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28 novembre 2022
Agroalimentare
La Cassazione sui contratti di affitto di fondo rustico
La Cassazione stabilisce il principio per cui il contratto concluso da taluni dei comproprietari di una proprietà indivisa è considerato valido ed efficace anche contro tutti gli altri, rimasti estranei alla sottoscrizione del contratto di affitto stesso e pertanto, l'ordine di rilascio del fondo, che consegue all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di affitto proposta dal solo comproprietario attore, si estende anche agli altri comproprietari, rimasti, appunto, estranei. La Corte ha stabilito, altresì, che, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, costituisce offerta non formale, idonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 1220 c.c., l'attività con cui il debitore, manifestando una seria volontà di pronto adempimento, immetta comunque la somma di denaro dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, in modo che questi possa apprenderla immediatamente.
di Avv. Elisabetta Torzuoli
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