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18 maggio 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
Corresponsabilità dell'ente comunale con la ditta appaltatrice in seguito ad un furto consumato nell’abitazione in condominio
In ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio pubblico, è configurabile una responsabilità dell'imprenditore e del comune.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Tizio conveniva in giudizio la ditta beta e il Comune per sentirli condannare ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., anche in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli presso la propria abitazione. Esponeva l'attore che in quelle circostanze di tempo e di luogo, durante l'assenza dello stesso dalla propria abitazione, si verificava una intrusione di sconosciuti nell'appartamento attraverso la manomissione della porta finestra del balcone della camera da letto; gli sconosciuti avevano, quindi, divelto la cassaforte collocata nella camera da letto dell'attore asportandone i preziosi ivi contenuti. L'intrusione degli sconosciuti nell'appartamento dell'attore veniva resa possibile per mezzo di un ponteggio installato dalla ditta appaltatrice del Comune per i lavori di rifacimento della facciata del plesso scolastico che si estendeva per tutto il muro perimetrale dell'edificio, sino ad insistere sul muro condominiale; in particolare, il predetto ponteggio era aderente al balcone dell'appartamento dell'attore. Le parti convenute contestavano l'avversa pretesa.

Il diritto

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Dalle riprese video – estratte dalla questura al fine di procedere con le indagini del caso – e dalla relazione redatta si evinceva che gli sconosciuti si erano introdotti nell'appartamento; in particolare, avevano usufruito del ponteggio adiacente il balcone della camera da letto dell'attore per forzare la porta finestra ed accedere all'appartamento; uno dei malviventi, avrebbe quindi aperto la porta al fine di permettervi l'ingresso agli altri correi e, a quel punto, avrebbero proceduto con lo scasso della cassaforte e con l'asporto della refurtiva. Alla luce delle risultanze probatorie, era stata acclarata la prova del fatto storico e la dinamica del sinistro. Premesso ciò, secondo il Tribunale, la responsabilità dell'accaduto era da addebitarsi congiuntamente al convenuto Comune e alla ditta beta. Infatti, il furto nell'appartamento dell'attore era stato realizzato attraverso i ponteggi installati per i lavori di manutenzione; l'appaltatrice aveva quindi violato il principio del neminem laedere, per aver omesso di dotare le impalcature di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così agevolando colposamente l'accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno subito dall'attore (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2011 n. 292). Sussistevano quindi, tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2043 c.c. per dichiarare la responsabilità della convenuta ditta. Ai sensi dell'art. 2055 c.c., risultava quindi comprovato che il danno cagionato all'attore era imputabile ad entrambe le parti convenute e, per l'effetto, le stesse dovevano essere condannate in solido al risarcimento del danno. Non sussisteva invece la prova che l'attore avesse colposamente concorso a cagionare il danno e non vi erano quindi, i presupposti di responsabilità in relazione all'art. 1227, c. 1 e 2 c.c.: l'attore aveva conservato i propri beni preziosi in una idonea cassaforte con l'osservanza delle opportune cautele.

In definitiva, alla luce della documentazione versata in atti, il giudice ha ritenuto congruo alla fattispecie concreta attribuire ai convenuti Comune e ditta Beta la quota di responsabilità nella misura del 50% ciascuno.

La lente dell'autore

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In argomento, si osserva che per preservare il Comune un potere di custodia nei confronti della res, non è sufficiente a recidere tale legame la stipula di un contratto di appalto con la ditta aggiudicataria, e per aver costituito l'installazione dell'impalcatura la causa del furto avvenuto nell'appartamento dell'odierno attore. In particolare, l'orientamento giurisprudenziale sancisce una responsabilità concorrente tra committente (PA) ed appaltatore, prevedendo che in tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass. civ. III, 22 febbraio 2008, n. 4591. Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la corresponsabilità dell'ente comunale committente con la ditta appaltatrice in ordine ai danni subiti dalla ricorrente in seguito ad un furto consumato nella sua abitazione agevolato dall'installazione di alcuni ponteggi posti a servizio delle opere da svolgersi su un attiguo edificio comunale con restrizione della via pubblica ed appoggiati a ridosso del palazzo di cui faceva parte l'appartamento in cui si erano introdotti i ladri). Di recente, tale orientamento è stato confermato da altro provvedimento in base al quale in ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile una responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele idonee ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per omessa vigilanza e custodia cui è obbligato in qualità di soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. civ. sez. VI, 22 ottobre 2018, n. 26691). In definitiva, il contratto di appalto costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto dell'opera oggetto dei lavori e non permette, invece, ex se il trasferimento della qualità di custode e della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo alla società appaltatrice. Pertanto, correttamente, è stata acclarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto Comune nella verificazione del sinistro di cui è causa. Quanto alla ditta, l'orientamento sull'art. 2043 c.c. prevede che in tema di illecito aquiliano, in caso di furto in appartamento consumato avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di ristrutturazione dello stabile, dev'essere affermata, a titolo extracontrattuale, la responsabilità dell'appaltatore che per tali lavori si sia avvalso di ponteggi custoditi, negligentemente, in modo inidoneo a impedirne l'uso anomalo anche ad opera di terzi, essendo irrilevante che dette impalcature siano state montate dalla stessa impresa o da altra da essa incaricata, bastandone, invece, la loro avvenuta installazione nell'ambito dell'appalto (Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2021, n. 7027). In particolare, dalla documentazione versata in atti risultava provato che la convenuta ditta aveva provveduto negligentemente ad installare e mantenere il ponteggio adiacente al muro condominiale e, soprattutto, alla camera da letto di Tizio così da permetterne un uso improprio da parte di sconosciuti, i quali usufruendo dell'installazione si sono introdotti nell'appartamento dell'attore. Oltretutto, il ponteggio era privo di qualsiasi presidio di sicurezza, ad esempio l'allarme che, per normativa vigente, viene ad essere installato sui ponteggi al fine di evitare che possano essere utilizzati illegalmente da terzi. Non vi erano, altresì, barriere delimitative a chiusura dello stesso.