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31 marzo 2023
Diritti reali, condominio e locazioni
Foto e conversazioni WhatsApp non costituiscono la prova dei vizi presenti nell’immobile condotto in locazione
Grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Tizio (locatore) aveva intimato a Caio (conduttore) la convalida di sfratto, deducendo di avere concesso in locazione ad uso abitativo alla parte convenuta tale unità immobiliare, per la durata di un anno e rinnovato per ulteriori 12 mesi. A seguito di morosità, rimasti inevasi i solleciti di pagamento, la locatrice aveva chiesto al giudice di convalidare lo sfratto con l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento per i suddetti canoni e per quelli a scadere, oltre alle restanti somme dovute per canoni condominiali e spese e utenze oltre interessi e rivalutazione al soddisfo oltre alle spese del procedimento. Costituendosi in giudizio, il conduttore si opponeva allo sfratto evidenziando che l'immobile de quo aveva sempre manifestato vizi che lo rendevano inidoneo alluso abitativo e che tali vizi, come la muffa, l'umidità e quant'altro, non erano mai stati risolti dal locatore, sebbene più volte invitato a farlo. Infine, parte conduttrice, chiedeva la concessione di un termine di grazia ex art. 55 l. 392/1978, per il rientro dalle morosità accumulate.

Il diritto

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Preliminarmente, il giudice ritiene inammissibile in questa fase la richiesta di concessione di termine di grazia, di cui era stata peraltro già rilevata l'inammissibilità nella fase della convalida (perché formulata quale richiesta subordinata ed altresì condizionata). Quanto al merito della vicenda, la parte convenuta non aveva fornito prova del pagamento dei canoni richiesti e non aveva contestato la morosità relativa al mancato pagamento di oneri condominiali ed utenze. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante, spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. Nella specie, invece, la parte convenuta aveva solo genericamente eccepito l'inidoneità dell'immobile ad uso abitativo, senza tuttavia fornire compiuta prova ma limitandosi ad allegare foto e conversazioni WhatsApp circa macchie e umidità. È pur vero che può ritenersi legittima una sospensione parziale o totale del pagamento del canone ai sensi dell'art. 1460 c.c. anche in caso di inesatto adempimento, tuttavia tale sospensione può ritenersi giustificata solo nell'ipotesi di un effettivo squilibrio delle rispettive prestazioni contrattuali (Cass. civ. sez. III 22 settembre 2017 n. 22039). Nel caso in esame, come già sopra considerato, alcun utile elemento a sostegno di tale eccezione di inadempimento, è stato fornito, non emergendo una situazione tale da impedire ovvero rendere non idoneo il godimento dell'immobile ad uso abitativo. Non si ravvisava pertanto alcun inadempimento contrattuale da parte della locatrice e l'eccezione formulata ex art. 1460 c.c. da parte convenuta è stata ritenuta infondata. Per i motivi esposte è stato accertato l'inadempimento della convenuta nel pagamento dei canoni di locazione nei termini dedotti da parte attrice.

In conclusione, è stata accertata una morosità per canoni insoluti, non risultando che l'immobile, in assenza di un verbale di rilascio e/o consegna delle chiavi, essendo rimasto non dimostrato inoltre che la convenuta si era trasferita in altra abitazione (non essendo a ciò sufficiente la documentazione relativa al pagamento della relativa caparra) e permanendo all'interno dell'immobile altresì mobilia di pertinenza della conduttrice, ad oggi sia stato liberato. Pertanto è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, in considerazione del prolungato periodo della morosità per oltre le due mensilità previste ai sensi dell'art. 5 L. 392 del 1978.

La lente dell'autore

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In argomento, giova ricordare che, in tema di locazione di immobili, il pagamento del canone appresenta la principale e fondamentale obbligazione del conduttore al quale, pertanto, non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore e ciò perché la sospensione totale o parziale di detta obbligazione, ai sensi dell'art.1460 c.c., in ogni caso sarebbe legittima soltanto quando venisse completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Civ. n.9863/98; Cass. Civ. n.2855/2005; ed ancora Cass. Civ. Ord. 13887/2011). I giudici, inoltre, (Cass. civ. sez. III, 20 gennaio 2015 n. 826), hanno altresì precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). 

Premesso ciò, l'auto-riduzione del canone di locazione costituisce sempre atto arbitrario e illegittimo, che rende il conduttore inadempiente, anche nel caso in cui egli abbia tenuto il proprio comportamento per applicare l'art. 1578 c.c. La riduzione totale o parziale del pagamento del canone, infatti, è legittima solo quando i vizi della cosa locata comportino un impedimento totale al godimento del bene locato da parte del conduttore, e quindi sia venuta integralmente meno la controprestazione del locatore (Trib. Napoli 22 maggio 2019, n. 5304).  Quindi, a norma dell'art. 1578 c.c., a fronte dei vizi che diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità del bene locato per l'uso pattuito, il conduttore può chiedere, in alternativa alla risoluzione del contratto, la riduzione del corrispettivo, necessariamente proponendo la domanda all'Autorità Giudiziaria, con ciò dovendosi escludere rigidamente il diritto dello stesso conduttore di sospendere totalmente o parzialmente il pagamento del canone in attesa dell'accertamento giudiziale sulla fondatezza della domanda, da scrutinarsi esclusivamente ad opera del Giudice competente al quale è demandato il compito di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Al conduttore è dunque inibito sospendere totalmente o parzialmente il pagamento del canone di locazione, laddove non venga completamente a mancare la controprestazione del locatore in ragione dell'esistenza di evidenze di criticità idonee ad impedire il godimento totale del bene (Trib. Salerno 7 febbraio 2020, n. 549).