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Tizio conveniva in giudizio la società sportiva dilettantistica, quale organizzatrice dell'evento sportivo denominato “Deejay 100”, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro occorso. In particolare, Tizio, all'evento sportivo consistente in una corsa ciclistica competitiva su strada, poco dopo la partenza, si trovava insieme all'amico Caio nel gruppo di testa, quando, in corrispondenza dell'intersezione, in assenza di personale organizzativo e di transenne, si era scontrato con l'autovettura condotta da Sempronio che aveva improvvisamente impegnato l'incrocio. A seguito dello scontro, Tizio era caduto a terra ed era stato immediatamente soccorso dall'auto di assistenza sanitaria scortato all'arrivo dalla c.d. “auto scopa”. |
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Dall'istruttoria di causa era emerso che l'attore aveva validamente concluso un contratto con l'organizzatrice dell'evento, iscrivendosi all'evento sportivo “Deejay 100”. |
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Dalle considerazioni innanzi esposte, nessuna colpa può essere addebitata a Tizio per non aver rispettato le norme del Codice della strada e non aver rallentato all'incrocio, in quanto la finalità della sospensione della circolazione del traffico e della vigilanza degli incroci era proprio quella di consentire al concorrente della manifestazione sportiva agonistica di gareggiare, senza doversi preoccupare dei pericoli cagionati dalla normale circolazione stradale.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi era in atti la prova di una cd. doppia sottoscrizione. In ogni caso, anche prescindendo dalla sottoscrizione della sopra citata clausola, l'articolo 1229 c.c. al primo comma prevede la nullità delle clausole «che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave», con la conseguenza che, nel caso di specie, l'inadempimento della convenuta che aveva omesso di adottare tutti i presidi di sicurezza necessari per l'incolumità dei partecipanti alla gara e dei terzi, integra un'ipotesi di colpa grave, tale da determinare la nullità della clausola di esonero di responsabilità. Alla luce di quanto sopra esposto, risultava che la convenuta non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto con Tizio e risultanti altresì dall'ordinanza del Comune, sì che si reputava esclusiva responsabile del sinistro occorso all'attore. |
Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza (ud. 17 aprile 2023) 18 aprile 2023, n. 3061
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato L. B. ha convenuto in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, M. C. società sportiva dilettantistica a r.l., quale organizzatrice dell’evento sportivo denominato “Deejay 100”, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro occorso in data 24.9.2017, quantificati in euro 47.875,50, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
A fondamento della pretesa l’attore ha dedotto:
- che in data 24.9.2017 ha partecipato, in qualità di tesserato F.C.I, all’evento sportivo, organizzato dalla M. C., “Deejay 100”, consistente in una corsa ciclistica competitiva su strada, che si è svolta nel Comune di Milano e nella Città Metropolitana di Milano e anche a Pregnana Milanese;
- che, poco dopo la partenza, si trovava insieme all’amico G. A. T. nel gruppo di testa, quando, in corrispondenza dell’intersezione tra via M. e via P.G. a Pregnana Milanese, in assenza di personale organizzativo e di transenne, si è scontrato con l’autovettura F. condotta da A. P. S., che ha improvvisamente impegnato l’incrocio;
- che, a seguito dello scontro, L. B. è caduto a terra ed è stato immediatamente soccorso dall’auto di assistenza sanitaria (B.) e scortato all’arrivo dalla c.d. “auto scopa”;
- di essersi recato il giorno successivo all’Ospedale Niguarda, dove gli è stata diagnosticata la frattura della IV-V-VI costa destra, nonché una sublussazione della clavicola destra con prognosi di 21 giorni;
- di aver riportato, a seguito dell’incidente, postumi di invalidità permanente, quantificati nella perizia medico-legale di parte nella misura del 13-14%, e un’invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 25 e parziale al 50% di giorni 35;
- di essere stato costretto, a causa delle gravi lesioni riportate, ad interrompere la propria attività lavorativa in qualità di medico pediatra presso l’Ospedale N., nonché presso altri due studi privati (studi medici associati B. e T. o. L.);
- che la sua bicicletta ha riportato danni per un importo di euro 6.414,00 e il casco per un importo di euro 110,00;
- di aver denunciato tempestivamente il sinistro alla M. C. e di averla invitata alla stipula della negoziazione assistita, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
- che, a fronte della risposta negativa alla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, ha dovuto instaurare il presente giudizio, facendo valere, in via principale, una responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. in virtù del contratto concluso con la M. C. al momento dell’iscrizione alla gara e una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2050-2049 o, in subordine, 2043 c.c. per non aver la convenuta predisposto cautele adeguate per lo svolgimento di una gara ciclistica.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio M. C., chiedendo in via principale di accertare l’assenza di qualsiasi responsabilità in capo ad essa e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, di accertare e dichiarare il concorso colposo dell’attore nella determinazione dell’evento, con integrale rifusione di spese di lite e compensi professionali. In particolare, M. C. ha eccepito la mancata prova del fatto storico e, in ogni caso, l’assenza di una sua responsabilità, in quanto ha garantito il presidio degli incroci tramite la presenza di addetti della protezione civile e delle forze dell’ordine. Ha precisato inoltre che il sinistro si è verificato all’interno del territorio di Pregnana Milanese e che di conseguenza era onere della Polizia Locale comunale vigilare l’incrocio. Ha aggiunto che l’attore, iscrivendosi alla gara, ha accettato il regolamento e la clausola in virtù della quale si è assunto la piena responsabilità in relazione ad eventuali eventi occorsi durante la manifestazione sportiva, compresi gli scontri con altri veicoli. Ha infine contestato il quantum della pretesa attorea.
Il Giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. Il procedimento è stato istruito mediante l’escussione di due testi e l’interrogatorio formale dell’attore, nonché mediante l’espletamento di ctu medico legale sulla persona di L. B., con incarico conferito al dott. G. T..
All’udienza del 14.12.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, svolta nelle modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
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La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Si reputa fondata la prospettazione dell’attore circa la sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo a M. C., con la conseguenza che, in tema di onere probatorio, è necessario far riferimento a quanto previsto dagli articoli 1218 ss. c.c. In particolare, grava sull’attore la prova del titolo costitutivo da cui deriva il suo diritto (il titolo contrattuale) e non invece dell’inadempimento del convenuto, che può, invece, semplicemente limitarsi ad allegare; viceversa, spetta al convenuto l’onere di provare di aver adempiuto correttamente, o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, quale può essere la ricorrenza del caso fortuito, o, eventualmente, la condotta colpevole del danneggiato che gli abbia impedito l’adempimento (cfr. Cass. civ. SU n. 13533/2001 “e il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie si osserva che l’attore ha validamente concluso un contratto con M. C., iscrivendosi all’evento sportivo “Deejay 100”, come risulta dalla conferma di iscrizione avvenuta via mail e dalla comunicazione del numero di pettorale (v. doc. 5 di parte attrice). In proposito si reputa infondata la contestazione mossa da parte convenuta secondo cui gli iscritti non hanno versato la quota di partecipazione alla gara a M. C., che si è semplicemente limitata a curare l’organizzazione dell’evento, bensì a favore di S., con la conseguenza che tra l’odierno attore e l’odierna convenuta non sussisterebbe nessun rapporto contrattuale. Infatti, si osserva che, come si evince dalla documentazione versata in atti, la M. C. era pacificamente l’organizzatrice della gara ciclistica (v. doc. 3 parte attrice), mentre S. solamente l’incaricata dalla convenuta della raccolta delle iscrizioni alla gara e dei relativi pagamenti, servizi di organizzazione e di gestione delle iscrizioni on-line, che offre abitualmente (v. doc. 30 parte attrice). Pertanto, il contratto è stato senz’altro concluso tra L. B. e M. C., sì che la stipula dello stesso ha determinato in capo a quest’ultima una serie di obblighi, tra cui quello di garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione sportiva, impegnandosi a presidiare gli incroci con personale organizzativo, Forze dell’Ordine e Protezione Civile (v. regolamento di gara doc. 2 parte convenuta).
È proprio su queste carenze che l’attore ha fondato l’inadempimento della convenuta. Parte attrice ha infatti allegato che in corrispondenza dell’incrocio tra via P. G. e via M. (v. doc.7 con le rappresentazioni fotografiche dell’incrocio), si è scontrato con la F. condotta da S., che si è immessa improvvisamente e repentinamente nell’intersezione stradale in assenza di qualsivoglia presidio. Tale circostanza è stata confermata dal teste G. A. T., escusso all’udienza del 1° febbraio 2021, il quale ha affermato di aver partecipato alla gara insieme a L. B. e di essersi trovato nel gruppo di testa della gara, a poca distanza dall’attore, quando ha visto la sopra menzionata vettura immettersi nell’incrocio e urtare L. B.. Con riferimento ai presidi di sicurezza ha aggiunto “confermo che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capitolo la via M. era sgombra di transenne, polizia locale, segnaletica di blocco stradale” (cfr. verbale di udienza del 1° febbraio 2021). Risulta quindi provato che M. C. non abbia garantito il sicuro svolgimento della gara, omettendo di allestire dei presidi o collocare delle transenne agli incroci, come previsto invece dal regolamento contrattuale.
A fronte di tale risultanza circa la dinamica del sinistro, vertendo in un’ipotesi di responsabilità contrattuale, in virtù quindi del riparto dell’onere probatorio di cui all’articolo 1218 c.c., risulta che l’attore ha dimostrato la fonte negoziale da cui ha origine il diritto azionato nel presente procedimento, allegando altresì l’inadempimento di M. C., mentre quest’ultima non ha provato di aver correttamente adempiuto, o di non averlo potuto fare per causa a lei non imputabile.
Nel caso di specie, M. C., in particolare, non ha dimostrato di aver previsto la presenza in loco di personale adeguato, né tanto meno delle transenne, a presidio dell’incrocio tra Via P. G. e Via M. di Pregnana Milanese, sul presupposto che fosse compito della Polizia Locale di Pregnana Milanese vigilare sul tratto di strada interessato ed impedire l’accesso ai veicoli. Sul punto si rileva innanzitutto che nel regolamento di gara è riportato espressamente che “Personale organizzativo, A.S.A. e Protezione Civile garantiranno il presidio e controllo degli incroci e dei punti più pericolosi del percorso in accordo e collaborazione con le Forze dell’Ordine” (v. doc. 2 parte attrice); la convenuta si è pertanto assunta l’obbligo nei confronti dei partecipanti alla gara di fornire i necessari servizi di presidio e vigilanza. Si osserva inoltre che M. C., in qualità di organizzatrice della “Deejay 100” e in forza dell’articolo 9 del codice della strada (cfr.“sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche… Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate”) ha richiesto l’autorizzazione allo svolgimento della gara, precisando che “alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti all’organizzazione specificatamente incaricati e abilitati e dalla messa in sicurezza ove necessario a mezzo transenne e segnaletica ..” (v. doc. 31 parte attrice). Alla medesima richiesta di autorizzazione alla gara M. C. ha allegato una dettagliata tabella indicante tutte le località interessate dalla manifestazione sportiva, gli orari di apertura e di chiusura delle strade, nonché la probabile ora di passaggio del gruppo di testa e del gruppo di coda. In particolare, dalla tabella emerge che nella località di Pregnana Milanese la viabilità avrebbe dovuto essere sospesa dalle ore 08.17 alle ore 09.38, con presumibile passaggio del gruppo di testa alle ore 8.47. Da tale documento possono trarsi due aspetti fondamentali: innanzitutto che la convenuta ha fatto richiesta al Comune di chiusura della strada e inoltre che fosse ben a conoscenza che dall’orario indicato come presumibile passaggio del gruppo di teste l’area avrebbe dovuto essere oggetto di particolare attenzione e di adozione di accorgimenti e presidi. Nel caso di specie, infatti, il signor B., che si trovava proprio nel gruppo di testa, è transitato in loco proprio nell’arco temporale menzionato (il sinistro è avvenuto tra le 8.40 e le 8.50 come attestato dall’auto dei soccorsi B. intervenuta nell’immediatezza del fatto).
A rafforzare ulteriormente l’inadempimento di M. C. vi è anche l’ordinanza emessa dalla Città Metropolitana di Milano con cui è stata autorizzata la manifestazione sportiva “per il tratto previsto nel territorio della Regione Lombardia, secondo il percorso e la “tabella di marcia” allegata” nella quale risulta specificato che l’organizzatore dell’evento avrebbe dovuto garantire adeguata sorveglianza su tutto il percorso e in particolare in corrispondenza delle intersezioni stradali (v. doc. n. 32 “sia garantita con proprio personale dotato di indumenti ben individuabili un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso in particolare delle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali” e ancora “gli organizzatori devono esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, con particolare riguardo alla necessità di misure di protezione nei pressi di passaggi a livello e incroci stradali”). Peraltro, nella medesima ordinanza, al punto 8 si legge che “salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di Polizia Stradale .. siano presidiate costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione della circolazione”; ancora, va sottolineato che l’Ordinanza della Prefettura di Milano (v. doc. 3 parte convenuta) ha disposto la sospensione della circolazione stradale sulla base delle fasce orarie indicate nella tabella sopra menzionata di cui al doc. 31.
Alla luce di tutti gli elementi che precedono è evidente che, laddove non fosse presente la Polizia Locale del comune o della zona interessata dal passaggio della gara, incombeva senz’altro su M. C. la tutela della sicurezza stradale, tramite l’apposizione di presidi con personale o con transenne o apposita segnaletica.
Ne deriva che, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente che M. C. si era obbligata a garantire la sicurezza della gara e a presidiare gli incroci con personale adeguato e in specie che non abbia diligentemente e correttamente adempiuto il contratto per causa unicamente a lei imputabile.
Nessuna colpa può essere addebitata a L. B. per non aver rispettato le norme del Codice della Strada e non aver rallentato all’incrocio, in quanto la finalità della sospensione della circolazione del traffico e della vigilanza degli incroci è proprio quella di consentire al concorrente della manifestazione sportiva agonistica di gareggiare, senza doversi preoccupare dei pericoli cagionati dalla normale circolazione stradale.
Parimenti infondata inoltre è la contestazione di parte convenuta secondo cui L. B. ha accettato la clausola del regolamento di gara in base alla quale si sarebbe obbligato ad assumersi tutti i rischi derivanti dall’evento in quanto costituisce una clausola di limitazione della responsabilità ex articolo 1229 c.c.: “ mi assumo tutti i rischi derivanti dall’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada…”. Ed ancora “…sollevo e libero il Comitato Organizzatore di Deejay 100, M. C. S. a r.l., S. S.r.l., gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Milano, L’Amministrazione Regionale della Lombardia…. di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento”. (v. doc. 2 parte attrice).
Tale clausola è passibile di due possibili interpretazioni: la prima è che i partecipanti esonerano la società organizzatrice della gara agonistica dai soli danni derivanti da “cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada” e pertanto dalla responsabilità per danni derivanti da fattori esterni (climatici e connessi con le condizioni della strada) o dalla relazione con gli altri partecipanti o i veicoli coinvolti, anche a titolo organizzativo, nella gara. La seconda è che i partecipanti alla manifestazione sportiva esonerano la società organizzatrice della gara agonistica da qualsiasi forma di responsabilità in relazione a qualsiasi evento dannoso occorso in occasione della gara.
Nella prima ipotesi è evidente che la clausola di esonero non potrebbe comprendere danni derivanti dalla violazione di regole di diligenza da parte della convenuta, sì che in specie la stessa non verrebbe proprio in applicazione.
Nella seconda ipotesi, invece, si tratterebbe senz’altro di una clausola vessatoria, in quanto produttiva di effetti palesemente svantaggiosi per colui che la sottoscrive; dovrebbe essere rispettato, quindi, il disposto dell’articolo 1341 c.c., che prevede per tali clausole una sottoscrizione autonoma (cfr. “…non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte limitazioni della responsabilità”); nel caso di specie, tuttavia, non vi è in atti la prova di una cd. doppia sottoscrizione. In ogni caso, anche prescindendo dalla sottoscrizione della sopra citata clausola, l’articolo 1229 c.c. al primo comma prevede la nullità delle clausole “che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’inadempimento di M. C., che ha omesso di adottare tutti i presidi di sicurezza necessari per l’incolumità dei partecipanti alla gara e dei terzi, integra un’ipotesi di colpa grave, tale da determinare la nullità della clausola di esonero di responsabilità.
Si reputa, da ultimo, che anche ove la responsabilità di M. C. venisse qualificata anche ex art. 2050 c.c. non si addiverrebbe a conclusioni diverse, poiché la norma da ultimo citata prevede l’onere del danneggiante di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno verificatosi in conseguenza del carattere pericoloso dell’attività esercitata (cfr. “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”). Rispetto a danni cagionati in occasione di manifestazioni sportive, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che per sua natura una gara sportiva non può essere considerata attività pericolosa con riferimento ai danni prevedibili (come, ad esempio, lo scontro con altri atleti o la caduta), ma lo diventi “se in conseguenza di essa gli atleti sono stati esposti a conseguenze più gravi” (Cass. civ., n. 3528/2009), come appunto un danno provocato dalla collisione con un’auto in movimento per non aver correttamente adempiuto agli obblighi assunti. Anche di fronte ad una responsabilità così prospettata, M. C. non è stata in grado di fornire adeguata prova liberatoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta che la M. C. non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto con L. B. e risultanti altresì dall’ordinanza della Città Metropolitana di Milano, si che si reputa esclusiva responsabile del sinistro occorso all’attore.
Ciò premesso in punto di responsabilità, per quanto attiene alla liquidazione del danno patito da L. B. si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente tenere presente l’indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. sent n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l’approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell’anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, il ctu Dott. G. T., nominato dalla scrivente e che ha provveduto a depositare una relazione tecnica chiara, congruamente motivata e che ben può essere posta a fondamento della presente decisione, ha verificato che L. B., a seguito dell’incidente, ha riportato “traumatismo contusivo toraco-costale ed un trauma contusivo-concussivo cingolo scapolo- omerale e acromion-claveare a destra, produttivo di frattura 4^-5^-6^ costa a destra, sublussazione acromion claveare destra” e che sussiste la riferibilità causale tra i postumi riportati ed il sinistro per cui è causa.
Il ctu ha stimato:
- un’inabilità temporanea al 75% di giorni 25;
- un’inabilità temporanea al 50% di giorni 20;
- un’inabilità temporanea al 25% di giorni 20;
- il grado di sofferenza morale nel periodo di inabilità temporanea in una scala da 1 a 5 in 3;
- postumi permanenti nella misura di complessivi 10%;
- il grado di sofferenza morale nel periodo di inabilità permanente in una scala da 1 a 5 in 2,5;
- spese mediche in nesso causale con il sinistro nella misura di euro 66,00.
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell’invalidità temporanea, dell’età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (54 anni) e dell’entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 24.866,00 di cui euro 20.816,00 per postumi permanenti e di cui euro 4.050,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di euro 120,00, tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
L’attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite sono destinate a produrre un’inevitabile e progressiva degenerazione artrosica dell’articolazione, comportando di conseguenza una maggior fatica fisica, diminuita precisione e ridotta padronanza nell’esecuzione di determinate manovre e prestazioni, ripercuotendosi sull’attività lavorativa di medico pediatra svolta da L. B..
In particolare, con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo ‘tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, il ctu ha verificato che “alla stabilizzazione del quadro clinico, pur non potendosi riconoscere una riduzione della capacità lavorativa specifica, si ritiene del tutto motivato il disagio segnalato dal Dr. B. nell’esecuzione delle proprie funzioni lavorative, specie quelle necessitanti di maggiore impiego ergonomico dell’arto superiore destro, così da potersi prospettare una attendibile stancabilità incidente in termini di “usura” sulla piena efficienza lavorativa dell’Esaminato”(cfr. relazione medico-legale).
Ne consegue che l’entità del danno riscontrato ha determinato e determina patimento e incide, in particolar modo, nell’esecuzione della prestazione lavorativa del danneggiato, sì che ricorrono i presupposti per una personalizzazione del danno in ragione della ravvisata cd. cenestesi lavorativa. Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, applicando un aumento del 20%, da calcolarsi sulla sola componente del danno cd. dinamico relazionale.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro va determinato nell’importo di euro 28.170,00.
Quanto al danno patrimoniale, l’attore ha fatto valere due distinte voci di danno: un danno emergente pari ad euro 6.590,00 per le spese mediche sostenute e i costi di riparazione della bicicletta e un lucro cessante per almeno 2.400,00 euro per la sospensione temporanea dell’attività di medico pediatra presso gli studi medici con cui collaborava.
Con riferimento al danno patrimoniale alla bicicletta, è provato che L. B. fosse proprietario di una bici S.S-W. R. (doc. 33-34-35), così come confermato anche dalla moglie A.G., escussa all’udienza del 26 novembre 2020, la quale ha confermato di aver lei stessa regalato, tre o quattro anni prima, al marito il velocipede rappresentato nelle foto allegate in atti e di averlo pagato intorno ai 9.500,00 euro (cfr. verbale di udienza “ confermo di avere regalato io la bicicletta che mi viene mostrata sub doc. 33, come tutte le altre”; “mi sembra di ricordare che fosse costata circa 9.500,00, mi sembra di ricordare che ho regalato la bici 3 o 4 anni fa.”). Il valore della bicicletta trova conferma anche nella mail di richiesta informazioni, inviata alla società S. (v. doc. 36 parte attrice). Risulta altresì provato che, a seguito dell’impatto con l’autovettura F., la biciletta abbia subito danni al tubo centrale di carbonio, alla leva del cambio, al freno posteriore, al pedale destro a tutto il gruppo del cambio (v. doc. 33 parte attrice), essendo necessaria, in relazione ai danni riportati e alla qualità della bicicletta, la cifra di euro 6.414,00 per la riparazione, alla quale va aggiunto l’importo di euro 110,00 per il casco R. P., che non ha subito danni visibili, ma a seguito della caduta non è più idoneo a garantire protezione in caso di nuovo impatto, per un totale complessivo di euro 6.524,00.
Quanto alle spese mediche deve essere riconosciuta la somma di euro 66,00, documentata e ritenuta congrua anche dal ctu, per un danno patrimoniale di complessivi euro 6.590,00.
Si reputano al contrario infondate le richieste risarcitorie relative al lucro cessante per la sospensione temporanea dell’attività professionale privata di medico pediatra.
Sul punto occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione, sospensione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro.
Difatti, in tale ipotesi di danno patrimoniale il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione, o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014 - Rv. 631711). È onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito (v. Cass, sez. III, ord. n. 24209 del 2019).
Nel caso di specie detta prova non è stata raggiunta. Infatti, l’attore si è limitato ad allegare le buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 (periodo immediatamente successivo al sinistro), senza tuttavia allegare le buste paga dei mesi precedenti al fine di consentire di operare un raffronto e provare l’effettiva diminuzione reddituale. Del resto, solo la produzione di dichiarazioni fiscali ante e post sinistro avrebbe consentito di operare la verifica di una effettiva diminuzione reddituale nei termini allegati; in mancanza della produzione di adeguata documentazione di supporto nessuna somma può pertanto essere riconosciuta, a tale titolo, a L. B..
Ne consegue che il danno complessivo è pari ad euro 34.760,00.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 24.9.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell’evento dannoso (24.9.2017) sull’importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza; sull’importo i come determinato all’attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Non merita accoglimento alcuna domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la mera soccombenza della parte convenuta e la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, in assenza di comportamenti processuali, tali da integrare una condotta di abuso del processo per finalità diverse da quelle tipiche dello stesso, non si reputano sufficienti per integrare la lite temeraria fatta valere.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui la convenuta M. C. va condannata a rifondere quelle sostenute da parte attrice.
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall’art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore dell’accolto (calcolato sull’importo riconosciuto all’esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell’attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Quanto alle spese delle c.t.u. medico legale, come già liquidate in corso di causa, le stesse seguono il medesimo criterio di soccombenza, sì che devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata la responsabilità esclusiva di M. C. Società Sportiva a.r.l. Dilettantistica nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 24.09.2017, condanna M. C. Società Sportiva a.r.l. Dilettantistica al risarcimento in favore di L. B. dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che si liquidano in euro 34.760,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna M. C. Società Sportiva a.r.l. Dilettantistica a rifondere in favore dell’attore le spese di lite da quest’ultimo sostenute, che liquidano in euro 545,00 per le spese e in euro 7.392,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull’indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A;
3) pone definitivamente a carico di M. C. Società Sportiva a.r.l. Dilettantistica le spese della ctu medico legale, così come liquidate in corso di causa.