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Tizia conveniva in giudizio Caia esponendo che per far visita alla sua amica, odierna convenuta, dopo aver parcheggiato l'auto, l'istante era entrata nell'abitazione della convenuta grazie al superamento di un piccolo cancello, ed immediatamente era stata aggredita dal cane di proprietà. |
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Analizzando il caso di specie relativo alla procura rilasciata in favore di una praticante avvocato, l'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che la stessa sia inesistente e non nulla. |
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La vicenda in esame offre lo spunto argomentativo sull'attività posta in essere dal praticante avvocato. Ebbene, il praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un'attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare quindi, di uno status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, che consente di compiere le attività proprie della professione ma soltanto sotto il controllo di un avvocato. |
Tribunale di Napoli, sez. VIII Civile, sentenza (ud. 4 marzo 2023) 7 marzo 2023, n. 2415
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La domanda della P. è in parte fondata deve essere accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2017 P. L. ha convenuto in giudizio A. C. C. esponendo: che in data 19.11.2013, alle ore 18.15 circa, si è recata alla Via F. n. (omissis) in B. per far visita alla sua amica, odierna convenuta; - che, dopo aver parcheggiato l’auto, l’istante è entrata nell’abitazione della convenuta grazie al superamento di un piccolo cancello, ed immediatamente è stata aggredita dal cane di proprietà della C.; - che nel tentativo di fuga, l’attrice è salita sul tetto della struttura adibita a cuccia per il cane, ma l’animale l’ha prontamente rincorsa, provocando la caduta dell’istante dalla posizione in cui si trovava, - che, in conseguenza della caduta, ha lamentato forti dolori che hanno necessitato il trasferimento presso il P.S. dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata refertata una frattura esposta alla caviglia sinistra; - che, dopo circa un anno di cure mediche, con annesse riabilitazioni, è stata dichiarata clinicamente guarita con postumi in data 18.12.2014.
La P. agisce, quindi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., a carico della convenuta, in qualità di proprietaria del cane su cui ha un obbligo di custodia.
La convenuta si è costituita in giudizio con il praticante avvocato M. S. non contestando la domanda e limitandosi a chiedere di essere esercitata la chiamata in causa della compagnia assicurativa U., che al momento dei fatti copriva i rischi generati dall’immobile di proprietà della signora C..
La chiamata in causa è stata autorizzata e la compagnia assicurativa si è costituita in giudizio il 22.03.2018, in vista della prima udienza fissata per il giorno 19.04.2018.
L’U. ha da subito ravvisato la nullità della chiamata in causa effettuata dalla convenuta, per difetto di “ius postulandi” in capo alla praticante avvocato difensore della C. evidenziando che, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 247/2012, i praticanti avvocati non godono di un autonomo ius postulandi, ma possono esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolgono la pratica, ma sempre sotto il controllo e la responsabilità dello stesso. L’assicurazione ha dedotto, altresì, che anche se fosse praticante avvocato abilitata alla sostituzione, potrebbe esercitare l’attività professionale soltanto nelle cause di valore non superiore ad euro 25.822,84, che sarebbe ampiamente superato nel caso di specie.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., è stato escusso un teste indicato da parte attrice ed è stata svolta la CTU medica per l’accertamento delle lesioni patite dall’istante. In data 24.03.2022 la causa è stata assegnata una prima volta in decisione con i termini del 190 c.p.c., salvo poi essere rimessa sul ruolo per richiedere chiarimenti al CTU in ordine al baréme di riferimento. All’udienza del 17/11/2022 è stata riassegnata in decisione con nuovi termini ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente va affrontata la questione di rito relativa all’eccezione di difetto di ius postulandi, sollevata dalla chiamata in causa nei riguardi della convenuta. Risulta dagli atti che la comparsa di risposta con annessa istanza di chiamata in causa del terzo sia stata effettuata dalla p. avvocato M. L. S.. In data 29.01.2020, la stessa e l’Avv. G. M. hanno formulato istanza di concessione del termine ex art. 182 comma 2 cpc per sanare il difetto di rappresentanza allegando all’istanza procura conferita all’Avv. M. e revoca del mandato alla S..
Seppure la procura dell’Avv. M. riporti la data dell’11 maggio 2018 si deve rilevare che il praticante avvocato M. L. S. si è costituita in giudizio il 14 novembre 2017 in virtù di autonoma procura conferitale dalla convenuta, e non in qualità di collaboratrice e sostituta dell’Avv. G. M., al quale è stato dato mandato soltanto in data 11 maggio 2018.
È opportuno, quindi, comprendere quale sia il vizio relativo alla comparsa di risposta con annessa chiamata in causa, anche al fine di verificare se l’art. 182 co. 2 c.p.c. possa consentire una sanatoria della procura ora per allora. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 37434 del 21/12/2022 hanno affermato che attraverso l’art. 182 c.p.c. non è possibile sanare la mancanza o l’inesistenza in atti della procura alla lite.
La norma in esame si riferisce soltanto a vizi che determinano la nullità, da intendersi riferibile ad atti sì esistenti, ma qualificati in negativo dell’ordinamento e improduttivi di effetti. Il legislatore non ha inteso riferirsi anche agli atti inesistenti, ovvero alle ipotesi in cui l’atto non può dirsi viziato o errato, perché oggetto di una non qualificazione da parte dell’ordinamento. Il discrimen tra le due ipotesi ha un importante rilievo pratico, atteso che nel caso della nullità sarà possibile sanare con efficacia ex tunc i vizi della procura, nel caso contrario, secondo i dettami della Cassazione, questa possibilità è indubbiamente preclusa.
Analizzando il caso di specie relativo alla procura rilasciata in favore di una praticante avvocato, l’orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che la stessa sia inesistente e non nulla. La Cassazione, con sentenza n. 18047/2019, ha affermato che all’atto giudiziale di avvocato privo di “ius postulandi” in quanto non abilitato all’esercizio della professione non è applicabile l’art. 182 c.p.c., comma 2, (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2) allorquando come nella specie la regolarizzazione non avvenga in favore del soggetto o del procuratore già costituito ma si abbia la costituzione in giudizio di soggetto diverso, iscritto all’albo, previo rilascio di mandato speciale (cfr. Cass., Sez. Un., 27/4/2017, 10414), giacché la sanatoria ivi prevista si applica nelle ipotesi di nullità e non anche, come nella specie, viceversa di originaria inesistenza (cfr. Cass., 4/10/2018, n. 24257).
Pertanto, la comparsa di costituzione e risposta con richiesta chiamata in causa è da ritenersi inesistente perché realizzata da un soggetto privo di ius postulandi, in assenza di una previa procura affidata al proprio dominus.
Ne consegue che anche la chiamata in causa della U. Ass.ni con la proposizione della domanda di garanzia impropria è affetta dal medesimo vizio, non sanabile per la successiva costituzione in giudizio dell’Avv. M. per la convenuta.
Alla soccombenza anche solo in rito segue la condanna della C. al pagamento delle spese sostenute dalla compagnia assicuratrice per la costituzione e difesa in giudizio.
Tornando alla domanda dell’attrice nei confronti della C., questa, come anticipato, è solo in parte fondata e deve esse accolta per quanto di ragione.
Deve premettersi che la P. qualifica la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., ma più propriamente la fattispecie in questione attiene alla responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c..
La norma citata prevede la responsabilità del proprietario dell’animale per i danni cagionati dallo stesso, sia che fosse sotto custodia o fuggito o smarrito, salvo che sia provato il caso fortuito. L’attrice, infatti, lamenta i danni arrecati in conseguenza dell’aggressione da parte del cane della convenuta, avvenuta all’interno dell’abitazione di quest’ultima.
L’Avv. M., il procuratore abilitato della convenuta, nella sua unica difesa rappresentata dalla costituzione in giudizio con l’istanza ex art. 182 c.p.c. non contesta la pretesa dell’attrice.
Nel corso del processo ha deposto come testimone la madre dell’attrice, A. D. F., la quale così ha risposto alle domande: “Mia figlia scese dalla macchina per vedere se A. era in casa e io rimasi in macchina. La casa di A. è una villetta è un’abitazione unifamiliare e avanti c’è uno spiazzale adibito alla sosta delle macchine e corsi verso mia figlia. All’improvviso sentii mia figlia urlare e chiamare aiuto perciò scesi dalla macchina e corsi verso mia figlia. Vidi che un cane la rincorreva e mia figlia scappava verso un muro che si trovava a destra dello spiazzo e prima del muro c’erano delle scale, mia figlia cercò di salire sulle scale e il cane dietro tentava di azzannarla. Mia figlia riuscì a raggiungere la sommità del muretto ma cadde dall’altra parte del muretto. Ricordo che il cane era legato ad una corda abbastanza lunga da consentirgli di spaziare nello spiazzale e la corda a sua volta era allacciata ad un filo teso orizzontalmente in alto (…). Dopo il fatto la mia amica A. uscì di casa e anche sua figlia C.. C’erano anche altre persone che non conosco. Dopo la caduta il cane si è fermato. Il cane la inseguì anche sulle scale, si alzò su due zampe per aggredirla anche sul muretto”.
Pertanto, anche in base al principio della non contestazione, risulta provato il fatto storico che ha dato luogo all’evento di danno, tuttavia, si deve ritenere sussistente un concorso di colpa da parte dell’attrice ai sensi dell’art. 1227 c.c., per i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Invero, attesi i rapporti di amicizia intercorrenti con la convenuta, l’istante era sicuramente a conoscenza della presenza di un cane in quella abitazione, specialmente qualora si trattasse di un cane aggressivo come è emerso anche dalla testimonianza raccolta. Inoltre, l’attrice avrebbe potuto preventivamente segnalare il suo arrivo alla C., prima di introdursi nella proprietà di quest’ultima, superando anche un cancello chiuso, al fine di ottenere un’autorizzazione all’ingresso; circostanza che avrebbe consentito alla convenuta di richiamare prontamente il cane o, quantomeno, avvertire l’istante di fare attenzione alla presenza dell’animale domestico.
Ritiene, pertanto, il tribunale che la responsabilità dell’accaduto, in mancanza di altri elementi che consentano una diversa graduazione, deve essere attribuita al 50% tra attrice e convenuta.
Quanto al risarcimento del danno ci si riporta alle risultanze della CTU medica espletata nel corso del giudizio da parte del dottor A., deceduto in corso di causa.
Nella relazione si legge quanto segue: “Non vi sono dubbi sulle modalità dell’incidente, per cui il nesso causale appare ampiamente dimostrato, venendo rispettati i criteri topografici, cronologici e dell’efficienza qualitativa e quantitativa del trauma. Pertanto, tenuto conto di tutti i fattori, ritengo che i postumi invalidanti permanenti residuati possano essere equamente valutati nella misura del 16%, come danno biologico, ivi compreso il danno estetico ed il danno all’integrità psichica. Il periodo di inabilità temporanea, desunto dalla documentazione sanitaria presente agli atti, ma ancor più dalla comune esperienza clinica, si è protratto, per oltre 130 giorni, così suddivisibili: I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale): giorni 70, periodo di divieto di carico; I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale): giorni 60, valutabili mediamente al 50%, sintesi di un più lungo periodo, da valutarsi in misura progressivamente decrescente. Certamente si è verificato un danno all’ attività lavorativa specifica di impiegata con mansioni di autista, al punto tale da aver determinato il cambio di mansioni, nel periodo immediatamente seguente all’ infortunio, e successivo definitivo cambio di qualifica. Inoltre, per effetto delle lesioni subite, si verifica lieve maggiore affaticamento per qualsiasi tipo di attività che preveda una stazione eretta protratta o una prolungata deambulazione. Le lesioni subite dalla signora P. hanno sicuramente determinato anche una conseguente lieve incidenza sulla vita di relazione. A parte andrà ovviamente risarcito il danno morale o non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.), inteso come “transeunte turbamento dell’animo del soggetto leso”, dato dalla summa dei patimenti sofferti, in forma di ristoro ovvero di “pretium doloris” (art. 2059 c.c.). Le spese sanitarie sostenute e dimostrate, per trasporti con autoambulanza, visite specialistiche, esami strumentali, cicli di terapia fisica e riabilitativa, acquisto di tutori e farmaci, che ammontano a circa 2.550,00 euro, appaiono congrue. Non è possibile effettuare una quantizzazione più precisa delle spese farmaceutiche in quanto, sugli scontrini di farmacia esibiti, non è specificato a quale farmaco siano riferibili”.
Partendo dal danno non patrimoniale come accertato dal CTU, le nuove tabelle, anche a seguito delle ultime pronunce della Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito “danno biologico/dinamico- relazione) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Quanto a quest’ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite e dalla durata delle cure alle quali la P. è stata sottoposta, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Pertanto vanno riconosciute all’attrice le seguenti somme (euro 99,00 al giorno per ITT): euro 6.930,00 a titolo di invalidità temporanea totale, euro 2.970,00 a titolo di invalidità temporanea totale al 50%.
Il danno biologico riconosciuto dal CTU nella misura del 16% è quantificabile nella misura di euro 37.141,00, tenuto conto dell’età di 39 anni dell’attrice al momento in cui si è verificato l’evento lesivo, oltre ad euro 11.885,00 per il danno morale patito dall’attrice per la sofferenza soggettiva patita per le lesioni. Nulla è stato provato per una personalizzazione delle due voci.
La percentuale di invalidità permanente appare congrua rispetto alle conseguenze patite dall’attrice.
Vanno altresì riconosciuti euro 2.550,00 (duemilacinquecento/00) per le spese mediche sostenute. I danni sono stati liquidati all’attualità.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la concorrenza ed eguale responsabilità di attrice e convenuta nella produzione dell’evento lesivo. Conseguentemente la C. deve essere condannata al pagamento in favore della P. della somma di euro (61.476,00/2=) 30.738,00 oltre interessi come di seguito indicati.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell’equivalente monetario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell’illecito, di anno in anno rivalutata”. Questo tribunale ritiene equo ai sensi del co. 2 art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante) quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura dell’1,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l’intervallo di tempo fra l’illecito, 19/11/2013, ed il suo risarcimento, (più di nove anni) e l’andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi sull’importo complessivo di euro 30.738,00, svalutato all’epoca de sinistro del 19/11/2013, con l’applicazione del coefficiente ISTAT FOI 1,166 della rilevazione di gennaio 2023 si ottiene l’importo di euro 26.361,92 e, quindi, su quest’ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 19 novembre, secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertati dall’ISTAT, fino alla data della presente decisione. Sull’importo finale coma sopra riconosciuto di euro 30.738,00, maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi ex art. 1282 c.c.
Attesa l’accoglimento parziale della domanda, si compensa per metà le spese di lite e si condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della rimanente metà applicando il DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando lo scaglione di valore del decisum, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell’attrice.
Nei soli rapporti interni tra attrice e convenuta le spese di CTU si pongono a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna, ferma restando la loro solidarietà passiva per il tutto nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 28.09.2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da p. l. nei confronti di C. A. C., con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2017, giudizio svoltosi con la chiamata in causa della U. S.p.A., così provvede:
1) accogliendo in parte la domanda dell’attore nei confronti della C., dichiara la concorrente eguale responsabilità dell’attrice e della convenuta nella produzione dell’evento dannoso per il quale è causa e, per l’effetto, condanna la C. al risarcimento della metà dei danni subiti dalla P. e, quindi, al pagamento in favore della medesima della complessiva somma di Euro 30.738,00, oltre interessi compensativi nella misura dell’1% annuo dal momento del sinistro, 19 novembre 2013, sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè su Euro 26.361,92, e su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 19 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 30.738,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna la C. al pagamento in favore dell’attrice della rimanente metà delle spese di giudizio che qui si liquida, già operata la compensazione, in Euro 2.538,5 per compensi ed Euro 17,27 per spese, oltre contributo unificato, se pagato, rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. M. S.d. L., procuratore antistatario dell’attrice;
3) dichiara inammissibile la chiamata in causa della U. Ass.ni S.p.A.;
4) condanna la C. al pagamento in favore della compagnia delle spese di lite che qui liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
5) spese di CTU come da motivazione.