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Tizio conveniva in giudizio Caio, per sentirlo condannare al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a seguito del sinistro occorsogli all'interno del Kartodromo (Go-Kart ovvero sport motoristico effettuata con piccoli veicoli). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio Caio, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Il convenuto, inoltre, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società, in qualità di titolare e gestore del circuito teatro del sinistro. |
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Secondo il Giudice, la fattispecie rientra nell'ambito applicativo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda è stata accolta. |
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La materia in esame è stata oggetto anche di altri contenziosi con ulteriori questioni. |
Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza (ud. 26 gennaio 2023) 27 gennaio 2023, n. 690
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, A. L. conveniva in giudizio I. L., per sentirlo condannare al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 02.10.2016 all’interno del Kartodromo B. k. sito in Via C. a R..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio L. I., chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Il convenuto L. I., inoltre, chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della B. S.R.L., in qualità di titolare e gestore del circuito teatro del sinistro.
All’udienza dell’1/10/2019, il Giudice rigettava l’istanza di chiamata del terzo e assegnava i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.
All’udienza dell’11 maggio 2020, il Giudice ammetteva parzialmente le richieste istruttorie.
Espletata l’istruttoria orale, all’udienza del 22 giugno 2021, il Giudice, disponeva CTU medico-legale sulla persona dell’attore e nominava a tal fine il dott. D. C. G..
All’esito dell’istruttoria, all’udienza del 12/07/2022 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa e il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e riservava la causa in decisione.
2. Con riferimento all’an debeatur, si osserva quanto segue.
Ritiene questo Giudice che l’attore abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.
Infatti, dai documenti prodotti e dall’espletata istruttoria, risulta provato che:
- in data 02/10/2016 alle ore 16 circa, il Signor A. e il Signor I. stavano girando all’interno del Kartodromo B. K. S.R.L. a bordo di motocicli pit bike, insieme ad altri privati, per una circolazione “turistica”;
- l’attore a bordo della suddetta pit bike notava un pilota e la sua pitbike al suolo nella curva successiva al rettilineo e iniziava a moderare la velocità;
- il Signor A. giunto sul predetto rettilineo, notava che un addetto alla sicurezza della pista cominciava a sventolare la bandiera rossa di pericolo, la quale secondo quanto previsto dal regolamento interno al Kartodromo (Doc.3 attore) impone l’interruzione della circolazione di ogni mezzo in pista;
- l’attore non riuscendo a rientrare nella corsia box perché la manovra avrebbe creato intralcio agli altri motociclisti, si posizionava sulla parte destra della carreggiata in modo longitudinale rispetto al senso di circolazione;
- improvvisamente giungeva la motocicletta condotta dal Signor I., il quale percorrendo ad alta velocità il rettilineo, nonostante la bandiera rossa che veniva agitata, tamponava l’attore provocandone lo sbalzo dalla moto e per conseguenza lesioni fisiche.
2.1. La fattispecie rientra nell’ambito applicativo della responsabilità aquiliana ex art.2043 cc.
Dalle dichiarazioni dei testimoni, sia di parte attrice che di parte convenuta, è emersa in maniera inequivocabile la responsabilità esclusiva del Signor I. per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti.
Infatti, dal verbale di causa emerge che il Signor I. era pienamente a conoscenza dell’esistenza del regolamento del Kartodromo (doc.3 attore) secondo il quale, in caso di agitazione della bandiera rossa, vi è l’obbligo di immediata limitazione della velocità nonché quello di arrestarsi il prima possibile in sicurezza (cfr. verbale 20.01.2021: “Io sapevo che vi era un modulo contenente il regolamento del circuito, ma quel giorno non mi fu neppure consegnato”). Tra l’altro, la funzione della bandiera rossa è di comune conoscenza nell’ambito delle manifestazioni sportive motoristiche (cfr. verbale 22.06.2021 dichiarazioni testimoniali M. N., K. F. B., A. J. S., A. P.).
Il Sig. I., in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di aver notato il primo incidente in prossimità del curvone successivo al rettilineo e, nonostante la presenza di una situazione di pericolo, qual è un infortunato a bordo pista, non ha provveduto a moderare tempestivamente la velocità del proprio kart: “Io vidi che vi era stato un incidente, un ragazzo ormai si trovava per terra fuori dalla pista in prossimità del curvone successivo al rettilineo della partenza” (cfr. verbale 20.01.2021).
Inoltre, è inverosimile che il convenuto I. non si fosse accorto dell’addetto alla sicurezza che stava sventolando la bandiera rossa, considerato che dalle foto prodotte in atti il circuito è di piccole dimensioni e ciò consente di poterne prendere visione da molti punti del circuito. Tra l’altro, è lo stesso I., in sede di interrogatorio formale, ad affermare che: “La pista è pianeggiante e in teoria è possibile vedere l’addetto che sventola la bandiera rossa, ma per fare ciò bisogna distogliere l’attenzione dalla conduzione della moto e girarsi verso destra” (cfr. verbale 20.01.2021).
Risulta, pertanto, acclarata la configurabilità della responsabilità esclusiva del convenuto, in quanto quest’ultimo, in una situazione di acclarato pericolo, stava conducendo il motociclo eccedendo i limiti di una normale circolazione amatoriale durante la quale risulta imprescindibile prestare particolare attenzione alle disposizioni di sicurezza, tanto per la propria quanto per l’altrui incolumità.
Dall’istruttoria orale, infatti, è emerso che il convenuto I. era ben consapevole della presenza a bordo pista di un motociclista caduto a terra e degli altri piloti che per via della bandiera rossa stavano rallentando per effettuare la manovra di uscita dalla pista. Tuttavia, la velocità non è stata moderata né è stata rispettata la distanza di sicurezza e ciò ha provocato il tamponamento del veicolo antistante (cfr. verbale 22.06.2021 teste M. N.: “Con la bandiera rossa vidi A. L. fermarsi sulla pista del lato destro in prossimità della sedia predetta e poco dopo la prima uscita. Infatti, chi al momento della bandiera rossa si trova a percorrere il lato destro della pista non può immediatamente uscire ma ha l’obbligo di fermarsi per evitare incidenti con chi sopravviene da tergo. Solo successivamente in condizioni di sicurezza l’addetto al kartodromo l’avrebbe aiutato ad uscire dalla pista. Al momento dell’incidente vidi che L. A. era fermo sulla moto verso il margine destro della pista come innanzi descritto. Da dietro è arrivata l’altra moto condotta da I. L. che non è riuscito a fermarsi e ha tamponato quindi la moto dell’A.. L’incidente, quindi, si verificò tra le due predette uscite. Non ricordo in questo momento la velocità della moto di I. L. ma posso solo dire che ci fu una “botta grossa” tra i due veicoli”; teste K. F. B.: “Quando io alzai la bandiera rossa i motociclisti che già avevano superato l’uscita si sono fermati subito. L’incidente di cui è causa si verificò a uno/due metri da me e vidi bene che la moto che fu investita aveva rallentato ed era quasi ferma sul margine destro della pista proprio nella parte in cui mi trovavo io. C’erano altre moto sul lato sinistro della pista. La moto investitrice a mio giudizio procedeva “un po’ veloce” e tamponò la moto davanti”. Ribadisco che quando viene azionata la bandiera rossa se possibile si deve uscire dalla pista o se è già stata superata l’uscita il conducente deve fermarsi subito. In sostanza è la condotta di guida del conducente della moto che è stata tamponata.”; teste A.J. S.: “Io mi trovavo fuori dalla pista ma in prossimità del luogo in cui si è verificata la prima caduta e potei vedere esattamente la dinamica dell’incidente: A. si trovava fermo in prossimità del quadrato giallo dell’immagine contenuta nella comparsa di risposta. Subito davanti a lui a circa due metri di distanza vi era lo sbandieratore che con la bandiera rossa e le mani vietava ai motociclisti di procedere oltre. A. era fermo sul lato destro della pista e doveva aspettare che i motociclisti che si trovavano alla sua sinistra uscissero dalla pista. Gli altri motociclisti uscivano dalla pista sia dall’uscita alle loro spalle raffigurata nella foto n. 16, sia da quella immediatamente successiva, uscita che risulta ben evidenziata nella immagine contenuta nella comparsa di risposta; I. sopraggiunto sul rettilineo era inclinato con la testa in avanti verso il basso e azionò le marce più veloci per affrontare il rettilineo; è questa la posizione tipica dei motociclisti per affrontare il rettilineo. L’impatto tra le due moto fu molto violento. Si verificò quindi un tamponamento”).
Alla luce di siffatte argomentazioni è evidente la sussistenza degli elementi enucleati dall’articolo 2043 c.c., ossia danno quale conseguenza della condotta illecita colposa del Signor I. per violazione di norme prudenziali nonché di leggi e norme regolamentari.
3. In punto di quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U. D. C. G. con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura.
In particolare, la perizia ha riconosciuto che l’attore A. ha subìto:
· un’invalidità temporanea assoluta per giorni 16;
· un’invalidità temporanea parziale al 75% per 120 gg.;
· un’invalidità temporanea parziale al 50% per 50 gg.;
· un’invalidità temporanea parziale al 25% per 70 gg.;
Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 11-12% di riduzione dell’efficienza psicofisica, mentre il grado di sofferenza psicofisica direttamente consequenziale al danno biologico permanente è medio.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili; qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell’ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d. “sentenze San Martino 2019”), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n 25164/2020.
Emerge con chiarezza che i principi di diritto espressi nei punti 8 e 9 del decalogo, e riaffermati nelle successive sentenze della Cassazione, si ponevano in netto contrasto con le sentenze di San Martino 2008 e, conseguentemente, anche con la Tabella milanese Edizione 2018 di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.
Ebbene dopo ampia analisi, l’Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell’edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l’Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l’indicazione dell’aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell’aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l’indicazione dell’importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell’intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica accertata.
Circa l’entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz’altro l’importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l’importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l’applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall’obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell’an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l’applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il tribunale che siano aderenti alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella quinta colonna della Tabella Milanese.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 72,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 27,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l’aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi subiti dall’attore sono quelli correlati alla menomazione biologica subita. Invece, alla luce delle risultanze della CTU medico-legale circa il grado di sofferenza soggettiva subito dall’attore soprattutto nella fase della malattia, appare congruo aumentare l’importo correlato al danno da sofferenza soggettiva- interiore nella misura media del 10%, di talché si deve valutare la somma di euro 29,7 per un giorno di inabilità temporanea totale.
In definitiva, quindi, a titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la complessiva somma di euro € 15.102,00, di cui euro 10.692,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 4.410,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 37 anni alla data della fine della malattia (15.06.2017) e con la percentuale di invalidità dell’11-12% prevede i seguenti importi standard: euro 22.676,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 6.242,50 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile. Tuttavia, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico permanente dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile (calcolata quest’ultima con i criteri innanzi esposti ed ora espressamente indicati nella quinta colonna della tabella milanese per il danno biologico permanente) devono essere personalizzati al 15% (circa) - sia in relazione al danno dinamico-relazione che a quello di sofferenza soggettiva interiore. Infatti, il CTU ha accertato una maggiore stancabilità nello svolgimento dell’attività lavorativa di operaio edile (muratore/piastrellista) e una limitazione nello svolgimento di attività sportive, con particolare riguardo alla corsa; ha, altresì, ravvisato una sofferenza menomazione correlata di grado medio. Ritiene, pertanto, il Tribunale aderente nella fattispecie concreta, in relazione, al danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute liquidare euro 26.077,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazione ed euro 7.179,00, per un totale complessivo di euro 33.256,00.
Con riferimento alle spese mediche sostenute dall’attore, queste sono state ritenute dal C.T.U. necessarie e adeguate alla tipologia del danno biologico subito in conseguenza dell’incidente di cui è causa, per un importo complessivo un importo pari ad euro 264,00; inoltre il C.TU. ha segnalato gli esborsi per euro 400,16 per spese relative alle prestazioni medico-legali. La somma complessiva di euro 664,16 rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT costo-vita è dunque pari ad euro 787,00.
Il danno subito dall’attore è dunque liquidato nella complessiva somma, già rivalutata, di euro 49.145,00.
Sulle somme liquidate in favore dell’attore devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell’attore, della complessiva somma di 49.145,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 15.889,00 dalla data del 02.10.2016 ad oggi;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 33.256,00 dalla data del 15.06.2017 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 49.145,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese della consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a carico del convenuto.
Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all’attore le spese processuali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. F. M. M. antistatario ex art. 93 c.p.c.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto L. I. nella produzione dell’incidente verificatosi il 2 ottobre 2016;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 49.145,00 oltre interessi, come specificati in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese processuali che liquida in euro 794,00 per esborsi, euro 9.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell’avv. F. M. M. antistatario;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.