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A seguito di un sinistro occorso nel mese di agosto del 2019, gli attori convenivano in giudizio il proprietario del veicolo danneggiante nonché la compagnia di assicurazione dello stesso. Nel giudizio incardinato avanti al Tribunale di Milano, gli attori sostenevano che il veicolo antagonista, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la loro corsia, urtando violentemente l'autovettura attorea nella parte anteriore sinistra. Il danneggiante, costituitosi in giudizio, sosteneva che l'invasione di corsia fosse da ricondursi ad una manovra di emergenza eseguita al fine di evitare un terzo veicolo; il conducente dichiarava infatti di essersi accorto della presenza di una vettura a bordo strada, immessasi improvvisamente in carreggiata. Questi, istintivamente, aveva quindi compiuto una repentina manovra volta ad evitare la collisione, invadendo tuttavia la corsia opposta. Sulla base di tale assunto, parte convenuta richiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree. Anche l'assicurazione convenuta rifiutava il versamento delle somme richieste a titolo di risarcimento da parte attrice, richiamandosi a quanto dedotto dal danneggiante. |
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Il Tribunale Ambrosiano accoglie in totole richieste risarcitorie di parte attrice. Il Giudice adito evidenzia come, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di sinistro tra due veicoli sia necessario che le parti dimostrino di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Solo in subordine, nel caso in cui non si possa dire raggiunta la piena prova in merito all'imputabilità del sinistro ad uno solo dei conducenti, o in ogni caso l'inevitabilità dello stesso per caso fortuito, si deve applicare il criterio sussidiario di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., che richiama la presunzione di co-responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. È quindi onere delle parti dimostrare in corso di giudizio di aver tenuto una corretta condotta di guida, e che il sinistro sia da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della controparte. Il Tribunale di Milano evidenzia che, nel caso concreto, nel corso dell'istruttoria il danneggiante non aveva fornito prova della sussistenza di un nesso eziologico tra l'invasione della corsia opposta e il comportamento imprudente del terzo veicolo. Anzi, dalle dichiarazioni del conducente del veicolo danneggiante era possibile evincere che lo stesso si fosse ben avveduto dell'intenzione di un terzo di immettersi in carreggiata Quindi, il Giudice evidenzia come il convenuto non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso – o quantomeno per ridurne le conseguenze -, né tantomeno l'applicabilità del caso fortuito alla vicenda in esame. Tanto premesso, il Tribunale di Milano conclude asserendo che il conducente del veicolo di parte convenuta era conscio dell'intenzione del terzo veicolo di immettersi in carreggiata, per cui ben avrebbe potuto evitare la repentina manovra che causava l'invasione di corsia. Di converso, l'attore forniva la prova di non aver superato il limite di velocità consentito, e di aver tenuto una condotta di guida prudente e nel rispetto delle norme stradali. Pertanto, l'integrare responsabilità del sinistro occorso viene imputata al danneggiante, con conseguenziale condanna dell'assicurazione e del proprietario del veicolo al risarcimento del danno patito dall'attore. |
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Nella sentenza in esame viene evidenziato come il criterio di co-responsabilità dei conducenti coinvolti in un sinistro sia previsto solo come sussidiario: infatti, stante l'acclarata dimostrazione della responsabilità del conducente del veicolo danneggiante, il Giudice ricorda come non possa trovare applicazione il criterio di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Difatti tale disposizione normativa viene applicata unicamente nel momento in cui le parti non siano riuscite a fornire elementi utili per indicare chiaramente all'Organo Giudicante a chi sia imputabile in via esclusiva – o comunque prevalente – la responsabilità della causazione del sinistro, e si configura quindi come un criterio sussidiario. La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito in proposito che la prova liberatoria non deve essere necessariamente fornita in via diretta dal danneggiante, ma anche indirettamente: in tal senso, rileva la sussistenza e dimostrazione di un collegamento eziologico esclusivo - o assorbente – tra il sinistro ed il comportamento tenuto dall'altro conducente. La presunzione di co-responsabilità si intende superata anche nel caso in cui il danneggiante sia in grado di dimostrare il caso fortuito; in tal caso, la prova liberatoria può essere fornita anche mediante presunzioni, purché le stesse risultino gravi, precise e concordanti. In ogni caso, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul danneggiato grava l'onere di dimostrare di aver utilizzato una corretta condotta di guida, indipendentemente dalla dimostrazione della responsabilità del danneggiante. |
Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza 15 marzo 2023, n. 60861
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 16/08/2019.
Espongono che, mentre il sig. M.M. era alla guida del veicolo BMW tg. (Omissis) (di
proprietà dello stesso e della signora A.) percorrendo la SP 359 nel tratto sito nel territorio del Comune di porto Cesareo, la loro auto veniva violentemente urtata nella parte anteriore sinistra dalla vettura Kia Sportage, tg. (Omissis), condotta dalla sig.ra S.M. proveniente dall’opposta direzione di marcia, che invadeva la corsia percorsa dalla BMW.
Agiscono dunque verso la (omissis) s.r.l. proprietaria del veicolo Kia Sportage e contro l’assicurazione di detto veicolo Allianz Direct s.p.a. (già Genialloyd s.p.a.).
La conducente S.M., fin dal momento del sinistro, addebitava il proprio spostamento verso sinistra e la collisione con il veicolo attoreo, all’immissione nella sua carreggiata di un veicolo Fiat Panda, poi allontanatosi dopo il sinistro e rimasto sconosciuto. Per tale ragione Allianz, fin dalle prime richieste risarcitorie, ha negato e nega la propria responsabilità affermando che unico responsabile del sinistro sia il veicolo rimasto sconosciuto, tesi che sostiene anche nel presente giudizio.
La causa è stata istruita dapprima mediante l’ammissione di prove orali da parte del precedente giudice P.. Le prove orali non potevano essere espletate perché l’unica teste comparsa P.S. è stata dichiarata incapace ex art. 246 c.p.c. in quanto trasportata sull’autoveicolo attoreo, mentre gli altri testi non sono comparsi. Successivamente, dopo l’acquisizione della versione integrale del rapporto dei Carabinieri intervenuti a seguito del sinistro, la prosecuzione delle prove orali è stata ritenuta superflua da questo giudice, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dalle parti e risultanti dal verbale, oltre che dell’antieconomicità di disporre una prova delegata per escutere testi non residenti, in considerazione del fatto che gli stessi erano la conducente e i trasportati sul veicolo della convenuta di cui era già stata anticipata eccezione di incapacità. Pur conoscendo la giurisprudenza della Suprema Corte che richiede che l’incapacità del teste sia valutata nell’attualità dell’assunzione e non in via preventiva al momento dell’ammissione della prova per testi (Cass. 9640/1999) e sia eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell’espletamento della prova, si è ritenuto più conforme alle esigenze di economia processuale, non procedere alla delega dell’attività istruttoria al giudice del luogo di residenza dei testi di parte convenuta non comparsi, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni dei due conducenti coinvolti nel sinistro sostanzialmente convergono in relazione alla dinamica dello stesso.
Ritenuta superflua l’assunzione delle prove orali ammesse, si è dunque completata l’istruttoria disponendo una CTU per la valutazione dei danni subiti dal veicolo attoreo.
Relativamente all’an debeatur
E’ pacifico in causa che la collisione sia avvenuta nella corsia di percorrenza di parte attrice e che fu la S.M. (conducente della Kia Sportage) ad invaderla, sterzando verso sinistra.
Non risultano elementi tali da far ritenere una condotta imprudente da parte del M.M., non essendo supportata da alcuna prova una velocità non adeguata (che neppure risulta dalle dichiarazioni della S.M. o dal verbale dei Carabinieri) e non essendo di per sé imprudente non viaggiare in prossimità del margine destro della carreggiata.
Questo consente di ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. secondo comma che trova applicazione quando non è possibile accertare in concreto l’esatta dinamica del sinistro e le responsabilità dei due conducenti.
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass.9353/2019; Cass. 26004/2011).
Deve pertanto ritenersi la responsabilità ex art. 2054, 1^ comma c.c. della conducente della Kia Sportage.
Parte convenuta afferma di non essere responsabile e che l’esclusiva responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere alla Fiat Panda che si immise nella corsia percorsa dalla Kia Sportage condotta dalla S.M., costringendola a porre in essere una manovra di emergenza.
Va tuttavia osservato che non è sufficiente la prova che vi fosse sul luogo la Fiat Panda rimasta sconosciuta e che la stessa si immise nella corsia percorsa dalla S.M. (circostanze che emergono anche dalle dichiarazioni del M.M.). Parte convenuta per liberarsi da responsabilità dovrà provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, con riferimento alla turbativa della circolazione costituita dalla immissione della Panda nella propria corsia, che la stessa abbia concretizzato il caso fortuito idoneo a far venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ. in tema di danni derivanti dalla circolazione. Non si risponde, infatti, per colpa extracontrattuale, di un fatto non preveduto e che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. L’apprezzamento del giudice di merito circa la prevedibilità e l’evitabilità, o meno, dell’evento, al fine di escludere o di ammettere il caso fortuito, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. Civ., sez. III, 06.06.2006 n. 13268).
Proprio alla luce delle circostanze del caso concreto e delle dichiarazioni della S.M., l’immissione della Panda risulta tutt’altro che circostanza imprevedibile.
La S.M. ha infatti dichiarato “mentre percorrevo la SP359 con direzione di marcia da Nardò verso Avetrana, mi accorgevo di una macchina che stava su bordo strada che stava per immettersi sulla carreggiata con direzione verso Avetrana, in quel momento rallentavo, ma lui continuava ad effettuare la manovra di svolta, tagliandomi la strada, a questo punto istintivamente mi spostavo sulla sinistra per schivarla andando a collidere con un’autovettura proveniente dal senso opposto di marcia”.
Dunque, la signora S.M., nell’immediatezza dell’evento, dichiarava: di essersi accorta della presenza dell’autovettura Panda, e che il veicolo de quo aveva intenzione di immettersi in carreggiata: di aver avuto modo e tempi di porre in essere le opportune manovre per evitare l’urto (“…in quel momento rallentavo…”, senza tuttavia arrestare il veicolo). Non vi sono elementi che suggeriscano che non vi era lo spazio per frenare (dal rapporto non risultano tracce di frenata) o che comunque la manovra posta in essere fosse l’unica possibile per evitare l’impatto.
Alla luce di quanto sopra deve affermarsi la piena responsabilità di parte convenuta.
Relativamente al quantum debeatur
Parte attrice chiede il risarcimento del danno alla vettura, producendo la fattura di riparazione (doc. 13 attoreo) pari a 18.000 Euro + Iva (Euro 21.960,00) pagata in data 08/01/2020. Rispetto a tale fattura, la CTU espletata ha evidenziato alcune voci da escludere: “Per quanto riguarda i ricambi esposti in fattura si ritiene che vada detratta la sostituzione della modanatura sottoporta sinistra, del costo di Euro 182,36+IVA, in quanto indicata due volte con lo stesso codice ricambio, che vada detratta la sostituzione del parasassi interno passaruota anteriore parte posteriore sinistra per Euro 57,39+IVA, in quanto indicata due volte con lo stesso codice, il trasduttore impulsi dsc anteriore del costo di Euro 101,00+ IVA, in quanto indicato due volte con lo stesso codice e il costo del disco freno anteriore sinistro, per Euro 126,18+IVA, in quanto gia’ indicato con il codice (omissis)(costo Euro 239,24+IVA). Deducendo tali voci si arriva ad una cifra prossima a quella stimata dal CTU come congrua pari a Euro 17.128,53 Iva esclusa. Sommando l’IVA alla somma indicata dal CTU, la somma del risarcimento ammonta a Euro 20.897,00 (arrotondato). La differenza con il valore commerciale del veicolo (Euro 18.200) non è così significativa da ritenere antieconomica la riparazione, che pertanto viene liquidata nella misura indicata.
A detta somma dovranno essere aggiunti:
- Euro 50,00 (pagati in data 17/08/2019 doc. 6) rivalutati in Euro 57,30 per le spese del Taxi che si ritiene fosse ragionevolmente necessario per raggiungere l’autonoleggio dalla località ove l’attore si trovava
- Euro 918,36 (pagati in data 17/08/2019 doc. 7) rivalutati in Euro 1.052,44 per il noleggio auto in Puglia, spesa che si ritiene necessaria per consentire agli attori di concludere la vacanza e raggiungere il proprio luogo di residenza.
Non si ritengono invece necessarie, perché nulla è stato allegato e provato rispetto a dette voci, le spese di benzina e autostrada (che l’attore avrebbe sopportato anche con la propria auto) e il noleggio auto a Bergamo.
Il totale del risarcimento dovuto ammonta dunque a Euro 22.062,74, somma già rivalutata ad oggi.
Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti a rifondere all’attrice le spese processuali liquidate in base al DM 55/2014 sullo scaglione da Euro 5.201,00 a 26.000, al valore medio. Non si ritengono liquidabili le spese dell’attività stragiudiziale non ravvisando una rilevanza autonoma ai sensi dell’art. 20 del DM 55/2014. Le spese di CTU già liquidate sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna i convenuti in solido al versamento in favore degli attori della somma di Euro 22.062,74 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dagli esborsi alla sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 per esborsi ed anticipazioni (comprese le spese del CTP) e Euro 5.077,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.; condanna i convenuti in solido a rifondere all’attrice le spese della CTU già liquidate.