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Tizio conveniva in giudizio la ditta beta e il Comune per sentirli condannare ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., anche in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli presso la propria abitazione. Esponeva l'attore che in quelle circostanze di tempo e di luogo, durante l'assenza dello stesso dalla propria abitazione, si verificava una intrusione di sconosciuti nell'appartamento attraverso la manomissione della porta finestra del balcone della camera da letto; gli sconosciuti avevano, quindi, divelto la cassaforte collocata nella camera da letto dell'attore asportandone i preziosi ivi contenuti. L'intrusione degli sconosciuti nell'appartamento dell'attore veniva resa possibile per mezzo di un ponteggio installato dalla ditta appaltatrice del Comune per i lavori di rifacimento della facciata del plesso scolastico che si estendeva per tutto il muro perimetrale dell'edificio, sino ad insistere sul muro condominiale; in particolare, il predetto ponteggio era aderente al balcone dell'appartamento dell'attore. Le parti convenute contestavano l'avversa pretesa. |
Dalle riprese video – estratte dalla questura al fine di procedere con le indagini del caso – e dalla relazione redatta si evinceva che gli sconosciuti si erano introdotti nell'appartamento; in particolare, avevano usufruito del ponteggio adiacente il balcone della camera da letto dell'attore per forzare la porta finestra ed accedere all'appartamento; uno dei malviventi, avrebbe quindi aperto la porta al fine di permettervi l'ingresso agli altri correi e, a quel punto, avrebbero proceduto con lo scasso della cassaforte e con l'asporto della refurtiva. Alla luce delle risultanze probatorie, era stata acclarata la prova del fatto storico e la dinamica del sinistro. Premesso ciò, secondo il Tribunale, la responsabilità dell'accaduto era da addebitarsi congiuntamente al convenuto Comune e alla ditta beta. Infatti, il furto nell'appartamento dell'attore era stato realizzato attraverso i ponteggi installati per i lavori di manutenzione; l'appaltatrice aveva quindi violato il principio del neminem laedere, per aver omesso di dotare le impalcature di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così agevolando colposamente l'accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno subito dall'attore (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2011 n. 292). Sussistevano quindi, tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2043 c.c. per dichiarare la responsabilità della convenuta ditta. Ai sensi dell'art. 2055 c.c., risultava quindi comprovato che il danno cagionato all'attore era imputabile ad entrambe le parti convenute e, per l'effetto, le stesse dovevano essere condannate in solido al risarcimento del danno. Non sussisteva invece la prova che l'attore avesse colposamente concorso a cagionare il danno e non vi erano quindi, i presupposti di responsabilità in relazione all'art. 1227, c. 1 e 2 c.c.: l'attore aveva conservato i propri beni preziosi in una idonea cassaforte con l'osservanza delle opportune cautele. In definitiva, alla luce della documentazione versata in atti, il giudice ha ritenuto congruo alla fattispecie concreta attribuire ai convenuti Comune e ditta Beta la quota di responsabilità nella misura del 50% ciascuno. |
In argomento, si osserva che per preservare il Comune un potere di custodia nei confronti della res, non è sufficiente a recidere tale legame la stipula di un contratto di appalto con la ditta aggiudicataria, e per aver costituito l'installazione dell'impalcatura la causa del furto avvenuto nell'appartamento dell'odierno attore. In particolare, l'orientamento giurisprudenziale sancisce una responsabilità concorrente tra committente (PA) ed appaltatore, prevedendo che in tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass. civ. III, 22 febbraio 2008, n. 4591. Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la corresponsabilità dell'ente comunale committente con la ditta appaltatrice in ordine ai danni subiti dalla ricorrente in seguito ad un furto consumato nella sua abitazione agevolato dall'installazione di alcuni ponteggi posti a servizio delle opere da svolgersi su un attiguo edificio comunale con restrizione della via pubblica ed appoggiati a ridosso del palazzo di cui faceva parte l'appartamento in cui si erano introdotti i ladri). Di recente, tale orientamento è stato confermato da altro provvedimento in base al quale in ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile una responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele idonee ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per omessa vigilanza e custodia cui è obbligato in qualità di soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. civ. sez. VI, 22 ottobre 2018, n. 26691). In definitiva, il contratto di appalto costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto dell'opera oggetto dei lavori e non permette, invece, ex se il trasferimento della qualità di custode e della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo alla società appaltatrice. Pertanto, correttamente, è stata acclarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto Comune nella verificazione del sinistro di cui è causa. Quanto alla ditta, l'orientamento sull'art. 2043 c.c. prevede che in tema di illecito aquiliano, in caso di furto in appartamento consumato avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di ristrutturazione dello stabile, dev'essere affermata, a titolo extracontrattuale, la responsabilità dell'appaltatore che per tali lavori si sia avvalso di ponteggi custoditi, negligentemente, in modo inidoneo a impedirne l'uso anomalo anche ad opera di terzi, essendo irrilevante che dette impalcature siano state montate dalla stessa impresa o da altra da essa incaricata, bastandone, invece, la loro avvenuta installazione nell'ambito dell'appalto (Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2021, n. 7027). In particolare, dalla documentazione versata in atti risultava provato che la convenuta ditta aveva provveduto negligentemente ad installare e mantenere il ponteggio adiacente al muro condominiale e, soprattutto, alla camera da letto di Tizio così da permetterne un uso improprio da parte di sconosciuti, i quali usufruendo dell'installazione si sono introdotti nell'appartamento dell'attore. Oltretutto, il ponteggio era privo di qualsiasi presidio di sicurezza, ad esempio l'allarme che, per normativa vigente, viene ad essere installato sui ponteggi al fine di evitare che possano essere utilizzati illegalmente da terzi. Non vi erano, altresì, barriere delimitative a chiusura dello stesso. |
Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza 12 maggio 2023, n. 3867
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato P. A. C. M. conveniva in giudizio la ditta A. s.r.l. e il Comune di (omissis) per sentirli condannare ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., anche in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli tra la sera del 31.12.2018 e la mattina del 01.01.2019, presso la propria abitazione, sita al primo piano del Condominio di via (omissis) n. 10, (omissis).
Esponeva l’attore che in quelle circostanze di tempo e di luogo, durante l’assenza dello stesso dalla propria abitazione, si verificava una intrusione di sconosciuti nell’appartamento attraverso la manomissione della porta finestra del balcone della camera da letto; gli sconosciuti avrebbero, quindi, divelto la cassaforte collocata nella camera da letto dell’attore asportandone i preziosi ivi contenuti. L’intrusione degli sconosciuti nell’appartamento dell’attore veniva resa possibile per mezzo di un ponteggio installato dalla ditta appaltatrice di lavori di rifacimento della facciata del plesso scolastico di via (omissis) n. 4/6 che si estendevano per tutto il muro perimetrale dell’edificio, sino ad insistere sul muro condominiale e, in particolare, il predetto ponteggio era aderente al balcone dell’appartamento dell’attore (cfr. doc. 2 atto di citazione). Tali lavori erano stati commissionati dal Comune di (omissis) all’esito di apposita gara d’appalto, aggiudicata all’impresa A. s.r.l. A seguito dell’evento di cui è causa, intervenivano in loco gli Agenti di Polizia, i quali redigevano apposito verbale (cfr. doc. 4 atto di citazione).
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio la ditta A. s.r.l. e il Comune di (omissis) , chiedendo in via principale il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Il convenuto Comune di (omissis) , inoltre, chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie Compagnie Assicuratrici e formulava, altresì, domanda in garanzia nei confronti delle predette chiedendo che, queste ultime, in ipotesi di condanna, fossero tenute a pagare direttamente all’attore gli eventuali indennizzi dovuti.
Autorizzata da questo Giudice la chiamata delle compagnie assicuratrici, si costituivano con separate comparse la Q. E. SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia, e “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ”, le quali si associavano nel merito alle difese svolte dal convenuto Comune di (omissis) , concludendo per il rigetto delle domande attoree.
All’udienza del 16.02.2021 le parti concordemente chiedevano concedersi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Il Giudice, con provvedimento del 09.06.2021, ammetteva parzialmente le istanze istruttorie.
All’esito dell’istruttoria, all’udienza del 31.01.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via preliminare, sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all’attore.
La convenuta A. s.r.l. nei propri scritti difensivi eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo all’attore, adducendo che lo stesso non sia proprietario dell’immobile in cui è avvenuto l’evento di cui è causa. Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta che la proprietà dell’immobile appartenga alla società (omissis) s.r.l. (doc. 1 fascicolo attore), con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi presunzione in merito all’appartenenza dei beni, in capo all’attore, presenti nell’appartamento al momento del furto.
Orbene, ritiene questo Giudice che l’eccezione sia priva di pregio.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta acclarato che l’attore detiene in via esclusiva l’appartamento sito in Via (omissis) n. 10, in forza di contratto di comodato stipulato con la Società (omissis) s.r.l. di cui il P. è socio unico ed amministratore (doc. 15 fascicolo attore). Inoltre, la pretesa azionata in giudizio dall’attore nei confronti degli odierni convenuti costituisce un’azione risarcitoria da illecito extracontrattuale, di talché non rileva il fatto che l’attore non sia diretto proprietario dell’appartamento in cui è avvenuto il furto.
2.1. Sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di (omissis) si osserva quanto segue.
Il convenuto Comune di (omissis) , sia in comparsa di costituzione che nelle memorie conclusionali, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base della considerazione che laddove l’evento sinistroso (i.e. furto) sia stato reso possibile grazie alla presenza di impalcature installate dall’appaltatore (i.e. A. s.r.l.) per l’effettuazione di lavori edili, debba escludersi la possibilità di attribuire automaticamente al committente la responsabilità ex art. 2051 c.c. Ritiene, quindi, il convenuto Comune di (omissis) che solo per il fatto di aver correttamente individuato l’appaltatore, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, ed aver vigilato nel corso dell’esecuzione dell’opera, siano circostanze idonee a fondare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ebbene, ritiene questo Giudice che l’eccezione non meriti accoglimento.
Parte attrice, nel caso di specie, ha esplicitamente indicato nell’atto introduttivo il Comune di (omissis) , insieme alla società A. s.r.l. per altro titolo di responsabilità, quale soggetto tenuto al risarcimento del danno, in quanto custode della res che ha causato, o comunque agevolato, l’intrusione di sconosciuti nell’appartamento dell’attore. In particolare, l’attore fonda il titolo di responsabilità in capo al Comune di (omissis) sulla base della considerazione, tra le altre, che le pubbliche amministrazioni sono investite dell’obbligo di custodia in relazione all’esecuzione di lavori di pubblico interesse.
Inoltre, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Ne consegue che, avendo la parte attrice sin da subito identificato il Comune di (omissis) come titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio (insieme alla posizione giuridica sostanziale in capo alla società A. s.r.l.) deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di quest’ultimo, mentre la valutazione circa la sua responsabilità per gli eventuali danni cagionati alla parte attrice integra questione di merito.
3. Con riferimento all’an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda dell’attore meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Anzitutto, appare opportuno ricostruire la dinamica del sinistro di cui è causa nella misura in cui questo Giudice ritiene sia stata raggiunta la prova.
In particolare, dai documenti prodotti e dall’espletata istruttoria, risulta provato che:
- l’attore è comodatario dell’appartamento sito in Via (omissis) n. 10, (omissis) , al primo piano del complesso condominiale ivi insistente;
- l’edificio de quo confina con il plesso scolastico di Via (omissis) n. 4/6 ove erano stati avviati dei lavori di rifacimento della facciata, a partire dal mese di dicembre 2018, che interessavano tutta la facciata, e dunque tutto il muro perimetrale, di Via (omissis) ;
- i ponteggi ivi installati aderivano, dunque, al Condominio e, in particolare, all’appartamento dell’attore – in corrispondenza del balcone della camera da letto, come da fotografie sub doc. 2 e 25 fascicolo attoreo;
- tra la sera del 31.12.2018 (ore 21.47 circa) e le prime ore del 01.01.2019 (ore 00.06 circa), si è verificato un furto nell’appartamento dell’attore (cfr. doc. 13 Questura di (omissis) - fascicolo convenuta A. s.r.l.); in particolare, degli sconosciuti vi facevano irruzione in quel lasso di tempo in cui non era presente nessuno nell’abitazione;
- la sig.ra P. C.B. – domestica del sig. P. come si evince dal doc. 16 fascicolo attoreo – ha confermato nel corso dell’istruttoria orale di aver lasciato l’appartamento alle ore 19 circa del 31.12.2018 e di avervi fatto rientro alle ore 09/10 del 01.01.2019. Nel verbale di udienza del 24.11.2021, risulta la seguente dichiarazione testimoniale della sig.ra P.: “il 31 dicembre lasciai l’appartamento verso le 19:00 e rientrai tra le 9:00/10:00 di giorno 1° gennaio”; la sig.ra P. ha, inoltre, dichiarato di aver correttamente chiuso, con l’inserimento delle mandate, la porta nel momento in cui ha lasciato l’appartamento e di averla trovata, il giorno seguente, chiusa ma senza le mandate inserite. Nella medesima udienza, la teste ha così precisato: “Quando lasciai l’appartamento chiusi la porta, tutto l’appartamento e anche tutte le finestre. Quando rientrai al mattino nell’appartamento costatai che la porta d’ingresso era chiusa, ma non a chiave. Io cercai di aprire la porta con le chiavi e capii che la serratura non funzionava e allora ho aperto la porta senza chiave”; tale circostanza risulta confermata dal verbale redatto dagli Agenti di Polizia intervenuti in loco (doc. 4 fascicolo Sentenza n. 3867/2023 pubbl. il 12/05/2023 attoreo) chiamati dal fratello del sig. P. giunto sul posto a seguito della chiamata dalla sig.ra P.;
- gli agenti intervenuti in loco hanno potuto acclarare che la porta finestra sita nel balcone della camera da letto presentava numerosi segni di effrazione, mentre la porta di ingresso risultava priva di mandate ma senza alcun segno di effrazione; la cassaforte incassata a muro presente nella camera da letto era stata divelta e i preziosi ivi contenuti erano stati asportati (verbale polizia doc. 4 fascicolo attoreo);
- l’attore sporgeva formale denuncia sub doc. 18 di quanto accaduto;
- dalle riprese video – estratte dalla questura di (omissis) al fine di procedere con le indagini del caso – e dalla relazione redatta si evince che gli sconosciuti si siano introdotti nell’appartamento del P. alle ore 21.30 circa del 31.12.2018; in particolare, avrebbero usufruito del ponteggio adiacente il balcone della camera da letto dell’attore per forzare la porta finestra ed accedere all’appartamento; uno dei malviventi, avrebbe quindi aperto la porta – inchiavata dall’esterno, ma apribile dall’interno senza la necessità di introdurvi alcuna chiave cfr. foto sub doc. 28 n. 205 fascicolo attoreo – al fine di permettervi l’ingresso agli altri correi; a quel punto avrebbero proceduto con lo scasso della cassaforte e con l’asporto della refurtiva; alle ore 00.06 del 01.01.2019, i tre malviventi si sarebbero dunque allontanati dall’appartamento dell’attore con dei borsoni in spalla, indossando dei cappellini per evitare di essere riconosciuti, contenenti i preziosi contenuti nella cassaforte; fino alle 00:11, un correo (probabilmente il “palo”) transitava a piedi, avanti e indietro, lungo la via (omissis) n. 10 (cfr. doc. 13 fascicolo A. s.r.l.);
- il procedimento penale aperto a carico di ignoti per furto in abitazione non aveva seguito a causa dell’impossibilità di identificare i malviventi (doc. 13 fascicolo A. s.r.l.).
Alla luce delle risultanze probatorie, può dunque considerarsi acclarata la prova del fatto storico e la dinamica del sinistro.
3.1. In punto di responsabilità, occorre distinguere le posizioni giuridiche dei convenuti. Per quanto concerne il convenuto Comune di (omissis) , si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti si evince che, mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 2283/2016 del 29.12.2016, veniva approvato il progetto definitivo dell’Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici scolastici e socioassistenziale, rientrante nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2016-2018 (doc. 1 comparsa di costituzione Comune di (omissis) ). A seguito di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, i lavori venivano aggiudicati alla ditta A. s.r.l. e, di conseguenza, veniva stipulato e sottoscritto il relativo contratto ed i contratti applicativi sub docc. 3-8.
Il ponteggio installato dalla ditta A. s.r.l. veniva rimosso definitivamente nel mese di marzo 2019. L’attore afferma che il Comune di (omissis) sia responsabile dell’evento di cui è causa a norma dell’art. 2051 c.c., responsabilità da cose in custodia.
Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è stato nel tempo affrontato più volte in giurisprudenza.
Da ultimo, ci sono stati importanti arresti della Corte di Cassazione, dapprima con la terza sezione civile 11 luglio-31 ottobre 2017, n. 25837, poi con le sentenze gemelle della stessa sezione 16 novembre 2017-1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481 e n. 2482.
In particolare, con le citate sentenze gemelle del 1° febbraio 2018 la Suprema Corte ha poi precisato che:
a) “l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;
c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Spetta dunque all’attore provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso allegato secondo il disposto dell’art. 2697 cod. civ., oltreché la qualità di custode vigente in capo al convenuto. Orbene, questo Giudice ritiene che l’attore abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrando nel presente giudizio gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., per preservare il Comune un potere di custodia nei confronti della res, non essendo sufficiente a recidere tale legame la stipula di un contratto di appalto con la ditta aggiudicataria, e per aver costituito l’installazione dell’impalcatura la causa del furto avvenuto nell’appartamento dell’odierno attore.
In particolare, questo Giudice ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale, sancito da Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008, che sancisce una responsabilità concorrente tra committente (PA) ed appaltatore, ritenendo che: “In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente”. (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la corresponsabilità dell'ente comunale committente con la ditta appaltatrice in ordine ai danni subiti dalla ricorrente in seguito ad un furto consumato nella sua abitazione agevolato dall'installazione di alcuni ponteggi posti a servizio delle opere da svolgersi su un attiguo edificio comunale con restrizione della via pubblica ed appoggiati a ridosso del palazzo di cui faceva parte l'appartamento in cui si erano introdotti i ladri). Di recente, tale orientamento è stato confermato da Cass. civ. ord. n. 26691/2018, la quale seppur con riferimento al committente condominio, si è posta in linea di continuità rispetto a quanto sancito dalla Suprema Corte nel 2008, affermando che: “In ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile una responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per omessa vigilanza e custodia cui è obbligato in qualità di soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.
In definitiva, il contratto di appalto costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto dell’opera oggetto dei lavori e non permette, invece, ex se il trasferimento della qualità di custode e della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. in capo alla società appaltatrice.
Pertanto, deve ritenersi acclarata la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. del convenuto Comune di (omissis) nella verificazione del sinistro di cui è causa.
Per quanto concerne la convenuta A. s.r.l., si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, acclarata la qualità di appaltatrice dei lavori per la manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico sito in via (omissis) , si evince che la stessa era stata – in più di un’occasione – destinataria di alcuni richiami da parte del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione, cfr. docc. 13,14,15 e 16 comparsa Comune di (omissis) ), mediante i quali veniva invitata ad adeguare le proprie installazioni alle vigenti prescrizioni di legge. In particolare, da tale documentazione emerge una carenza di diligenza nell’installazione e mantenimento del ponteggio, come chiaramente raffigurato nella documentazione richiamata, in quanto privo di qualsiasi presidio idoneo a scongiurarne un uso improprio da parte di terzi estranei. Trattasi, oltretutto, di una carenza più volte evidenziata dal CSE, il quale ha invitato espressamente la ditta A. s.r.l. ad adeguarsi ai parametri normativi vigenti, ritenendo altresì che l’eventuale subappalto per l’installazione dei ponteggi medesimi (richiesta comunque rigettata in due occasioni dal CSE per la mancanza dei requisiti normativi previsti dalla disciplina vigente sub docc. 15 e 16 comparsa Comune di (omissis) ) ad un’ulteriore impresa non avrebbe comunque fatto venire meno un dovere di diligenza e sorveglianza da parte dell’appaltatrice A. s.r.l.
Ciò premesso, l’attore formula domanda di risarcimento del danno nei confronti della convenuta A. s.r.l. a norma dell’art. 2043 c.c., responsabilità extracontrattuale.
In merito alla configurabilità della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. dell'appaltatore occorre richiamare l’indirizzo giurisprudenziale consolidato sul punto, e condiviso da questo Giudice, il quale afferma che: “In tema di illecito aquiliano, in caso di furto in appartamento consumato avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di ristrutturazione dello stabile, dev'essere affermata, a titolo extracontrattuale, la responsabilità dell'appaltatore che per tali lavori si sia avvalso di ponteggi custoditi, negligentemente, in modo inidoneo a impedirne l'uso anomalo anche ad opera di terzi, essendo irrilevante che dette impalcature siano state montate dalla stessa impresa o da altra da essa incaricata, bastandone, invece, la loro avvenuta installazione nell'ambito dell'appalto” (cfr. Cass. civ. n. 19399/2016, ex multis cfr. Cass. civ. n. 26900/2014, Cass. Civ. n. 15176/2017, Cass. civ. ord. n. 26691/2018, Cass. civ. 7553/2021, Cass. civ. 7027/2021).
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta provato che la convenuta A. s.r.l. abbia provveduto negligentemente ad installare e mantenere il ponteggio adiacente al muro condominiale e, soprattutto, alla camera da letto del sig. P. così da permetterne un uso improprio da parte di sconosciuti, i quali usufruendo dell’installazione si sono introdotti nell’appartamento dell’attore. Oltretutto, il ponteggio era privo di qualsiasi presidio di sicurezza, ad esempio l’allarme che, per normativa vigente, viene ad essere installato sui ponteggi al fine di evitare che possano essere utilizzati illegalmente da terzi. Non vi erano, altresì, barriere delimitative a chiusura dello stesso.
Pertanto, congiuntamente al convenuto Comune di (omissis) , deve imputarsi altresì alla ditta A. s.r.l. la responsabilità dei danni derivanti dall’esecuzione delle opere previste nel contratto. Infatti, il furto nell’appartamento dell’attore è stato realizzato attraverso i ponteggi installati per i lavori di manutenzione, di cui si è avvalsa la convenuta A. s.r.l. per l’esecuzione dei predetti lavori; l’appaltatrice ha quindi violato il principio del neminem laedere, per aver omesso di dotare le impalcature di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così agevolando colposamente l’accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno subito dall’attore (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 10/01/2011 n. 292).
Sussistono, quindi, tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2043 c.c. per dichiarare la responsabilità della convenuta A. s.r.l.
Ai sensi dell’art. 2055 c.c., risulta quindi comprovato che il danno cagionato all’attore è imputabile ad entrambe le parti convenute e, per l’effetto, tutte devono essere condannate in solido al risarcimento del danno.
Non sussiste invece la prova che l’attore abbia colposamente concorso a cagionare il danno e non vi sono, quindi, i presupposti di responsabilità in relazione all’art. 1227, c. 1 e 2 c.c. L’attore aveva conservato i propri beni preziosi in una idonea cassaforte con l’osservanza delle opportune cautele.
4. In merito alla determinazione delle rispettive quote di responsabilità per l’evento di cui è causa in capo agli odierni convenuti, si osserva quanto segue.
Il convenuto Comune di (omissis) e le terze chiamate compagnie assicuratrici dello stesso hanno formulato, nei propri atti costitutivi e sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, domanda di determinazione delle quote responsabilità in capo ai convenuti odierni.
Ebbene, questo Giudice, alla luce della documentazione versata in atti, dell’espletata istruttoria sui fatti costitutivi della domanda e delle argomentazioni in punto di diritto che precedono, ritiene congruo alla fattispecie concreta attribuire ai convenuti Comune di (omissis) e A. s.r.l. la quota di responsabilità nella misura del 50% ciascuno.
4.1. In merito alla domanda di manleva formulata dal convenuto A. s.r.l. nei confronti del Comune di (omissis) , ritiene questo Giudice che la stessa debba essere accolta nei limiti eccedenti il 50%, stante l’accertamento di paritaria responsabilità al 50% in capo ad entrambi i convenuti.
4.2. Per quanto concerne la chiamata in causa da parte del convenuto Comune di (omissis) delle compagnie assicuratrici Q. E. SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia e “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” e della domanda di condanna diretta ai sensi dell’art. 1917, c. 2, c.c. si osserva quanto segue.
Il convenuto Comune di (omissis) ha chiamato in causa due diverse compagnie assicuratrici in quanto diversamente competenti da un punto di vista temporale. In particolare, la compagnia Q. E. SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia assicura la responsabilità civile del Comune di (omissis) con apposita polizza prodotta sub doc. 2 (fascicolo Q.). Il periodo di copertura va dalle ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del 31.12.2018. Diversamente, la compagnia “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” assicura la responsabilità civile del Comune di (omissis) con apposita polizza prodotta sub doc. 1, il cui periodo di copertura va dalle ore 24:00 del 31.12.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2021.
Ferma la sussistenza dei presupposti ai fini dell’operatività di entrambe le polizze, è necessario individuare il momento consumativo della fattispecie di reato dedotta in giudizio (i.e. furto artt. 624 e 624bis c.p.) al fine di individuare quale sia la Compagnia assicuratrice legittimata passivamente.
A tal proposito, occorre rammentare l’indirizzo consolidato della giurisprudenza sul punto, secondo cui: “In conformità al principio di offensività, l’impossessamento del bene postula il conseguimento della signoria del bene sottratto – intesa come autonoma, piena ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente – che è escluso laddove vi sia una vigilanza attuale ed immanente della persona offesa o un intervento in continenti degli addetti alla vigilanza, esercitati a difesa della detenzione del bene appreso e non ancora fuoriuscito dalla sfera di controllo del soggetto passivo” (cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza 16 dicembre 2014, n. 52117). In altri termini, la vigilanza continuativa ovvero l’intervento immediato impediscono che l’impossessamento da parte dell’agente venga portato a compimento, non essendovi una completa rescissione della signoria che sul bene esercitava il detentore, cosicché il delitto si configura nella forma tentata e non già consumata. Dunque, sulla base della documentazione versata in atti - in particolare dalle riprese video delle telecamere del condominio e dalla relazione redatta dalla Questura di (omissis) nella ricostruzione della vicenda di cui è causa – nonché applicando il richiamato principio all’evento di cui è causa, è possibile affermare che il furto sia stato consumato alle ore 00.06 del 01.01.2019. Tale assunto poggia sulla considerazione che solo alle ore 00.06 i tre malviventi si siano allontanati dal condominio asportando la refurtiva e così determinando l’impossessamento delle res sottratte e la definitiva autonoma signoria di fatto sul bene da parte dei ladri.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve ritenersi che trovi applicazione la polizza stipulata dal Comune di (omissis) con “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ”; pertanto, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata – detratta la franchigia di euro 25.000,00 sub doc. 1, pag. 28 - ai sensi dell’art. 1917 c. 2 c.c., a corrispondere direttamente all’attore le somme che sono in seguito accertate.
5. Circa il quantum debeatur si osserva quanto segue.
In atto di citazione, l’attore chiede la condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari ad euro 881.700,00 circa, oltre al danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p. da determinarsi in via equitativa.
Orbene, ritiene questo Giudice che la domanda relativa al danno patrimoniale debba essere accolta nei limiti di quanto sia stato effettivamente provato in sede di istruttoria, facendo riferimento, ai fini della liquidazione, ai valori espressi nella perizia eseguita dal dott. S. C. il 25.11.2019 (doc. 9 fascicolo attoreo). Infatti, alla luce dell’espletata istruttoria e di tutti i documenti prodotti, ritiene il Tribunale che in tale perizia di parte siano stati indicati valori monetari congrui per ciascuno dei beni sottratti all’attore.
In particolare, dall’espletata istruttoria è emerso che l’attore sia legittimo proprietario dei seguenti preziosi che sono stati con certezza asportati dalla cassaforte:
- orologio n. 69;
- collier n. 29;
- collana di perle n. 3;
- anello n. 10;
- orologio n. 30;
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- anello n. 27;
- spilla n. 6;
- bracciale n. 15;
- orecchini Tiffany n. 16;
- anello n. 4.
I testi escussi in sede di istruttoria orale hanno affermato che l’attore fosse proprietario dei predetti gioielli. A tal proposito, la teste M.na Giancristofaro ha affermato che: “Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e ricordo che l’attore era proprietario dell’orologio indicato con il numero 69, il collier n. 29, la collana di perle n. 3, l’anello n. 10. Non ricordo altri gioielli come riprodotti dalle foto”; il teste A. L. M. P. ha affermato che:“ prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e riconosco sicuramente come gioielli di proprietà di mio fratello: l’orologio n. 30, credo anche l’anello n. 27. Non sono in grado in questo momento di riconosce altri gioielli”; la teste Francesca Porro ha affermato che: “ Dopo il furto l’attore mi riferii che aveva una cassaforte nel suo appartamento. Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e riconosco: la collana di perle n. 3, la spilla n. 6, il bracciale n. 15, orecchini di Tiffany n. 16, l’anello n. 4. Non riconosco altri gioielli” (cfr. verbale di udienza del 24.11.2021).
Pertanto, ritenendosi raggiunta la prova in relazione ai gioielli così come individuati, si ritiene di procedere alla liquidazione del loro ammontare attraverso la stima eseguita dal dott. C., sulla base della documentazione allegata dall’attore:
- orologio n. 69 pari ad euro 18.000,00;
- collier n. 29 pari ad euro 40.000,00;
- collana di perle n. 3 pari ad euro 30.000,00;
- anello n. 10 pari ad euro 4.000,00;
- orologio n. 30 pari ad euro 20.000,00;
- anello n. 27 pari ad euro 3.500,00;
- spilla n. 6 pari ad euro 20.000,00;
- bracciale n. 15 pari ad euro 15.000,00;
- orecchini Tiffany n. 16 pari ad euro 3.000,00;
- anello n. 4 pari ad euro 13.000,00.
Dunque, a titolo di danno patrimoniale deve essere liquidata in favore dell’attore la complessiva somma di euro 166.500,00, che rivalutata ad oggi – dal giorno in cui è stata effettuata la perizia - è pari ad euro 192.000,00.
Gli interessi compensativi, secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Come innanzi esposto, il convenuto Comune di (omissis) , avvalendosi di quanto disposto dall’art. 1917, c. 2, c.c., ha chiesto che il Tribunale condanni in via diretta la terza chiamata “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” al risarcimento del danno liquidato all’attore. Inoltre, va rilevato che la compagnia “Quegli Assicuratori dei L. assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” ha correttamente eccepito la franchigia prevista in polizza per euro 25.000,00.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, A. s.r.l., “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” e il Comune di (omissis) devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell’attore, delle seguenti somme:
- il Comune di (omissis) fino alla concorrenza di euro 25.000,00;
- la compagnia “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” fino alla concorrenza di euro 167.000,00;
- A. s.r.l. fino a concorrenza di euro 192.000,00;
- oltre interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1,5%, sulle predette somme dall’01.01.2019 ad oggi;
- oltre interessi, al tasso legale, sulle predette somme dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Subordinatamente all’effettivo pagamento, il Tribunale condanna il Comune di (omissis) a tenere indenne A. s.r.l. per le somme eccedenti la propria quota di responsabilità nella misura del 50%, per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene che la stessa non meriti accoglimento, in quanto come hanno statuito correttamente le sentenze a S.U. c.d. “san Martino del 2008” non vi sono i presupposti per l’applicabilità nel presente giudizio dell’art. 2059 c.c. Infatti, “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
È di tutta evidenza che nella fattispecie concreta trattasi della lesione del diritto di proprietà e non di un diritto inviolabile della persona e la responsabilità dei convenuti è stata dichiarata senza alcun accertamento, neppure incidenter tantum, di una fattispecie criminosa.
6. Alla luce di quanto esposto, non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate dalle parti nell’udienza di precisazione delle conclusioni.
Conseguono alla soccombenza, la condanna di A. s.r.l. e di “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ”, in via solidale tra loro, a rifondere all’attore le spese processuali; la condanna di “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” a rifondere al Comune di (omissis) le spese processuali.
Sussistendone i presupposti, dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l’attore e il Comune di (omissis) , atteso che questi risponde solamente nei limiti della franchigia, e tra il convenuto Comune di (omissis) e la terza chiamata Q. E. SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia, atteso che è stata necessaria l’istruttoria per accertare la dinamica e l’orario dell’evento di cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità solidale dei convenuti Comune di (omissis) e A. s.r.l. nella produzione dei danni subiti dall’attore in data 01.01.2019 e, nei rapporti interni tra gli stessi convenuti, nella misura del 50% ciascuno;
- condanna A. s.r.l., “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” e il Comune di (omissis) , in solido, al pagamento, in favore dell’attore, delle seguenti somme:
- il Comune di (omissis) fino alla concorrenza di euro 25.000,00;
- la compagnia “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” fino alla concorrenza di euro 167.000,00;
- A. s.r.l. fino a concorrenza di euro 192.000,00;
- oltre interessi come specificati in motivazione;
- subordinatamente all’effettivo pagamento, condanna il Comune di (omissis) a tenere indenne A.
s.r.l. per le somme eccedenti la propria quota di responsabilità nella misura del 50%, per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna A. s.r.l. e “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato
N. (OMISSIS) ”, in solido tra loro, a rifondere all’attore le spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 1.730,00 per esborsi, in euro 17.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- condanna “Quegli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio del certificato N. (OMISSIS) ” a rifondere al Comune di (omissis) le spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 1.730,00 per esborsi, in euro 17.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l’attore e il Comune di (omissis) e tra il convenuto Comune di (omissis) e la terza chiamata Q. E. SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. (omissis) , 11.05.2023