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31 gennaio 2023
Privacy
Limiti e condizioni della raccolta e registrazione da parte delle autorità di polizia di dati biometrici e genetici delle persone accusate di reato
Con la sentenza in commento, la CGUE chiarisce - alla luce delle disposizioni della cosiddetta Law Enforcement Data Protection Directive (LED) 2016/680 Direttiva e del Regolamento 679/2016 (“GDPR”) e dei reciproci rapporti tra tali normative data protection - quando è lecito per l'autorità di polizia raccogliere e registrare (purchè non sistematicamente) dati biometrici e genetici di persone formalmente accusate per un reato doloso perseguibile d'ufficio e quando l'autorità giurisdizionale può autorizzare – alla luce del principio di tutela giurisdizionale effettiva e di presunzione di innocenza previsti dagli articoli 47 e 48 della Carta fondamentale dei Diritti della UE,  e sia pure in una fase preliminare delle indagini - la raccolta e la registrazione di tali dati in caso di rifiuto dell'interessato.
di Prof. Avv. Alessandro Del Ninno
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