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Il Tribunale di Palermo si pronuncia su una importante fattispecie in materia di cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della pandemia Covid-19. La fattispecie riguardava l'acquisto di biglietti aerei sulla tratta Londra – Palermo nel maggio 2020 mai utilizzati a causa della cancellazione del volo disposta dalla compagnia aerea per problematiche collegate alla pandemia Covid-19. Il Tribunale di Palermo, ribaltando la decisione emessa dal Giudice di Pace, in applicazione della normativa comunitaria, condanna la compagnia aerea a rimborsare il costo del biglietto, oltre interessi. |
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Il Tribunale di Palermo premette che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto Decreto Cura Italia (convertito con modifiche dalla Legge n.27/2020) aveva introdotto specifiche tutele per i consumatori e le agenzie di viaggio in modo da gestire gli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della diffusione della pandemia. Il Tribunale di Palermo ritiene che questa disposizione contrasta con la normativa europea in materia di cancellazione dei voli e diritto al rimborso del consumatore. |
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Il provvedimento del Tribunale di Palermo è meritevole di attenzione con riferimento alla norma nazionale che consente al vettore aereo, in via del tutto discrezionale, di negare unilateralmente il diritto di rimborso al passeggero, imponendo a quest'ultimo un voucher sostitutivo, in manifesto contrasto con il diritto comunitario. In proposito, vale rammentare come le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 261/2004 prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest'ultimo (e non ai vettori) la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l'imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla compagnia. |
Tribunale di Palermo, sez. V Civile, sentenza 9 marzo 2023, n. 1151
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza n. 1352/2021 emessa dal GdP di Palermo il 15.05.2021, che ha rigettato la domanda da essi proposta di rimborso dei biglietti aerei acquistati e non usufruiti.
In particolare, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione del Giudice di primo grado, il quale avrebbe deciso il giudizio in violazione della normativa comunitaria in materia di voli cancellati o ritardati.
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con rimessione al Giudice di primo grado per la decisione nel merito o in subordine con condanna, in questo grado di giudizio, della compagnia aerea al rimborso del costo dei biglietti non utilizzati per cancellazione del volo, oltre la refusione di tutte le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi la (omissis) si è opposta ai motivi di appello per le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione e ha insistito per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del DL 18/20, la causa è stata assunta in decisione all'udienza virtuale indicata in epigrafe.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le seguenti ragioni.
Il d.l. n.18 del 17 marzo 2020 (come integrato dalla legge di conversione n.27 del 24.04.2020), al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sul tessuto socio-economico nazionale ha introdotto specifiche disposizioni per i consumatori e per le agenzie di viaggio relative alla gestione degli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della pandemia da Covid 19.
In particolare, l'art. 88-bis, rubricato "Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici", ha previsto per l'ipotesi in cui sia il vettore a recedere dal contratto la possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso, senza che sia necessaria l'accettazione del passeggero ("quando le prestazioni non possono esse-re eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali caso il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voz1cher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione" ... ''con l'emissione del voucher il professionista assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione del destinatario
La norma, pertanto, ha di fatto rimesso il rimborso del prezzo del biglietto acquistato da parte del passeggero, o in alternativa l'emissione di un voucher, ad una scelta unilaterale e meramente discrezionale delle Compagnie.
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale disposizione normativa si pone in contrasto con la vigente normativa europea in tema di cancellazione dei voli e diritto al rimborso del consumatore.
Nello specifico, i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011 stabiliscono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, prevedendo che il passeggero di un volo cancellato per circostanze inevitabili e straordinarie, ha diritto di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo.
Anche la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sui pacchetti turistici») prevede che, qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», i viaggiatori abbiano il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. Pur prevedendosi, inoltre, la possibilità di rimborso sotto forma di buono, tuttavia, ciò non priva i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro.
Analogamente, anche qualora siano proposte modifiche ad un contratto di pacchetto turistico e qualora a causa di tali modifiche o del pacchetto turistico sostitutivo il viaggiatore accetti un pacchetto di qualità o costo inferiore o risolva il contratto, l'organizzatore può offrire un buono, a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro (art. 11 della direttiva sui pacchetti turistici).
Anche le disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest'ultimo (e non ai vettori) la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l'imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla Compagnia (quindi l'emissione di un voucher).
È possibile affermare, quindi, che tutta la normativa europea in materia di cancellazione dei voli, viaggi e pacchetti turistici, è improntata ad un favor nei confronti del consumatore, principio per nulla recepito dalla disciplina italiana introdotta col citato art. 88-bis del decreto "Cura Italia", in cui, invece, il vettore può, in via del tutto discrezionale, negare unilateralmente il diritto di rimborso al passeggero, imponendo a quest'ultimo un voucher sostitutivo.
Va, inoltre, osservato che tutta la normativa europea di settore non è in alcun modo derogabile neppure a causa della pandemia, come risulta confermato, peraltro, da due ulteriori significativi atti della Commissione Europea, ovvero la Comunicazione della Commissione Europea relativi agli "Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19" del 18 marzo 2020 e la Raccomandazione del 13 maggio 2020 relativa ai "buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19".
La Commissione con tali atti ha ribadito il diritto dei viaggiatori - come sancito sia dai predetti Regolamenti dell'Unione sia dalla Direttiva (UE) n. 2302 del 2015 - di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per le prestazioni annullate "a causa di circostanze inevitabili e straordinarie", precisando che seppure "l'organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono", tuttavia, tale possibilità non priva i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro".
Nella medesima direzione si è altresì espressa a livello nazionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con segnalazione del 28 maggio 2020, ha evidenziato che l'art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
Dai principi sopra richiamati discende inevitabilmente un conflitto tra la normativa nazionale e quella europea, in presenza di condotte in cui al consumatore viene negato il diritto al rimborso e offerto unicamente il voucher, come nella specie.
Consegue che al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa di fonte comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva, come i Regolamenti e le Direttive citate (art. 288 TFUE "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri'), è necessario disapplicare la normativa nazionale con essa contrastante.
Ed infatti, tutta la giurisprudenza formatasi successivamente all'adesione dell'Italia al Trattato di Parigi del 1951 e ai Trattati di Roma del 1957 è nel senso di attribuire al giudice nazionale, a fronte del conflitto tra la norma interna e quella europea, il potere di disapplicare quella interna e decidere il caso venuto al suo esame sulla base del (solo) diritto sovranazionale (senza tenere in alcun conto il diritto interno), con il solo (contro-) limite dei principi (costituzionali) supremi dell'ordinamento.
La disapplicazione della norma interna rientra, invero, nell'attività di interpretazione riservata al giudice ed è finalizzata all'individuazione della norma regolatrice del caso concreto, in applicazione del principio iura novit curia e nel doveroso rispetto dei principi di supremazia del diritto comunitario, di certezza del diritto e di leale collaborazione.
Il Giudice, quindi, al fine di garantire la piena e diretta efficacia delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, ha un potere-dovere di disapplicare la disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario.
Da tali principi, discende nel caso di specie la disapplicazione dell'art. 88 bis del DL 18/20 in quanto contrastante con il Reg. 261/2004/CE.
Ed infatti, come affermato dalla Commissione Europea, qualora sia la compagnia aerea a cancellare il volo, l'offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero, affermato dal detto Regolamento comunitario, di optare, in alternativa, per il rimborso monetario.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata non avendo fatto buona applicazione dei principi testè richiamati e la causa va decisa nel merito, non ricorrendo le ipotesi tassative in cui è prevista la rimessione al Giudice di primo grado, di cui all'art. 354 cpc
Ora, nel caso di specie, gli appellanti hanno dimostrato di avere acquistato i biglietti sulla tratta Londra-Palermo del 19.05.2020 ma di non averli utilizzati. a causa della cancellazione del volo disposta dalla compagnia aerea per problemi connessi al dilagare della pandemia da covid-19.
Risulta, inoltre, dimostrato che la compagnia, sebbene avesse provveduto a comunicare preventivamente la cancellazione del volo, tuttavia, non si è in alcun modo adoperata per cercare una soluzione alternativa per permettere agli odierni appellanti di raggiungere la destinazione finale, limitandosi a rendersi disponibile a valutare l'ipotesi del rimborso sotto forma di voucher (con validità di 12 1nesi), subordinando il rimborso in denaro alla fine dello stato di emergenza connesso alla pandemia ... ", salvo poi emettere tale voucher per il valore di [, 249,20 (corrispondenti ad € 311,85), senza il preventivo consenso dei passeggeri; anzi per quello che risulta contro la loro volontà.
Ebbene, in applicazione della normativa comunitaria, sopra richiamata il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso del biglietto per il volo cancellato non può essere assolto 1nediante l'emissione di un voucher di pari importo, in mancanza di accettazione del passeggero, come nella specie.
Consegue che la compagnia è tenuta a rimborsare agli appellanti il costo dei biglietti pan ad euro 311,85, oltre interessi decorrenti dalla data della messa in mora (26.11.2020) e fino al soddisfo. Infine, le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 505,00 di cui 43,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il pruno grado ed in complessivi euro 526,50 di cui euro 64,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, per questo giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: Annulla la sentenza n. 1352 emessa dal GdP di Palermo il 15.05.2021; Condanna la (omissis) al pagamento, in favore di (omissis) della somma complessiva di euro 311,85, oltre interessi decorrenti dalla data della messa in mora (26.11.2020) e fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli appellanti in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 505,00 di cui 43,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 526,50 di cui euro 64,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, per questo giudizio.