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19 aprile 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
L’organizzatrice dell’evento “deejay 100” deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione sportiva
Nessuna colpa può essere addebitata al ciclista per non aver rispettato le norme del Codice della strada e non aver rallentato all'incrocio, in quanto la finalità della sospensione della circolazione del traffico è quella di consentire al concorrente di gareggiare.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Tizio conveniva in giudizio la società sportiva dilettantistica, quale organizzatrice dell'evento sportivo denominato “Deejay 100”, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro occorso. In particolare, Tizio, all'evento sportivo consistente in una corsa ciclistica competitiva su strada, poco dopo la partenza, si trovava insieme all'amico Caio nel gruppo di testa, quando, in corrispondenza dell'intersezione, in assenza di personale organizzativo e di transenne, si era scontrato con l'autovettura condotta da Sempronio che aveva improvvisamente impegnato l'incrocio. A seguito dello scontro, Tizio era caduto a terra ed era stato immediatamente soccorso dall'auto di assistenza sanitaria scortato all'arrivo dalla c.d. “auto scopa”.
A seguito dell'evento, l'attore aveva riportato sia danni materiali alle biciclette cha danni fisici, sicché era stato costretto, a causa delle gravi lesioni riportate, ad interrompere la propria attività lavorativa in qualità di medico pediatra.
Costituendosi in giudizio, l'organizzatrice dell'evento eccepiva l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo ad essa e, in via subordinata, il concorso colposo dell'attore nella determinazione dell'evento.

Il diritto

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Dall'istruttoria di causa era emerso che l'attore aveva validamente concluso un contratto con l'organizzatrice dell'evento, iscrivendosi all'evento sportivo “Deejay 100”.
Pertanto, il contratto era stato senz'altro concluso tra Tizio e l'organizzatrice, sì che la stipula dello stesso aveva determinato in capo a quest'ultima una serie di obblighi, tra cui quello di garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti alla manifestazione sportiva, impegnandosi a presidiare gli incroci con personale organizzativo, Forze dell'Ordine e Protezione Civile. È proprio su queste carenze che l'attore aveva fondato l'inadempimento della convenuta. Risultava quindi provato che l'organizzatrice non aveva garantito il sicuro svolgimento della gara, omettendo di allestire dei presidi o collocare delle transenne agli incroci, come previsto invece dal regolamento contrattuale.
A fronte di tale risultanza circa la dinamica del sinistro, vertendo in un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in virtù quindi del riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo 1218 c.c., risultava che l'attore aveva dimostrato la fonte negoziale da cui aveva origine il diritto azionato nel presente procedimento, allegando altresì l'inadempimento della convenuta, mentre quest'ultima non aveva provato di aver correttamente adempiuto, o di non averlo potuto fare per causa a lei non imputabile.
Nel caso di specie, l'organizzatrice, in particolare, non aveva dimostrato di aver previsto la presenza in loco di personale adeguato, né tanto meno delle transenne, a presidio dell'incrocio, sul presupposto che fosse compito della Polizia Locale vigilare sul tratto di strada interessato ed impedire l'accesso ai veicoli. Sul punto, nel regolamento di gara, era riportato espressamente che “Personale organizzativo, A.S.A. e Protezione Civile garantiranno il presidio e controllo degli incroci e dei punti più pericolosi del percorso in accordo e collaborazione con le Forze dell'Ordine”; la convenuta si era pertanto assunta l'obbligo nei confronti dei partecipanti alla gara di fornire i necessari servizi di presidio e vigilanza.
A rafforzare ulteriormente l'inadempimento della convenuta vi era anche l'ordinanza emessa dal Comune con cui era stata autorizzata la manifestazione sportiva nella quale risultava specificato che l'organizzatore dell'evento avrebbe dovuto garantire adeguata sorveglianza su tutto il percorso e in particolare in corrispondenza delle intersezioni stradali.
Per le suesposte ragioni, l'attore ha ottenuto l'integrale risarcimento del danno.

La lente dell'autore

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Dalle considerazioni innanzi esposte, nessuna colpa può essere addebitata a Tizio per non aver rispettato le norme del Codice della strada e non aver rallentato all'incrocio, in quanto la finalità della sospensione della circolazione del traffico e della vigilanza degli incroci era proprio quella di consentire al concorrente della manifestazione sportiva agonistica di gareggiare, senza doversi preoccupare dei pericoli cagionati dalla normale circolazione stradale.
Parimenti infondata era la contestazione di parte convenuta secondo cui l'attore aveva accettato la clausola del regolamento di gara in base alla quale si sarebbe obbligato ad assumersi tutti i rischi derivanti dall'evento in quanto clausola di limitazione della responsabilità exarticolo 1229 c.c.. In particolare, secondo il Giudicante, tale clausola era passibile di due possibili interpretazioni

  • La prima è che i partecipanti esonerano la società organizzatrice della gara agonistica dai soli danni derivanti da “cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada” e pertanto dalla responsabilità per danni derivanti da fattori esterni (climatici e connessi con le condizioni della strada) o dalla relazione con gli altri partecipanti o i veicoli coinvolti, anche a titolo organizzativo, nella gara. Nella prima ipotesi è evidente che la clausola di esonero non potrebbe comprendere danni derivanti dalla violazione di regole di diligenza da parte della convenuta, sì che in specie la stessa non verrebbe proprio in applicazione.
  • La seconda è che i partecipanti alla manifestazione sportiva esonerano la società organizzatrice della gara agonistica da qualsiasi forma di responsabilità in relazione a qualsiasi evento dannoso occorso in occasione della gara. Nella seconda ipotesi, invece, si tratterebbe senz'altro di una clausola vessatoria, in quanto produttiva di effetti palesemente svantaggiosi per colui che la sottoscrive. 
Quindi, in coerenza con quanto previsto dalla seconda ipotesi, doveva essere rispettato il disposto dell'articolo 1341 c.c. che prevede per tali clausole una sottoscrizione autonoma.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi era in atti la prova di una cd. doppia sottoscrizione.
In ogni caso, anche prescindendo dalla sottoscrizione della sopra citata clausola, l'articolo 1229 c.c. al primo comma prevede la nullità delle clausole «che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave», con la conseguenza che, nel caso di specie, l'inadempimento della convenuta che aveva omesso di adottare tutti i presidi di sicurezza necessari per l'incolumità dei partecipanti alla gara e dei terzi, integra un'ipotesi di colpa grave, tale da determinare la nullità della clausola di esonero di responsabilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, risultava che la convenuta non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto con Tizio e risultanti altresì dall'ordinanza del Comune, sì che si reputava esclusiva responsabile del sinistro occorso all'attore.