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20 settembre 2022
Amministrativo
Non si può bocciare solo per troppe assenze dovute ad atti di bullismo
La decisione della scuola di ammettere o non ammettere un alunno alla classe successiva deve essere adeguatamente motivata anche se l'alunno ha superato il monte ore massimo di assenze durante l'anno scolastico.
di Avv. Fabio Valerini
Il caso

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La Prima sezione del TAR Sardegna con la sentenza n. 613 del 2022 si è pronunciato sul ricorso promosso dai genitori di un'alunna di seconda media che non era stata ammessa alla classe successiva a causa delle troppe assenze durante l'anno scolastico.
Nel caso di specie era accaduto che il consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva della minore perché era risultata assente per un numero di ore superiore a quello previsto per non essere bocciata.
Senonché, i genitori dell'alunna avevano deciso di proporre ricorso al TAR perché le assenze trovavano spiegazione nella necessità di difendersi dagli atti di bullismo che alcune compagne di scuola avevano posto in essere nei confronti della figlia anche tramite l'invio di 300 messaggi i cui contenuti avevano creato alla ragazza disagi nelle relazioni e conseguenti malesseri fisici e psichici.
Secondo i genitori, quindi, non soltanto c'era una spiegazione (e quindi una giustificazione della quale, peraltro, la scuola era a conoscenza) del numero delle assenze durante l'anno scolastico, ma - soprattutto – il rendimento di profitto dell'alunna non ne aveva risentito essendo sempre stato il percorso scolastico sempre ineccepibile, avendo sempre ottenuto ottime votazioni e valutazioni di merito molto positive.

Il diritto

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Dalla ricostruzione dei fatti operata dal TAR nella sua motivazione sono emerse alcune circostanze che, come vedremo, sono risultate senz'altro significative e determinanti per l'esito del giudizio.
Da una parte, nel caso di specie, i genitori fin dai primi mesi di scuola avevano notato (e poi riferito alla scuola) che la propria figlia, a causa di atteggiamenti ostili e bullizzanti da parte di talune sue compagne di classe, aveva avvertito una serie di malesseri psicosomatici (stati d'ansia, dolori allo stomaco, alla testa, difficoltà di respirazione) correlati alla frequenza scolastica.
Nonostante che quella situazione fosse stata tempestivamente segnalata ai competenti organi scolastici e ai singoli docenti tra cui al “Team Antibullismo a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo”, ciò non aveva tuttavia portato ad alcun intervento della Scuola per porre fine a detta situazione che richiamava l'attenzione sulla necessità di rispettare il numero massimo delle assenze.
Dall'altra parte le valutazioni riportate dall'alunna erano eccellenti anche se, queste valutazioni, non sono state sufficienti perché «avendo superato il monte ore comprensivo delle proroghe non è possibile procedere alla valutazione».
Del resto – aveva osservato la Scuola – «le numerose assenze scolastiche non le hanno consentito di svolgere e portare a termine le attività intraprese, di partecipare agli approfondimenti, alle discussioni e tutto ciò che concerne le attività che vengono svolte in classe e che concorrono a pieno titolo alla maturazione dell'allieva».

La lente dell'autore

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Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato per due ragioni. In primo luogo, perché la Scuola non ha ritenuto di valorizzare la particolare situazione di disagio nella quale si è venuta a trovare la ragazza per poter concedere una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito.
Ed infatti, secondo il TAR, la deroga disposta con la delibera d'istituto, rivolta genericamente a tutti gli alunni e a tutte le indistinte situazioni di criticità astrattamente verificabili nel corso dell'anno scolastico, non esaurisce il potere di deroga in realtà utilizzabile anche in relazione a singole e peculiari situazioni di prolungata assenza meritevoli di autonoma attenzione e valutazione.
In secondo luogo lo stesso organo scolastico non si è soffermato sulla possibilità di procedere ad una valutazione di merito del livello di preparazione dell'alunna «contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso Istituto scolastico [come] ampiamente positivo e ben oltre la media necessaria alla promozione, non risultando affatto che il numero delle assenze contestate abbia inciso sulla possibilità di procedere ad una valutazione dell'allieva essendosi come detto affermato solo queste le avevano impedito di partecipare agli approfondimenti, alle discussioni e tutto ciò che concerne le attività che vengono svolte in classe e che concorrono a pieno titolo alla maturazione dell'allieva».
In definitiva il principio che ha portato all'accoglimento del ricorso è quello per cui «ove l'alunno che riporti numerose assenze non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità – e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi - dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva».
Chiarita la ragione che ha portato all'annullamento della bocciatura (con rinvio al consiglio di classe per un nuovo esame), resta da fare una breve considerazione finale.
Ed infatti, qualcuno ha visto in questa sentenza un riconoscimento delle problematiche che il fenomeno del bullismo può determinare.
Senonché, qualche dubbio sulla portata innovativa in questa direzione della sentenza è bene rappresentarlo.
In questo caso, l'annullamento della bocciatura era legato al fatto che, al di là delle assenze, l'alunna aveva raggiunto ottimi risultati.
Ma nell'eventualità che, sempre a causa – ipotizziamo – della medesima situazione di fatto di bullismo alla quale la scuola sembra non aver adeguatamente reagito - un alunno non riesca a conseguire risultati positivi, il risultato sarebbe stato lo stesso oppure avrebbe prevalso il mero superamento del monte ore massimo di assenze?