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4 aprile 2023
Lavoro e previdenza sociale
La relazione amorosa (e segreta) che costa il posto di lavoro
Costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente che intrattiene una relazione sentimentale con una collega, inducendola a celare la gravidanza, ad interromperla e a rassegnare le dimissioni per collocarsi presso un'azienda concorrente, il tutto senza dire nulla al datore di lavoro.
di Avv. Martina Tonetti
Il caso

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Una donna, dipendente di una grande azienda, portava all'attenzione del datore di lavoro una serie di messaggi WhatsApp che contenevano prova di una relazione sentimentale tra lei ed un collega, più senior, addetto al medesimo ufficio. La donna denunciava che il collega “principe azzurro” l'aveva, dapprima, indotta a tenere nascosta all'azienda la relazione (quantomeno sino alla promozione di lui), poi, l'aveva invitata ad interrompere la gravidanza e, infine, aveva insistito affinché rassegnasse le dimissioni per ricollocarsi presso un'azienda concorrente.

Venuta a conoscenza delle descritte condotte, l'azienda procedeva ad addebitarle all'uomo ai sensi dell'art. 7 L. 330/1970; raccolte le giustificazioni, comminava licenziamento per giusta causa, ravvisando nelle stesse un grave contegno abusivo/abusante ed una violazione del codice disciplinare aziendale, che prevedeva il dovere di informare il datore sull'esistenza di relazioni amorose o parentali tra colleghi.

L'uomo impugnava il licenziamento deducendo come le condotte contestate non avessero alcuna rilevanza disciplinare. Da un lato, secondo l'uomo, non si sarebbe trattato di una relazione amorosa, bensì di un affaire occasionale inidoneo a creare conflitti di interesse all'interno dell'azienda; dall'altro lato, non vi sarebbe stato alcun contegno abusivo, al contrario, lamentava che la consegna al datore di conversazioni private (WhatsApp) costituisse una grave violazione della sua privacy.

Il diritto

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Con la sentenza in commento, il Giudice del Lavoro di Roma ha ritenuto sussistere la giusta causa di licenziamento ed ha, quindi, rigettato il ricorso.

Per prima cosa, il Giudice ha accertato l'affissione del codice disciplinare nei locali aziendali.

In seconda battuta, ha qualificato le condotte addebitate quali violazione del disciplinare medesimo, il quale, pur nella consapevolezza che in una grande azienda possano stringersi rapporti personali significativi, impone di rendere note le relazioni sentimentali e parentali onde evitare conflitti di interessi, favoritismi e ripicche.

L'aver celato la relazione è dunque di per sé condotta disciplinarmente rilevante. 

La gravità della medesima e la conseguente idoneità a giustificare il licenziamento è però rappresentata dall'atteggiamento prevaricatore del lavoratore sulla sua lei: averla indotta a celare la relazione e la gravidanza e a cercare lavoro altrove costituisce un contegno abusivo, rispetto al quale il datore di lavoro aveva il dovere di intervenire per tutelare la salute psicofisica della propria dipendente ex art. 2087 c.c.

Non solo, esso dimostra come l'uomo abbia anteposto i propri interessi personali a quelli dell'azienda, facendo venire meno la fiducia in lui riposta.

Infine, ma non da ultimo, il Tribunale ha rilevato che la consegna delle conversazioni WhatsApp tra i due “innamorati” non ha rappresentato né una violazione della privacy di lui (in sede di segnalazione all'azienda - whistleblowing) né del principio di segretezza della corrispondenza tra privati (in sede di giudizio).

Sul punto la giurisprudenza è granitica: l'esercizio del diritto di difesa prevale sulle esigenze di tutela della riservatezza, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass., 19531/2021; Cass., 33809/2021). Nel caso di specie, peraltro, il datore non ha acquisito le conversazioni private in maniera arbitraria o abusando del proprio potere di controllo, ma le ha conosciute in quanto rese note dalla dipendente personalmente coinvolta. 

Infine, sulla produzione in giudizio delle conversazioni WhatsApp, peraltro, in copia forense estratta da consulente di parte, il Tribunale ha precisato come esse costituiscano riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. idonee a provare i fatti ivi rappresentati, salvo disconoscimento puntuale da parte del soggetto contro cui sono prodotte; disconoscimento che, nel caso di specie, non v'è stato.

Da qui, quindi, nessuna violazione del principio di segretezza e del diritto alla privacy.

La lente dell'autore

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Sarebbe limitativo ed errato sostenere che il licenziamento sia stato comminato per il sol fatto di avere celato una relazione sentimentale al datore di lavoro. Nel caso di specie, infatti, tale condotta ha rilevanza disciplinare essendo esplicitamente prevista dal codice disciplinare aziendale, ma essa è connotata da gravità in virtù di altri comportamenti del lavoratore licenziamento che hanno accompagnato il segreto. La tensione psicologica operata dall'uomo sulla collega non poteva essere ignorata dal datore di lavoro, poiché se così fosse stato, il datore sarebbe andato incontro ad un inadempimento all'obbligo di tutela della salute psicofisica della donna, alla stregua di quanto accade nei casi di mobbing orizzontale. Non solo, l'aver celato una relazione amorosa, tormentato, nata tra due colleghi dello stesso ufficio avrebbe certamente minato la serenità aziendale, condizione invece fortemente tutelata dal codice etico e disciplinare aziendale.

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