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1 marzo 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
Il comune è responsabile del danneggiamento dei loculi a causa del cattivo smaltimento delle acque meteoriche
La responsabilità dell'art. 2051 c.c. non richiede che venga dimostrata una colpa, una violazione del dovere di diligenza, configurandosi il danneggiamento dei loculi quale responsabilità oggettiva.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Tizio e Caio citavano in giudizio il Comune in quanto Ente proprietario del cimitero, e, comunque, quale custode, responsabile, ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del danno subìto dagli attori in conseguenza dell'abbassamento del loculo. Quindi, gli attori chiedevano al giudice di condannare il convenuto a provvedere all'immediato consolidamento dell'area su cui insisteva il loculo che accoglieva i resti mortali dei parenti. Difatti, il loculo dei parenti aveva subìto una inclinazione con conseguente abbassamento della struttura verso il muro di contenimento e varie lesioni del rivestimento marmoreo, sia quello in verticale che quello in orizzontale. Per queste ragioni, inoltre, gli attori avevano chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni, patrimoniale e non; infine, i costi del rifacimento dei loculi.

Il diritto

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A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che i danni lamentati dagli attori conseguenti all’inclinazione con conseguente abbassamento della struttura verso il muro di contenimento erano dovute al cattivo smaltimento delle acque meteoriche; sicché, la conseguente infiltrazione sotto il basamento del loculo e dietro il muro di contenimento, aveva causato l’abbassamento e la rotazione del loculo danneggiandolo. Quindi, erano necessarie le opere del corretto smaltimento delle acque meteoriche con adeguata cunetta, il consolidamento del muro di contenimento e la successiva demolizione e ricostruzione del loculo. Secondo quanto emerso in istruttoria, quindi, i danni materiali lamentati dagli attori avevano trovato piena conferma, e allo stesso modo aveva trovato piena conferma la causa di tali danni come sostenuta da parte attrice, da attribuire appunto al cattivo smaltimento delle acque meteoriche e la conseguente infiltrazione sotto il basamento del loculo e dietro il muro di contenimento. Dunque, la responsabilità dei danni era imputabile al Comune, in quanto custode del cimitero, in virtù del carattere demaniale del bene. 

Difatti, come sostenuto in giurisprudenza, i fenomeni temporaleschi, anche di eccezionale portata, che creino danni ad alcune tombe del cimitero, non integrano l'esimente del caso fortuito idoneo a sollevare il Comune dalla responsabilità per cose in custodia, posto che il Comune era stato previamente avvertito della situazione di pericolo venutasi a determinare prima della concreta verificazione del danno (Trib. Messina 20 febbraio 2008, n.1312). Nonostante la chiara responsabilità del Comune, tuttavia, i giudici non hanno accolto la domanda risarcitoria (danni non patrimoniali) in quanto, benché la prova del danno non patrimoniale, per la peculiare natura dello stesso, possa essere offerta mediante presunzioni, a ogni modo il danno deve essere allegato specificamente dall’attore, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c. In proposito, giova ricordare che in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, «ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale» (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n.7753). In conclusione, per le ragioni esposte, il Comune è stato condannato solo al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. in favore degli attori con ulteriori costi riguardanti la riesumazione delle salme.

La lente dell'autore

lenteautore

In argomento, si osserva che a norma dell'art. 824, comma 2, c.c.i cimiteri sono soggetti al demanio pubblico. L'appartenenza all'ente pubblico, e nella specie al Comune, determina che l'ente sia altresì custode della cosa, potendo disporre liberamente della stessa (art. 832 c.c.), salvo che alcuni aspetti della gestione della cosa non siano oggetto di concessione. In argomento, difatti, i giudici di legittimità hanno osservato che in base agli artt. 823 e 824 c.c., i cimiteri comunali sono beni demaniali e pertanto sono inalienabili e insuscettibili di formare oggetto di diritti a favore di terzi se non con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, la quale attualmente disciplina le concessioni cimiteriali con il d.P.R. n. 285 del 1990, regolandone il rilascio, la durata e la revoca (TAR Basilicata-Potenza 24 marzo 2020, n. 211). Secondo altro provvedimento, inoltre, la costruzione, manutenzione ed esercizio dei cimiteri è funzione propria dei Comuni, nonché del regolamento di polizia mortuaria, che affida al Sindaco la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri«spetta al Comune il potere di consentire quell'uso particolare del cimitero comunale, che si concreta nell'impianto di linee elettriche per l'illuminazione delle lampade votive nei sepolcri privati, e ciò anche per il caso di cappelle di Confraternite eventualmente sorgenti su suolo proprio nell'ambito del cimitero comunale» (Cass. civ. S.U., 21 luglio 1977, n. 3257). Premesso ciò, dunque, come sottolineato dal giudice di Patti, nel caso specifico, in base alla descrizione tecnica delle cause, era evidente l'ipotesi di insufficiente manutenzione della cosa. L'omessa/inadeguata manutenzione della cosa, al riguardo, era ipotesi speciale nell'insieme dei danni derivanti dalla cosa, e sussumibili nella responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già a un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma a un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.