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29 marzo 2023
Circolazione stradale
La presunzione di responsabilità in caso di sinistro tra veicoli
Nella sentenza in esame il Tribunale di Milano analizza l'onere della prova gravante sul danneggiante e sul danneggiato in caso di sinistro stradale.
di Avv. Carola Salvagnin
Il caso

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A seguito di un sinistro occorso nel mese di agosto del 2019, gli attori convenivano in giudizio il proprietario del veicolo danneggiante nonché la compagnia di assicurazione dello stesso.

Nel giudizio incardinato avanti al Tribunale di Milano, gli attori sostenevano che il veicolo antagonista, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la loro corsia, urtando violentemente l'autovettura attorea nella parte anteriore sinistra.

Il danneggiante, costituitosi in giudizio, sosteneva che l'invasione di corsia fosse da ricondursi ad una manovra di emergenza eseguita al fine di evitare un terzo veicolo; il conducente dichiarava infatti di essersi accorto della presenza di una vettura a bordo strada, immessasi improvvisamente in carreggiata. 

Questi, istintivamente, aveva quindi compiuto una repentina manovra volta ad evitare la collisione, invadendo tuttavia la corsia opposta.

Sulla base di tale assunto, parte convenuta richiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree.

Anche l'assicurazione convenuta rifiutava il versamento delle somme richieste a titolo di risarcimento da parte attrice, richiamandosi a quanto dedotto dal danneggiante.

Il diritto

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Il Tribunale Ambrosiano accoglie in totole richieste risarcitorie di parte attrice.

Il Giudice adito evidenzia come, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di sinistro tra due veicoli sia necessario che le parti dimostrino di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.

Solo in subordine, nel caso in cui non si possa dire raggiunta la piena prova in merito all'imputabilità del sinistro ad uno solo dei conducenti, o in ogni caso l'inevitabilità dello stesso per caso fortuito, si deve applicare il criterio sussidiario di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., che richiama la presunzione di co-responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

È quindi onere delle parti dimostrare in corso di giudizio di aver tenuto una corretta condotta di guida, e che il sinistro sia da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della controparte.

Il Tribunale di Milano evidenzia che, nel caso concreto, nel corso dell'istruttoria il danneggiante non aveva fornito prova della sussistenza di un nesso eziologico tra l'invasione della corsia opposta e il comportamento imprudente del terzo veicolo.

Anzi, dalle dichiarazioni del conducente del veicolo danneggiante era possibile evincere che lo stesso si fosse ben avveduto dell'intenzione di un terzo di immettersi in carreggiata

Quindi, il Giudice evidenzia come il convenuto non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso – o quantomeno per ridurne le conseguenze -, né tantomeno l'applicabilità del caso fortuito alla vicenda in esame.

Tanto premesso, il Tribunale di Milano conclude asserendo che il conducente del veicolo di parte convenuta era conscio dell'intenzione del terzo veicolo di immettersi in carreggiata, per cui ben avrebbe potuto evitare la repentina manovra che causava l'invasione di corsia.

Di converso, l'attore forniva la prova di non aver superato il limite di velocità consentito, e di aver tenuto una condotta di guida prudente e nel rispetto delle norme stradali.

Pertanto, l'integrare responsabilità del sinistro occorso viene imputata al danneggiante, con conseguenziale condanna dell'assicurazione e del proprietario del veicolo al risarcimento del danno patito dall'attore.

La lente dell'autore

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Nella sentenza in esame viene evidenziato come il criterio di co-responsabilità dei conducenti coinvolti in un sinistro sia previsto solo come sussidiario: infatti, stante l'acclarata dimostrazione della responsabilità del conducente del veicolo danneggiante, il Giudice ricorda come non possa trovare applicazione il criterio di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.

Difatti tale disposizione normativa viene applicata unicamente nel momento in cui le parti non siano riuscite a fornire elementi utili per indicare chiaramente all'Organo Giudicante a chi sia imputabile in via esclusiva – o comunque prevalente – la responsabilità della causazione del sinistro, e si configura quindi come un criterio sussidiario.

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito in proposito che la prova liberatoria non deve essere necessariamente fornita in via diretta dal danneggiante, ma anche indirettamente: in tal senso, rileva la sussistenza e dimostrazione di un collegamento eziologico esclusivo - o assorbente – tra il sinistro ed il comportamento tenuto dall'altro conducente.

La presunzione di co-responsabilità si intende superata anche nel caso in cui il danneggiante sia in grado di dimostrare il caso fortuito; in tal caso, la prova liberatoria può essere fornita anche mediante presunzioni, purché le stesse risultino gravi, precise e concordanti.

In ogni caso, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul danneggiato grava l'onere di dimostrare di aver utilizzato una corretta condotta di guida, indipendentemente dalla dimostrazione della responsabilità del danneggiante.

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