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31 gennaio 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
Tamponamento in circuito di gara: responsabile il pilota di pit bike che non si ferma in presenza della bandiera rossa
In caso di agitazione della bandiera rossa, vi è l'obbligo di immediata limitazione della velocità nonché quello di arrestarsi il prima possibile in sicurezza.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Tizio conveniva in giudizio Caio, per sentirlo condannare al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a seguito del sinistro occorsogli all'interno del Kartodromo (Go-Kart ovvero sport motoristico effettuata con piccoli veicoli). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio Caio, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Il convenuto, inoltre, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società, in qualità di titolare e gestore del circuito teatro del sinistro.

Il diritto

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Secondo il Giudice, la fattispecie rientra nell'ambito applicativo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Inoltre, a parere del Tribunale, Tizio aveva provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio. Difatti, dall'istruttoria di causa era emerso che Tizio e Caio stavano girando all'interno del circuito a bordo di motocicli pit bike, insieme ad altri privati, per una circolazione “turistica”.
L'attore a bordo della suddetta pit bike notava un pilota e la sua pit bike al suolo nella curva successiva al rettilineo e iniziava a moderare la velocità.
L'attore, quindi, giunto sul predetto rettilineo, notava che un addetto alla sicurezza della pista cominciava a sventolare la bandiera rossa di pericolo, la quale secondo quanto previsto dal regolamento interno al Kartodromo impone l'interruzione della circolazione di ogni mezzo in pista. Tuttavia, l'attore non riuscendo a rientrare nella corsia box perché la manovra avrebbe creato intralcio agli altri motociclisti, si posizionava sulla parte destra della carreggiata in modo longitudinale rispetto al senso di circolazione; a questo punto, però, improvvisamente giungeva la motocicletta condotta da Caio, il quale percorrendo ad alta velocità il rettilineo, nonostante la bandiera rossa, tamponava l'attore provocandone lo sbalzo dalla moto e per conseguenza lesioni fisiche.
Dalle dichiarazioni dei testimoni, sia di parte attrice che di parte convenuta, era emersa in maniera inequivocabile la responsabilità esclusiva di Caio per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti.
Infatti, dal verbale di causa, Caio era pienamente a conoscenza dell'esistenza del regolamento del Kartodromo secondo il quale, in caso di agitazione della bandiera rossa, vi è l'obbligo di immediata limitazione della velocità nonché quello di arrestarsi il prima possibile in sicurezza. Tra l'altro, la funzione della bandiera rossa è di comune conoscenza nell'ambito delle manifestazioni sportive motoristiche. Risultava, pertanto, acclarata la configurabilità della responsabilità esclusiva del convenuto, in quanto quest'ultimo, in una situazione di acclarato pericolo, stava conducendo il motociclo eccedendo i limiti di una normale circolazione amatoriale durante la quale risulta imprescindibile prestare particolare attenzione alle disposizioni di sicurezza, tanto per la propria quanto per l'altrui incolumità.
Dall'istruttoria orale, infatti, era emerso che il convenuto era ben consapevole della presenza a bordo pista di un motociclista caduto a terra e degli altri piloti che per via della bandiera rossa stavano rallentando per effettuare la manovra di uscita dalla pista.
Tuttavia, la velocità non era stata moderata né era stata rispettata la distanza di sicurezza e ciò aveva provocato il tamponamento del veicolo antistante.
Alla luce di siffatte argomentazioni era evidente la sussistenza degli elementi enucleati dall'art. 2043 c.c., ossia danno quale conseguenza della condotta illecita colposa Caio per violazione di norme prudenziali nonché di leggi e norme regolamentari.

In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda è stata accolta.

La lente dell'autore

lenteautore

La materia in esame è stata oggetto anche di altri contenziosi con ulteriori questioni.
In particolare, altri giudici hanno sottolineato che nel caso in cui il pilota di un go-kart, durante una competizione sportiva, esca di strada e urtando la struttura rigida di recinzione si ferisca la mano e la testa, deve essere riconosciuta la responsabilità del proprietario del circuito ex art. 2043 c.c..
Infatti, il fatto stesso che l'urto contro la recinzione predisposta per frenare la fuoriuscita dalla pista dei veicoli, abbia causato delle lesioni al pilota, comporta il conseguente giudizio di inadeguatezza della stessa con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
Irrilevante è da ritenersi il fatto che l'uscita di strada del go-kart sia stata preceduta da un urto da parte di un veicolo concorrente che effettuava una regolare manovra di tentativo di sorpasso (Trib. Milano 22 settembre 2008, n. 11133).
Secondo altro provvedimento, invece, è contraria alle regole di comune prudenza la condotta del gestore di una pista per "go-karts" di noleggio di uno di tali veicoli senza la contemporanea fornitura del casco integrale e senza previa eliminazione dalla pista di tutto quanto potesse costituire pericolo o intralcio alla circolazione, compreso il pietrisco del fondo.
Il medesimo gestore è quindi da considerare penalmente responsabile, a titolo di colpa, per le lesioni riportate dal cliente che, colpito al volto dal pietrisco sollevato dal "go-kart" che lo precedeva, abbia perduto il controllo del veicolo; e ciò nonostante la regolare omologazione della pista e la circostanza che la fornitura di caschi integrali sia prescritta dalla Federazione italiana karting solo per l'effettuazione di gare (Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2000, n. 1170).
In definitiva, l'utente di un impianto connesso all'esercizio di attività sportiva deve accettare l'ordinario rischio che insiste nell'attività medesima, adeguando il suo operato alle regole di ordinaria prudenza, conformemente alla propria esperienza, entro il limite delle attitudini e capacità fisiche di cui solo esso utente può essere consapevole (Trib. Sondrio 19 giugno 2001: fattispecie nella quale, con riferimento ad un'azione di risarcimento danni, il Tribunale adito ha rigettato la domanda attorea sul presupposto della natura non «pericolosa» di un'attività consistente nel noleggio di piccole vetture tipo Kart - prive di motore e munite di uno speciale sistema di frenata azionato tramite un volante - destinate alla discesa lungo un pendio erboso).