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La Prima sezione del TAR Sardegna con la sentenza n. 613 del 2022 si è pronunciato sul ricorso promosso dai genitori di un'alunna di seconda media che non era stata ammessa alla classe successiva a causa delle troppe assenze durante l'anno scolastico. |
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Dalla ricostruzione dei fatti operata dal TAR nella sua motivazione sono emerse alcune circostanze che, come vedremo, sono risultate senz'altro significative e determinanti per l'esito del giudizio. |
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Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato per due ragioni. In primo luogo, perché la Scuola non ha ritenuto di valorizzare la particolare situazione di disagio nella quale si è venuta a trovare la ragazza per poter concedere una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito. |
TAR Sardegna, sez. I, sentenza (ud. 14 settembre 2022) 16 settembre 2022, n. 613
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
per l’annullamento
- del documento di valutazione di -OMISSIS- per l'A.S. 2021/2022 del 9
giugno 2022, in cui si attesta che l'alunna non è stata ammessa alla classe successiva;
- del Verbale del Consiglio della classe 2C Ordinario - Scrutinio finale dell'anno scolastico 2021/2022 del 9 giugno 2022, acquisito via PEC con l'accesso ai documenti del 6 luglio 2022, in parte qua, ove si delibera la non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva;
- della comunicazione del 10 giugno 2022 della prof.ssa -OMISSIS- di non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva per l'eccessivo numero di assenze;
- ove occorra, della delibera n. 5 del 9 settembre 2021 del Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- I “Antonio Gramsci”, ove ha previsto genericamente un aumento del 15% al limite delle assenze, senza invero prevedere alcuna ipotesi derogatoria rispetto al limite delle assenze consentite nella scuola secondaria di primo grado;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per la condanna
- dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- I “Antonio Gramsci” – Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a provvedere all'ammissione di -OMISSIS- alla classe 3^ della Scuola secondaria di primo grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Nell’anno scolastico appena concluso l’allieva -OMISSIS- ha frequentato la Classe 2C Ordinario della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- I “Antonio Gramsci”.
Il percorso scolastico di-OMISSIS-negli anni precedenti a quest’ultimo, sia nella scuola primaria che nel primo anno di quella secondaria di primo grado che frequenta oggi, è stato ineccepibile, avendo ella sempre ottenuto ottime votazioni e valutazioni di merito molto positive.
Con l’atto introduttivo del giudizio i genitori della ragazza espongono che nell’anno scolastico 2021-2022-OMISSIS-aveva manifestato fin da subito importanti segnali di disagio e sofferenza nella frequenza scolastica.
Espongono infatti che fin dai primi mesi di scuola la figlia, a causa di atteggiamenti ostili e bullizzanti da parte di talune sue compagne di classe, aveva avvertito “una serie di malesseri psicosomatici (stati d’ansia, dolori allo stomaco, alla testa, difficoltà di respirazione)”, correlati – come detto - alla frequenza scolastica.
Quanto sopra veniva tempestivamente segnalato dagli stessi genitori ai competenti organi scolastici e ai singoli docenti.
In particolare veniva avanzata richiesta di colloquio formulata il 14 ottobre 2021 al prof. -OMISSIS-, componente nominato del “Team Antibullismo a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo per l’Istituto Comprensivo 1 di -OMISSIS-” ed alla prof.ssa - OMISSIS-, coordinatrice della Classe.
La mamma di -OMISSIS-, inoltre, secondo quanto esposto in ricorso, aveva inviato a taluni docenti alcuni degli oltre 300 messaggi ricevuti dalla figlia da parte delle compagne di scuola dai contenuti bullizzanti o, comunque, tali da creare alla bambina disagi nelle relazioni e conseguenti malesseri fisici e psichici.
Dette segnalazioni non portavano tuttavia ad alcun intervento della Scuola per porre fine a detta situazione.
Le interlocuzioni con l’Istituzione scolastica, infatti, si limitavano alla segnalazione del crescente numero di assenze di-OMISSIS-e della necessità di rispettare il limite di frequenza dei tre quarti del monte ore annuale previsto dal proprio indirizzo di studi.
Nonostante la difficile situazione in cui si trovava,-OMISSIS-svolgeva completamente il programma scolastico, sostenendo tutte le prove e le verifiche previste con ottimi risultati.
In particolare nel primo quadrimestre conseguiva due valutazioni pari a 10/10, sette valutazioni pari a 9/10 e tre valutazione pari a 8/10, buono in Religione, per una media pari ad 8,9.
Conseguiva altresì il seguente giudizio: “Adesione consapevole alle regole: ESEMPLARE; Collaborazione e partecipazione: ESEMPLARE; Disponibilità a prestare aiuto e chiederlo: ESEMPLARE; Impegno per il benessere comune:
ESEMPLARE; Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé e degli altri:
ESEMPLARE; Assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia:
ESEMPLARE; Assunzione spontanea di compiti di responsabilità: ESEMPLARE”.
Dal riepilogo annuale delle presenze e delle assenze degli alunni su base mensile risultava che nel 1° Quadrimestre (da settembre 2021 a gennaio 2022)-OMISSIS-aveva totalizzato un numero di assenze pari a 191 ore.
Malgrado il protrarsi della descritta situazione di disagio anche durante il secondo quadrimestre-OMISSIS-completava il programma scolastico con ottimi risultati, come desumibile dal Report della situazione annuale dell’alunna estratto dal registro elettronico (vedi all. 10 delle produzioni dei ricorrenti).
Al termine dell’anno scolastico veniva tuttavia accertato un numero complessivo di ore di assenza di 342 ore laddove il numero di assenze consentito alla scuola secondaria di primo grado per il tempo ordinario era di 284 ore (247 ore +15% pari a 37 ore ulteriori concesse in deroga dall’Istituto (anche) alla luce della situazione pandemica da Covid-19).
Con verbale del 9 giugno 2022, pertanto, il Consiglio di classe, pur formulando nel merito della preparazione un giudizio positivo (“L’alunna è educata e rispettosa e ha instaurato rapporti positivi con un gruppo ristretto di compagni e docenti, il suo comportamento è responsabile, partecipa attivamente alle attività proposte manifestando interesse e attenzione costanti. Utilizza un metodo di studio proficuo che ha determinato notevoli progressi nei vari percorsi di apprendimento e ha portato al raggiungimento di una soddisfacente preparazione globale”) deliberava la non ammissione di-OMISSIS-alla classe successiva perché “avendo superato il monte ore comprensivo delle proroghe non è possibile procedere alla valutazione”.
A tal proposito in sede valutativa si precisava che “le numerose assenze scolastiche non le hanno consentito di svolgere e portare a termine le attività intraprese, di partecipare agli approfondimenti, alle discussioni e tutto ciò che concerne le attività che vengono svolte in classe e che concorrono a pieno titolo alla maturazione dell’allieva”.
Nell’assunto dei ricorrenti la non ammissione di -OMISSIS- alla classe 3^ media deliberata dai competenti organi dell’Istituto “Gramsci” di -OMISSIS- sarebbe tuttavia illegittima e pertanto è stata impugnata col ricorso in esame con il quale, previa richiesta di misura cautelare, ne è stato chiesto l’annullamento, con vittoria di spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero intimato che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 28 luglio 2022 l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti è stata accolta.
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2022, fissata per l’esame collegiale dell’istanza cautelare, le parti sono state avvisate della possibile definizione del giudizio con sentenza di merito resa in forma semplificata.
Al termine della discussione la causa è stata posta in decisione.
Ad avviso del Tribunale il ricorso merita accoglimento.
L’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, rubricato “Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”, recita testualmente:
“Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.
Orbene, per l’anno scolastico 2021/2022 nell’Istituto scolastico intimato il numero massimo di ore di assenza consentito per le classi che effettuavano (come quella di -OMISSIS-) un orario di 30 ore settimanali (tempo normale) corrispondeva a 247 ore.
Peraltro, con delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 9 settembre 2021, veniva fissata nel 15% la misura della deroga consentita dalle disposizioni vigenti, consentendo così, in casi eccezionali, di poter considerare valido anche un anno scolastico connotato da un massimo di 284 ore di assenza.
La disposizione in questione, peraltro, consentiva di valutare positivamente le motivate deroghe in casi eccezionali a condizione che le assenze complessive non pregiudicassero la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
L’impossibilita di accedere alla valutazione comportava infatti la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.
In presenza di questo quadro normativo-OMISSIS-si è assentata per 342 ore e, sulla base del riscontrato superamento dell’anzidetto limite orario di assenze consentito non è stata valutata per l’ammissione alla classe successiva.
Sennonché la determinazione negativa del Consiglio di classe si rivela a ben vedere illegittima sotto un duplice profilo:
- in primo luogo non è stata valutata, in ragione della particolare situazione di disagio nella quale si è venuta a trovare la ragazza, la possibilità di una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito, avendo l’organo scolastico ritenuto che la deroga disposta con la delibera n. 5/2021, pur riferita genericamente a tutti gli alunni e a tutte le indistinte situazioni di criticità astrattamente verificabili nel corso dell’anno scolastico, esaurisse il suo potere di deroga in realtà utilizzabile anche in relazione a singole e peculiari situazioni di prolungata assenza meritevoli di autonoma attenzione e valutazione;
- in secondo luogo lo stesso organo scolastico non si è soffermato sulla possibilità, comunque, di procedere ad una valutazione di merito del livello di preparazione raggiunto da-OMISSIS-che, come detto, nel caso di specie, come del resto contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso Istituto scolastico, è ampiamente positivo e ben oltre la media necessaria alla promozione, non risultando affatto che il numero delle assenze contestate abbia inciso sulla possibilità di procedere ad una valutazione dell’allieva essendosi come detto affermato solo queste le avevano impedito “di partecipare agli approfondimenti, alle discussioni e tutto ciò che concerne le attività che vengono svolte in classe e che concorrono a pieno titolo alla maturazione dell’allieva”.
Né può ritenersi che il Consiglio di classe non disponesse di elementi di cognizione idonei a suscitare delle peculiari valutazioni.
Oltre alle segnalazioni della mamma che fin dall’ottobre 2021 aveva cercato di interloquire con i responsabili dell’Istituto al fine di segnalare il disagio della figlia, al momento della valutazione finale il Consiglio di classe disponeva anche della valutazione psicodiagnostica del distretto socio sanitario di - OMISSIS- del 1° giugno 2022 che aveva evidenziato un quadro di sensibilità della ragazza ben compatibile con i lamentati disagi conseguenti ad un non agevole inserimento nella classe.
Trova quindi applicazione il principio giurisprudenziale per il quale ove l’alunno che riporti numerose assenze non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità – e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi- dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (in termini: TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220).
In conclusione, quindi, il giudizio di non ammissione contestato si rivela illegittimo, in via assorbente rispetto ad ogni altra censura, per difetto di motivazione con riguardo ai due sopracitati profili, con conseguente necessità di una nuova convocazione del Consiglio di classe entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e una nuova valutazione della posizione dell’allieva -OMISSIS- che, peraltro, nelle more, a seguito di decreto presidenziale, è già stata iscritta alla classe III.
Sussistono comunque motivi eccezionali, avuto anche riguardo alla natura e alle oggettive singolarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.