Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
30 gennaio 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
Riconducibilità esclusiva del danno ad anomale iniziative del conduttore
Il conduttore negligente risponde del risarcimento quando le infiltrazioni del proprio immobile condotto in locazione provocano danni a terzi.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

ilcaso

La società alfa conveniva in giudizio la società beta e Tizio, formulando domanda di accertamento di responsabilità e, per l'effetto, di condanna, in via esclusiva o in solido tra loro, al risarcimento dei danni, materiali e non, subìti a causa di un'infiltrazione verificatasi nell'aprile 2017. In particolare, parte attrice allegava e deduceva che, quale società operante nel settore dell'alta moda specializzata nella realizzazione di abiti da sposa concludeva un contratto di locazione con la società beta per uno show room. Detto ciò, nel 2017 riscontrava, in vari punti dello show room, ingenti infiltrazioni. A seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco era emerso che le predette infiltrazioni provenivano dallo scarico presente sotto il lavello sito nella cucina dell'appartamento soprastante di Tizio, anch'esso di proprietà di della società beta. Per le ragioni esposte, la società alfa insisteva nel risarcimento dei danni subiti.

Il diritto

ildiritto

Nella vicenda, l'attrice aveva posto in evidenza un ipotetico danno da mancato godimento dell'immobile parametrato al canone di locazione, un ipotetico danno alle parti strutturali dell'immobile e, infine, un ipotetico danno patrimoniale per i costi sostenuti per retribuire il personale dipendente anche nel periodo di chiusura e/o di ridotto godimento dello show room. Nonostante ciò, il thema decidendum era stato circoscritto dal giudicante al solo danno patrimoniale patito dall'attrice in relazione al contenuto dell'immobile da essa locato e al danno da mancati guadagni causati alla società in ragione del fermo dell'attività lavorativa. Ciò posto, quanto alle domande risarcitorie azionate, deve rilevarsi che entrambe le domande risarcitorie formulate erano sussumibili nel disposto di cui all'art. 2051 c.c., azione di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia. Ed infatti, con specifico riguardo alla convenuta società beta, parte attrice non aveva dedotto profili di inadempimento in forza del contratto di locazione in essere con la stessa, bensì una responsabilità della predetta società quale società proprietaria dell'immobile sovrastante e, dunque, in tale veste quale custode della res. Tuttavia, secondo la C.T.U., con riguardo alle cause del sinistro, i vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza riscontravano nella cucina del signor Tizio l'allagamento che, secondo la loro ricostruzione, era stato causato da “un errato allacciamento dello scarico sotto al lavello” dell'immobile locato dal predetto convenuto. Quindi, alla luce di tutte le superiori considerazioni compiute dal C.T.U. all'esito delle verifiche e delle prove svolte in loco, secondo il Tribunale, la causa sufficiente a determinare l'allagamento era da rinvenirsi nel comportamento del convenuto Tizio (conduttore) il quale, lasciando (con ogni probabilità inavvertitamente) il rubinetto aperto nella propria cucina, aveva determinato l'allagamento, dovendosi ritenere tale comportamento avente efficacia causale esclusiva tale da escludere la rilevanza causale di ogni altra eventuale concausa. È stata dunque provata, nei termini di cui si è detto, la responsabilità da cose in custodia del convenuto Tizio per l'allagamento occorso nell'immobile attoreo. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, alcun profilo di responsabilità poteva imputarsi alla società beta (locatrice) tenuto conto delle complessive risultanze processuali. In conclusione, per le ragioni esposte, Tizio è stato condannato al risarcimento dei danni materiali pari a circa 71mila euro.

La lente dell'autore

lenteautore

In argomento, avuto riguardo alla responsabilità da cose in custodia, giova premettere che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi (Cass. civ., S.U., 30 giugno 2022, n. 20943), la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che consente di ritenere trattasi di rischio da custodia (e non di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (e non di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279). Premesso ciò, al riguardo, si rammenta che l'essere conduttore dei locali interessati dai danni da infiltrazione o allagamento non preclude la tutela risarcitoria ex art. 2051 c.c. Difatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III. 5 maggio 2020, n. 8466) il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma II, c.c. Più precisamente, l'art. 1585 c.c. prevede a favore del conduttore una garanzia dovuta dal locatore solo nell'ipotesi delle c.d. “molestie di diritto”, da distinguersi dalle c.d. “molestie di fatto”. Le infiltrazioni d'acqua o gli allagamenti provenienti dall'appartamento sovrastante o dalle parti condominiali devono essere considerate tipiche ipotesi di molestie di fatto, per le quali non opera la garanzia di cui all'art. 1585, comma 1, c.c., ma la legittimazione di cui al comma 2. Pertanto, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi un'infiltrazione d'acqua o un allagamento scaturente da un appartamento sovrastante o da parti condominiali, il conduttore, ex art. 1585, comma 2, c.c., gode di un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass. civ. 20 agosto 2003, n. 12220). In definitiva, nella vicenda in commento, il predetto rubinetto di Tizio era posto evidentemente nella sua sfera di custodia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. Sicché, come precisato in giurisprudenza, in tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della "res locata". Al contrario, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del "fatto del terzo" ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2019, n. 30729).

Documenti correlati