori a seguito del furto all’interno del loro appartamento avvenuto tra i giorni 04.07.2009 e 06.07.2009.
Riferivano gli attori che terzi ignoti, avvalendosi della presenza delle impalcature incustodite e prive di impianto di antifurto installate nei pressi della facciata condominiale per lavori di risanamento affidati alla appaltatrice S., avrebbero avuto accesso all’abitazione previa forzatura della finestra, asportando beni e denaro in contante.
Si costituiva il Condominio convenuto per contestare la domanda attorea poiché generica e assolutamente indeterminata, formulando al contempo domanda di manleva nei confronti di S. custode del cantiere.
Quest’ultima, nel costituirsi, si opponeva a sua volta all’accoglimento dell’azione chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di A. Ass.ni S.P.A. per essere da questa tenuta indenne, in ipotesi di sua condanna, di quanto eventualmente tenuta a pagare in favore degli attori, in forza di polizza contratta a copertura dei danni dell’impresa.
Ottenuta l’autorizzazione d’ufficio e provveduto alla chiamata in garanzia nei termini concessi, si costituiva, da ultimo, la U. Ass.NI S.P.A. (già A. Ass.ni S.P.A.) per rilevare, senza contestazione della copertura prestata, la sussistenza in polizza del limite del massimale risarcibile fino alla concorrenza della somma di €. 55.000,00 e per eccepire, comunque, l’entità del danno preteso poiché eccessivo.
Assunte le prove orali richieste dalle parti, la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 460/18 resa in data 01-05.02.2018, in forza della quale il Tribunale adito - competente a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale disposta con D.Lgs. n. 155/12 - accoglieva la domanda attorea e condannava in solido il Condominio P. e l’appaltatrice S. S.r.l., quest’ultima manlevata dall’assicuratrice U. S.P.A., alla rifusione del pregiudizio patito dagli istanti quantificato in complessivi €. 51.325,46, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite.
L’organo monocratico rilevava il duplice addebito di responsabilità, da un lato ai sensi dell’art. 2043 c.c. a carico dell’imprenditore che si avvaleva di impalcature e che non adottava le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio, dall’altro ai sensi dell’art. 2051 c.c. nei confronti del Condominio in quanto custode delle parti comuni del fabbricato per essere incorso in culpa in vigilando o in eligendo per omessa sorveglianza dell’operato della ditta appaltatrice.
Precisava il Tribunale che gli accordi contenuti nel contratto di appalto concluso tra il Condominio e la S. consentissero al committente di rivalersi sull’appaltatore per gli eventuali danni cagionati a terzi, ma che non potessero valere per esonerare il Condominio stesso dall’obbligo di rispondere dei pregiudizi arrecati, sì che dell’evento dovessero rispondere solidalmente ai sensi dell’art. 2055 c.c., 3° comma, entrambi i convenuti, ciascuno a diverso titolo.
In merito alla quantificazione del danno prospettata dalle parti attrici veniva, poi, dedotta la mancata contestazione specifica sia da parte del Condominio che della società appaltatrice, che si limitavano ad una generica confutazione senza produrre apprezzabili argomentazioni, né indicare mezzi istruttori in opposizione alla pretesa attorea.
Veniva, infine, riconosciuta la piena operatività della garanzia prestata dalla assicuratrice chiamata U. S.P.A. in forza di polizza contratta dalla appaltatrice per la responsabilità civile verso terzi, con l’effetto di vedere accolta la domanda di manleva proposta da S. per ogni esborso cui la stessa veniva condannata nei confronti dei danneggiati, nei limiti stabiliti nel contratto assicurativo.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello il Condominio P., in persona dell’amministratore legale rapp.te p.-t., con atto di citazione notificato in data 29.08.2018, eccependo nel merito tre distinti motivi di gravame con il primo dei quali veniva dedotta falsa ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sul presupposto del mancato potere di controllo fisico della cosa produttrice di danno da parte del Condominio, in concreto affidato all’impresa esecutrice dei lavori sulla base del conferimento di incarico contenuto nel contratto d’appalto.
Con il secondo argomento di censura veniva rilevata violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ricostruzione dei fatti e interpretazione degli atti di causa e delle prove operata dal Tribunale nella parte in cui si affermava l’assenza di contestazioni da parte del Condominio in ordine all’an e al quantum debeatur relativo alla domanda attorea, risultando, al contrario, dagli atti di parte la precisa formulazione delle eccezioni che avrebbero evidenziato l’insufficienza probatoria dei riscontri documentali su cui si è formata la decisione.
Con il terzo e ultimo motivo di doglianza l’appellante lamentava violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti della chiamata S. S.r.l. in virtù del rapporto contrattuale corrente con il quale la detta appaltatrice assumeva da un lato il rischio degli eventuali pregiudizi che, in esecuzione dell’incarico affidatole, avrebbe arrecato a terzi, dall’altro l’obbligo di sorveglianza del cantiere e quello ulteriore di adottare ogni misura idonea ad evitare il verificarsi di danni.
Concludeva il Condominio appellante per l’accoglimento del gravame proposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in atti I. T. e C. P. per contestare l’appello proposto rilevando, in via preliminare, la tardività della notificazione dell’impugnazione in relazione al momento del rinnovo della notifica, dopoché il primo, pur tempestivo, tentativo presso il domicilio del procuratore indicato nella sentenza non si perfezionava, contestando nel merito gli argomenti critici elaborati dall’appellante poiché infondati e riproducendo i medesimi temi difensivi svolti in primo grado, dunque, concludendo per il rigetto della domanda con conseguente conferma della decisione gravata e vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio.
Si costituiva in atti altresì S. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.-t., per contestare genericamente la fondatezza dell’appello evidenziandone, in via preliminare, profili di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e concludendo per la conferma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Infine, si costituiva in atti la U. Ass.ni S.P.A., in persona del legale rapp.te p.-t., rilevando inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., ribadendo il limite della garanzia assicurativa dedotta in polizza in favore della appaltatrice contraente e concludendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Nel corso dell’udienza con trattazione scritta del 04.02.2022, svolta con le modalità indicate dall’art. 83, co. 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020, la Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. F. C. e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e delle note di replica.
La domanda di riforma della pronuncia gravata non appare sostenuta da valide tematiche che consentano, anche sotto il profilo probatorio, di emendare il processo di formazione decisionale che dovrà, pertanto, trovare piena conferma anche nella presente fase di riesame.
In relazione alla preliminare eccezione di tardività della notificazione dell’atto di appello sollevata dalle parti appellate I. T. e C. P. si rileva, anzitutto, l’infondatezza dell’assunto, essendo verificabile dall’esame degli atti prodotti che il rinnovo della notificazione operato dal procuratore del Condominio appellante ai sensi dell’art. 330 c.p.c. in data 21.02.2019, risulti tempestivo in relazione ai termini per comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. per l’udienza fissata al giorno 19.07.2019.
La rimessione in termini richiesta alla Corte e concessa all’appellante nel corso dell’udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.01.2019 postula l’operata valutazione della sussistenza di un errore di fatto oggettivamente scusabile del notificante, che ha impedito il perfezionamento dell’atto notificatorio e che ha consentito l’adozione del rimedio prescritto dall’art. 153 c.p.c., 2° comma.
Ciò premesso, si passa ora alla valutazione del merito dell’impugnazione.
Con il primo motivo di gravame il Condominio deduceva falsa ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., invocando la carenza di potere di vigilanza del cantiere occupato dai ripiani a ponteggio, di fatto affidato all’impresa esecutrice dei lavori sulla base del conferimento di incarico contenuto nel contratto d’appalto.
L’assunto non appare condivisibile poiché non è risultata provata la circostanza supposta del mancato potere fisico da parte del Condominio sulla cosa posta in relazione diretta con l’evento dannoso, ossia l’adozione di ogni cautela ad evitare il danno, estrinsecantesi, nel caso di specie, nel dovere di continua verifica della sussistenza dell’adozione di ogni misura di sicurezza da parte della società appaltatrice.
Se è pur vero che al Condominio non potrà addebitarsi un particolare richiamo per culpa in eligendo, sulla scorta delle risultanze documentali acquisite in atti confermative dell’adozione di regolari criteri di scelta della ditta appaltatrice, delle peculiari caratteristiche conoscitive della stessa con riguardo alla tipologia di intervento richiesto dalla committenza, della specificità delle clausole contrattuali contemplanti l’accollo di eventuali danni derivati a terzi nell’espletamento dei lavori e, infine, dell’esistenza di una polizza assicurativa a copertura di ogni rischio connesso all’esecuzione dell’oggetto del mandato, non potrà parimenti negarsi che la responsabilità in esame si ricollega non tanto alla sussistenza del ponteggio in sé, quanto alla mancata adozione di idonei accorgimenti anti-intrusivi - quali un sistema di illuminazione notturna ovvero un impianto di allarme temporizzato - atti in concreto ad ovviare alla situazione di pericolo che ne deriva, essendo evidente che la presenza di un’impalcatura rende agevole l’accesso alle abitazioni private da parte di eventuali malintenzionati.
In tale contesto il Condominio deve, dunque, essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino che abbia subito l’intrusione all’interno del suo appartamento di soggetti ignoti che si siano avvalsi delle installazioni montate attorno all'edificio condominiale, vigendo la presunzione che il delegato a ciò deputato abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice, non essendo sufficiente l’inserimento nel contratto di incarico delle clausole contenenti l'obbligo della ditta esecutrice dell'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione senza, poi, vigilare sulla reale attuazione di tali adempimenti.
Il principio affermato si pone esattamente il linea con l’indirizzo recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 41542/21, con il quale viene altresì precisato che l'impresa incaricata dei lavori dovrà fare in modo che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il Condominio, nella persona del suo amministratore, deve comunque vigilare attivamente sul rispetto da parte di quest'ultima delle obbligazioni assunte nel contratto di appalto.
Il citato orientamento appare del tutto conforme a quanto già in precedenza affermato in sede di legittimità in materia di responsabilità concorrente nel caso di furto in appartamento agevolato da ponteggi, secondo cui “Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” (Cass. Civ. Sent. n. 26900/14), non lasciando adito a dubbi la concorrente compartecipazione causale del Condominio all’evento dannoso sol per il fatto della violazione del generale dovere di custodia.
Dall’istruttoria espletata non è emersa la prova del caso fortuito che la norma codicistica impone per esonerare il custode dall’addebito di responsabilità del danno prodotto, non valendo a tal fine né la richiamata previsione contrattuale secondo cui la custodia del cantiere veniva affidata all’impresa appaltatrice, né l’esistenza della polizza assicurativa la cui operatività dovrebbe, semmai, intendersi circoscritta al rapporto tra assicuratore e contraente assicurato.
In piena adesione all’orientamento giurisprudenziale sopra annotato, dovrà pertanto confermarsi la ratio decidendi adottata dal Tribunale e, per l’effetto, disattendere il rilievo di censura sollevato.
Con riguardo al secondo rilievo critico dedotto, con il quale la parte appellante contestava violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice monocratico erroneamente ricostruito i fatti e interpretato le prove acquisite e ingiustamente affermato l’assenza di contestazioni da parte del Condominio in ordine all’an e al quantum debeatur relativo alla domanda attorea, si deve precisare che in applicazione dell’art. 116 c.p.c. che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, segnatamente sotto il profilo tecnico-difensivo, “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. Civ. Ord. n. 9439/22, conformi Ord. n. 2223/22, n. 26908/20 e n. 16970/18), necessitando dunque che gli argomenti di opposizione avverso gli assunti attorei assumano una vera e propria specificità critica che, nel caso in esame, è apparsa carente tanto sotto il profilo logico-giuridico, che probatorio.
Sebbene la mera mancata contestazione, in quanto tale, non può assumere automaticamente valore di prova, è pur vero che in relazione alla documentazione prodotta dagli appellati T./P. attestante la natura ed entità degli ammanchi subiti a seguito del furto perpetrato all’interno della loro abitazione, il Condominio non risulta abbia formulato una seria opposizione nei termini ad esso assegnati ex artt. 167 c.p.c. e 183 c.p.c. 6° comma, limitandosi ad una generica confutazione, in sede di comparsa di costituzione in giudizio, della ricostruzione storica del fatto che giammai potrà ritenersi contestazione in senso stretto in relazione al quantum debeatur, a sostegno del quale gli istanti danneggiati producevano, al contrario, ampia e comprovante documentazione fiscale che ha trovato puntuale riscontro nelle tre successive denunce di furto presentate avanti l’autorità di P.S..
In tale quadro istruttorio è mancata del tutto ogni concreta e valida attività di contrasto da parte del Condominio, con l’effetto di indurre ragionevolmente il Tribunale a valorizzare le emergenze probatorie raccolte e farle proprie in sede decisionale, non assumendo rilievo le tardive e sommarie obiezioni avverso la rilevanza della produzione documentale acquisita svolte dal Condominio solamente nella comparsa conclusionale nei termini di cui all’artt. 190 c.p.c..
Il motivo di gravame non appare sufficientemente sostenuto e non condivisibile, dunque, non potrà trovare accoglimento.
L’appellante deduceva con il terzo motivo di doglianza violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti della chiamata S. S.r.l., in virtù di rapporto contrattuale di appalto risalente al 05.03.2009, a tenore del quale l’appaltatrice assumeva il rischio degli eventuali pregiudizi arrecati a terzi, in esecuzione dell’incarico affidatole, nonché obbligandosi alla sorveglianza del cantiere e all’adozione di ogni misura idonea ad evitare il verificarsi di danni, come prescritto dall’art. 21 del contratto vigente.
A prescindere dalla lettura che si voglia dare della citata norma contrattuale, emerge dal suo esame, senza fare ricorso a particolari tecniche interpretative, che la garanzia prestata dalla società appaltatrice si riferisse alla “riparazione e il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori vengano arrecati a proprietà pubbliche o a persone”, fattispecie che esula, con tutta evidenza, dal caso di specie poiché generato dalla duplice e concorrente responsabilità, a diverso titolo, dell’appaltatore e del custode secondo le linee argomentative espresse in precedenza.
Né è possibile ravvisare la sussistenza di una ragionevole causa di manleva nella clausola negoziale secondo cui veniva rimessa all’appaltatore “la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali”, esprimendo la volontà delle parti un’intesa con effetti meramente interni non applicabile all’ipotesi regolata in atti.
Si ritiene, invero, non sussistere omessa pronuncia in ragione del totale assorbimento della domanda di garanzia proposta dal Condominio nella più ampia e motivata statuizione contemplante l’addebito concorsuale tra le parti convenute ai sensi dell’art. 2055 c.c., 3° comma.
In conformità all’orientamento giurisprudenziale citato a commento del primo motivo di gravame, si ritiene non poter aderire finanche a quest’ultimo rilievo che dovrà, pertanto, essere disatteso.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del rigetto dell’appello, risulta interamente assorbita ogni ulteriore valutazione nel merito prospettata dal Condominio appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate con riferimento ai valori tabellari minimi di cui ai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 (fase istruttoria al 50%), tenuto conto delle questioni trattate e del valore della lite dichiarato in atti secondo la quota ripartita tra le parti onerate (€. 25.662,73 ciascuna), trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall’art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall’art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l’impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell’appello promosso da Condominio P., Via (omissis), (omissis), nei confronti di I. T. e C. P., nonché S. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.-t., e U. Ass.ni S.P.A., in persona del legale rapp.te p.-t., per la riforma della sentenza n. 460/18 resa dal Tribunale Civile di Santa Maria C.V., in data 01-05.02.2018, così provvede:
a) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna il Condominio P., Via (omissis), (omissis), in persona dell’amministratore legale rapp.te p.-t., al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida per ciascuna delle parti appellate in complessivi €. 2.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, rispettivamente in favore di: a) I. T. e C. P. da distrarsi nei confronti degli Avv.ti A. D. e L. M. dichiaratisi procuratori antistatari; b) S. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.-t., da distrarsi nei confronti degli Avv.ti G. M. ed E. V. dichiaratisi procuratori antistatari; c) U. ASS.NI S.P.A., in persona del legale rapp.te p.-t.;
c) attesta che sussistono per la parte appellante i presupposti per il suo assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.