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2 settembre 2022
Crisi di impresa e insolvenza
Richiesta di liquidazione giudiziale “in proprio”: è sufficiente la documentazione comprovante la legittimazione, la competenza e il superamento delle soglie
Il Tribunale di Bergamo sancisce la possibilità, su richiesta dell'imprenditore, di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale anche se non è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII quando gli elementi acquisiti permettono di riscontrare la legittimazione attiva, la competenza del giudice adito, i requisiti oggettivi per le soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
di Ricercatore presso l’Università di Palermo Ivan Libero Nocera
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