Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
11 maggio 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
Il ristoratore risponde dei danni causati dal dislivello della pavimentazione del locale
Il custode è responsabile anche in caso di interazione della condotta umana indispensabile per la produzione dell'evento.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

ilcaso

Tizio conveniva in giudizio l'Osteria di Caio per chiederne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa di una caduta dalla sedia su cui la stessa era seduta in occasione di un pranzo consumato presso il ristorante convenuto. Esponeva, in particolare, che mentre si trovava a pranzo con la propria figlia presso l'Osteria, la sedia su cui la stessa attrice era seduta restava bloccata in un dislivello della pavimentazione (originato dallo spostamento dello zerbino dalla sua sede originaria) causandone la rovinosa caduta al suolo. In conseguenza di tale caduta, l'attrice veniva trasportata – a mezzo ambulanza - presso il Pronto Soccorso ove le veniva diagnosticata una “frattura di colles a sinistra” e una “frattura pertrocanterica femore sinistro”. Quanto alla parte convenuta, all'udienza, verificata la ritualità della rinotifica, constatata la mancata costituzione di quest'ultima, il giudice ne dichiarava la contumacia.

Il diritto

ildiritto

Secondo il giudicante, nel caso in esame, l'attrice aveva certamente dimostrato che il danno lamentato era conseguenza diretta della sua caduta dalla sedia in uso presso l'Osteria, così provando sia il fatto storico, sia il nesso eziologico tra questo e il danno di cui in questa sede si richiede il risarcimento. Ed invero, la ricostruzione attorea era comprovata dalla testimonianza resa dalla figlia, la quale confermava la caduta per effetto di un dislivello. Quanto poi alla prova della custodia, non era dubbio che sulla società convenuta, quale proprietaria del ristorante in cui era avvenuto l'incidente, gravasse l'obbligo di custodire gli oggetti in uso alla stessa, quale la pavimentazione e la sedia su cui l'attrice era seduta per consumare il pranzo. Nel caso di specie non era stata dimostrata la ricorrenza del “caso fortuito”, non essendo stata allegata – e afortiori nemmeno provata – alcuna circostanza idonea a recidere il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Oltre a ciò, osserva il giudice, che la responsabilità del custode non derivava da una cosa c.d. seagente (ove l'apporto concausale della condotta dell'uomo è limitato o addirittura assente), ma era cagionato da cosa inerte in cui il danno si era verificato con la necessaria interazione della condotta umana, la quale era quindi indispensabile per la produzione dell'evento. Pertanto, il concorso della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento era elemento che necessariamente interveniva nella serie causale che portava alla verificazione dell'evento di danno. In tali casi, il comportamento del danneggiato poteva escludere la responsabilità del custode solo se detta condotta fosse stata eccezionale, abnorme, del tutto imprevedibile ed inevitabile da parte del custode stesso; invece, nel caso di specie, non era emersa alcuna condotta negligente della vittima e, pertanto, doveva sostenersi l'esclusiva responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. (Trib. Milano, sent. n. 5886/2021). Per le ragioni esposte, la domanda è stata accolta.

La lente dell'autore

lenteautore

In argomento, in base all'orientamento giurisprudenziale, si osserva che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Dunque, secondo la giurisprudenza, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (Cass. civ. n. 27724/2018, Cass. civ. n. 4588/2022, nonché da Cass.  civ. Sez. Unite, Ord. n. 20943/2022).
In base ai precedenti richiamati, dunque, l'attore che agisce in giudizio invocando la responsabilità ex art 2051 c.c. ha l'onere di provare la qualità di custode in capo al convenuto, nonché il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando invece al responsabile fornire la prova liberatoria del “caso fortuito”.
Detto ciò, in altri precedenti (simili a quello di Milano), i giudici hanno sottolineato che il titolare del ristorante risponde sempre della salute dei clienti. E dunque anche per il caso fortuito dovuto alla caduta della pizza bollente sulla gamba della commensale dovuta ad uno spintone dato alla cameriera dai suoi amici turbolenti (Cass. civ., sez. VI, 28 maggio 2020, n. 9997). Diversamente, secondo altro precedente, la caduta del danneggiato, provocata dalla presenza di ghiaccio sotto la coltre di neve in prossimità della porta di ingresso di un ristorante, poteva essere evitata dal medesimo soggetto tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide (App. L'Aquila 15 gennaio 2020, n. 75).
In definitiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata mediante l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.