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6 marzo 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
L’accettazione da parte dell’assicuratore del premio pagato in ritardo non comporta la rinuncia tacita ad eccepire la sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 c.c.
La Corte di Cassazione precisa che l'art. 1901 c.c. non può essere ricondotto al principio generale di cui all'art. 1460 c.c. in quanto è teso non a tutelare l'equilibrio sinallagmatico del singolo contratto, ma ad evitare turbative all'equilibrio del principio di comunione dei rischi.
di Avv. Alessandro Villa
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