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15 luglio 2022
Diritti reali, condominio e locazioni
Le clausole contenute nel contratto di appalto non esonerano il condominio dall'obbligo risarcitorio in caso di furto da ponteggio
L'inserimento delle clausole contenenti l'obbligo della ditta esecutrice di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione non esclude la responsabilità del condominio se la collettività non vigila sulla reale attuazione di tali adempimenti.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Nel giudizio di primo grado, Tizio e Caia rispettivamente proprietari e conduttori dell'unità abitativa ubicata al 5° piano del fabbricato, evocavano in giudizio il Condominio e la società beta affinché ciascuno, secondo le rispettive attribuzioni, venisse condannato alla rifusione in loro favore della somma di circa 60 mila euro per la subìta sottrazione di beni mobili e valori a seguito del furto all'interno del loro appartamento. Secondo gli attori, terzi ignoti, avvalendosi della presenza delle impalcature incustodite e prive di impianto di antifurto installate nei pressi della facciata condominiale per i lavori di risanamento affidati alla società beta, avrebbero avuto accesso all'abitazione previa forzatura della finestra, asportando beni e denaro in contante. Premesso ciò, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e condannava in solido il Condominio e l'appaltatrice, quest'ultima manlevata dall'assicuratrice, alla rifusione del pregiudizio patito dagli istanti. 

Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello il Condominio, eccependo nel merito la falsa ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sul presupposto del mancato potere di controllo fisico della cosa produttrice di danno da parte del Condominio, in concreto affidato all'impresa esecutrice dei lavori sulla base del conferimento di incarico contenuto nel contratto d'appalto.

Il diritto

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Secondo la Corte territoriale nella vicenda non era stata provata la circostanza supposta del mancato potere fisico da parte del Condominio sulla cosa posta in relazione diretta con l'evento dannoso, ossia l'adozione di ogni cautela ad evitare il danno, estrinsecantesi, nel caso di specie, nel dovere di continua verifica della sussistenza dell'adozione di ogni misura di sicurezza da parte della società appaltatrice. Difatti, secondo il ragionamento espresso dai giudici, se è pur vero che al Condominio non può addebitarsi un particolare richiamo per culpa in eligendo, sulla scorta delle risultanze documentali acquisite in atti confermative dell'adozione di regolari criteri di scelta della ditta appaltatrice, allo stesso modo non può, tuttavia, negarsi che la responsabilità in esame si ricollega non tanto alla sussistenza del ponteggio in sé, quanto alla mancata adozione di idonei accorgimenti anti-intrusivi (sistema di illuminazione notturna ovvero un impianto di allarme temporizzato), atti in concreto ad ovviare alla situazione di pericolo che ne deriva, essendo evidente che la presenza di un'impalcatura rende agevole l'accesso alle abitazioni private da parte di eventuali malintenzionati. Quindi è in tale contesto che il Condominio è chiamato a rispondere del danno patito dal condomino, vigendo la presunzione che il delegato a ciò deputato abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice; sicché, in tema, non era sufficiente l'inserimento nel contratto di incarico delle clausole contenenti l'obbligo della ditta esecutrice dell'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione senza, poi, vigilare sulla reale attuazione di tali adempimenti.

In conclusione, la Corte d'Appello conferma il ragionamento del Tribunale sul duplice addebito di responsabilità: da un lato ai sensi dell'art. 2043 c.c. a carico dell'imprenditore che si è avvalso di impalcature e che non aveva adottato le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio; dall'altro ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del Condominio in quanto custode delle parti comuni del fabbricato per essere incorso inculpa in vigilando o in eligendo per omessa sorveglianza dell'operato della ditta appaltatrice.

Per l'effetto, l'appello è stato rigettato. 

La lente dell'autore

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Il principio affermato dalla Corte territoriale di Napoli si pone esattamente in linea con l'indirizzo recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, con il quale viene altresì precisato che l'impresa incaricata dei lavori dovrà fare in modo che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il Condominio, nella persona del suo amministratore, deve comunque vigilare attivamente sul rispetto da parte di quest'ultima delle obbligazioni assunte nel contratto di appalto (Cass. Civ., sez. VI, 27 dicembre 2021, n. 41542). Il citato orientamento è  conforme a quanto già in precedenza affermato in sede di legittimità in materia di responsabilità concorrente nel caso di furto in appartamento agevolato da ponteggi, secondo cui nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura non lasciando adito a dubbi la concorrente compartecipazione causale del Condominio all'evento dannoso sol per il fatto della violazione del generale dovere di custodia (Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26900). Quindi, l'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini. Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore (Trib. Cosenza 19 luglio 2021, n. 1652. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore del condominio, in solido con l'impresa di ristrutturazione, per il furto di due caldaie subìto da un condomino a causa dei difetti dei sistemi di vigilanza e di sicurezza dei ponteggi esterni, che avevano agevolato il compito dei ladri).

In conclusione, correttamente, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la responsabilità solidale del Condominio e dell'impresa incaricata.

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