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22 marzo 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
Volo cancellato? Il passeggero ha sempre diritto di chiedere il rimborso del prezzo e di rifiutare il voucher
Qualora la compagnia aerea cancelli il volo, l'offerta di un voucher da parte del vettore non può impedire il diritto del passeggero di esigere, in alternativa, un rimborso monetario del prezzo pieno del biglietto, in quanto la normativa italiana emergenziale contrasta con la disciplina comunitaria.
di Ricercatore presso l’Università di Palermo Ivan Libero Nocera
Il caso

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Il Tribunale di Palermo si pronuncia su una importante fattispecie in materia di cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della pandemia Covid-19.

La fattispecie riguardava l'acquisto di biglietti aerei sulla tratta Londra – Palermo nel maggio 2020 mai utilizzati a causa della cancellazione del volo disposta dalla compagnia aerea per problematiche collegate alla pandemia Covid-19.
Sebbene la compagnia avesse provveduto a comunicare preventivamente la cancellazione del volo, non si è tuttavia adoperata per individuare una soluzione alternativa che consentisse agli utenti di raggiungere la loro destinazione, limitandosi a rendersi disponibile a valutare l'ipotesi del rimborso sotto forma di voucher validi 12 mesi. La compagnia aveva ventilato la possibilità di rimborsare il costo dei biglietti alla fine dello stato di emergenza connesso alla pandemia, per poi, tuttavia, emettere i voucher senza il preventivo consenso dei passeggeri, anzi nonostante la loro opposizione.

Il Tribunale di Palermo, ribaltando la decisione emessa dal Giudice di Pace, in applicazione della normativa comunitaria, condanna la compagnia aerea a rimborsare il costo del biglietto, oltre interessi.

Il diritto

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Il Tribunale di Palermo premette che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto Decreto Cura Italia (convertito con modifiche dalla Legge n.27/2020) aveva introdotto specifiche tutele per i consumatori e le agenzie di viaggio in modo da gestire gli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della diffusione della pandemia.
In particolare, la normativa d'emergenza di cui all'art 88-bis al comma 12 prevede che l'emissione unilaterale di un voucher da parte della compagnia sia, in tutte le ipotesi di cancellazione previste dalla norma, integralmente sostitutivo del diritto di rimborso del passeggero: «[…] 12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario». 
Pertanto, la norma ha di fatto rimesso il rimborso del prezzo del biglietto acquistato da parte del passeggero, o l'alternativa emissione di un voucher, ad una scelta unilateralee meramente discrezionale delle compagnie, senza alcuna forma di accettazione da parte del consumatore. 
In seguito all'emanazione del predetto provvedimento, le compagnie aeree hanno quindi emesso esclusivamente voucher a seguito delle cancellazioni, rigettando qualsiasi richiesta di rimborso del prezzo inoltrata dai consumatori.

Il Tribunale di Palermo ritiene che questa disposizione contrasta con la normativa europea in materia di cancellazione dei voli e diritto al rimborso del consumatore.
Infatti, secondo i regolamenti n. 261/2004, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, il passeggero di un volo cancellato per circostanze inevitabili e straordinarie ha diritto di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo. Inoltre, la direttiva comunitaria n. 2302/2015 prevede che quando un pacchetto turistico sia annullato a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, i viaggiatori hanno il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto, sebbene sia contemplata la possibilità di un rimborso sotto forma di buono.
Pertanto, il quadro normativo comunitario prevede una forte tutela per il consumatore al quale è rimessa la scelta tra ottenere il rimborso integrale del prezzo o l'emissione di un voucher da utilizzare per un futuro volo.
Al contrario, la normativa italiana nega il diritto di rimborso all'utente, obbligandolo ad accettare il voucher sostitutivo in palese contrasto con il favor nei confronti del contraente debole scolpito dalla normativa europea.
Pertanto, il Tribunale di Palermo disapplica la normativa nazionale, decidendo il caso sulla base del solo diritto sovranazionale, in modo da assicurare la piena e diretta efficacia delle norme comunitarie – in particolare del Regolamento n. 261/2004 - nell'ordinamento nazionale.

La lente dell'autore

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Il provvedimento del Tribunale di Palermo è meritevole di attenzione con riferimento alla norma nazionale che consente al vettore aereo, in via del tutto discrezionale, di negare unilateralmente il diritto di rimborso al passeggero, imponendo a quest'ultimo un voucher sostitutivo, in manifesto contrasto con il diritto comunitario. 

In proposito, vale rammentare come le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 261/2004 prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest'ultimo (e non ai vettori) la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l'imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla compagnia.
Peraltro, la disciplina europea non è derogabile a causa della pandemia, come confermato da due atti della Commissione Europea: la Comunicazione della Commissione Europea relativi agli "Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19” del 18 marzo 2020 e la Raccomandazione del 13 maggio 2020.
Con la menzionata Comunicazione, la Commissione ha ribadito l'insindacabile facoltà di scelta in capo al consumatore tra rimborso e voucher, indipendentemente dalla causa, affermando che: «In caso di cancellazione di un volo da parte delle compagnie aeree (indipendentemente dalla causa), l'articolo 5 impone al vettore aereo operativo di offrire al passeggero la scelta tra: a) il rimborso, 4 b) l'imbarco su un volo alternativo non appena possibile, o c) l'imbarco su un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento.».
Successivamente, con la Raccomandazione del 13 maggio 2020, la Commissione ha ipotizzato anche una forma di aiuto statale al fine di garantire pienamente il diritto di rimborso dei passeggeri in caso di fallimento del vettore. 
Peraltro, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con segnalazione del 28 maggio 2020, si è espressa nello stesso senso, sottolineando come l'art. 88-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ponga in contrasto con la vigente normativa europea.
Si comprende, dunque, la decisione del Tribunale di Palermo, il quale, a fronte del permanere del conflitto tra normativa nazionale ed europea, ha assicurato la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.