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3 maggio 2023
Penale e processo
Non incostituzionale l’applicazione della prescrizione processuale ai soli reati commessi dal 2020. E se il ricorso è inammissibile niente verifica sulla querela
Per la Suprema Corte, la novella prevista nella prima tranche della riforma Cartabia, nella parte in cui prevede l'improcedibilità del giudizio di appello per il superamento del termine di durata massima di due anni di cui all'art. 344-bis c.p.p., inserito dalla Legge n. 134/2021, si applica ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dall'1° gennaio 2020 (n. 17165/2023). E non occorre in sede di legittimità alcuna verifica sulla querela per ricorsi inammissibili o per la decadenza della misura cautelare prima del 19 gennaio 2023 (n. 17173/2023).
di Avv. Carmelo Minnella
Il caso

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Nel caso deciso dalla sentenza n. 17165/2023, della Quinta sezione di Cassazione, due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale vengono condannati in prime cure ad un anno e otto mesi di reclusione; mentre sono assolti dalla...

Il diritto

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La sentenza n. 17165/2023 rigetta il ricorso proposto dai due imputati sostenendo che l’improcedibilità prevista dal neo art. 344-bis c.p.p. è istituto di natura ‘solo’ processuale.

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La lente dell'autore

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