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20 aprile 2023
Lavoro e previdenza sociale
In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L.F.
Il Supremo Collegio affronta il tema della sorte del contratto di agenzia (che difetta di una specifica disciplina nell'ambito dei rapporti pendenti) in conseguenza del fallimento del preponente, soffermandosi inoltre sulla ammissibilità allo stato passivo dei crediti di natura indennitaria spettanti all'agente.
di Avv. Giorgio Aschieri
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