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Tizio conveniva in giudizio la Banca, chiedendo, sulla scorta di una perizia di parte, la condanna della convenuta alla ripetizione della somma, previo accertamento dell'applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente, di oneri illegittimi e di interessi ultralegali, contestando, in particolare: l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizioni scritte e di interessi anatocistici; la nullità della commissione di massimo scoperto; l'illegittimità dello ius variandi applicato dalla banca. Chiedeva, quindi, la ripetizione delle somme indebitamente pagate per assenza di valida causa, previa ammissione di C.T.U. contabile, oltre alla condanna della banca, a titolo di risarcimento del danno, per la violazione delle norme in tema di trasparenza. Costituendosi in giudizio, la Banca eccepiva in via preliminare la nullità della citazione e l'inammissibilità della domanda per mancata estinzione del rapporto al tempo della notifica della citazione, nonché la prescrizione di tutte le rimesse solutorie anteriori al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione. |
Il C.T.U. ha provveduto a ricalcolare gli oneri illegittimi riscontrati soltanto per il periodo non coperto da prescrizione, non rinvenendo fino al 2008 alcuna apertura di credito, e ritenendo quindi prescritte tutte le rimesse a pagamento di oneri illegittimi in quanto tutte solutorie, accertando l’avvenuto pagamento, mediante rimesse solutorie, di importi superiori a tutti gli oneri illegittimi applicati. Inoltre, il tecnico incaricato, negli allegati alla perizia, ha indicato i limiti di affidamento risultanti dagli estratti conto, individuando quindi le rimesse effettuate oltre il limite del fido di fatto concesso. A tal fine ha considerato sia il saldo risultante dagli estratti conto depositati sia quello frutto del ricalcolo, come precisato nel quesito. Nella prima ipotesi di calcolo sviluppata in base ai dati degli estratti conto, ha quindi accertato che tutte le rimesse dell’opponente erano state effettuate extra fido, con conseguente prescrizione di tutte le rimesse effettuate fino al 2004 e aveva eliminato dal conteggio tali oneri non ripetibili in quanto prescritti, con conseguente ricalcolo mediante rettifica di quelli accertati per il periodo successivo. Per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, il C.T.U. ha eliminato l’anatocismo fino alla data di stipula del nuovo contratto di conto corrente con espressa autorizzazione della capitalizzazione con pari periodicità, non avendo rinvenuto alcuna precedente approvazione della capitalizzazione da parte dell’opponente. Come infatti chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, per i contratti anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000, è necessaria la specifica approvazione della clausola di applicazione dell’anatocismo con pari periodicità, circostanza né allegata né provata dalla banca mediante produzione di tale pattuizione. In conclusione, la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è stata quindi accolta per il minore importo richiesto, con condanna della banca alla restituzione di tale somma, oltre interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo. Difatti, il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale (Cass. civ. 3 gennaio 2023, n. 61: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle). È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non essendo stato adeguatamente provato in alcun modo alcun ulteriore pregiudizio patrimoniale patito dall’opponente. |
In caso di azione di ripetizione di indebito è onere del correntista, qualora sia allegata l’avvenuta stipula formale del contratto, la produzione in giudizio dello stesso e di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto fino all’estinzione, al fine di verificare l’illegittimità degli oneri di cui chiede la ripetizione. Invero, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione così Cass. civ. 13 dicembre 2019 n. 33009). Dunque, grava sul correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca l'onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l'appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell'istituto di credito: ove il correntista non provveda a produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto, dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati, non può pretendere l'azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l'accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile (App. Torino 8 giugno 2022, n. 625). In tale circostanza, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2023, n. 10294). |
Tribunale di Vicenza, sez. I Civile, sentenza (ud. 11 maggio 2023) 12 maggio 2023, n. 885
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, (omissis) di N.L. & S.n.c. (di seguito “N.”) conveniva in giudizio Banca di Credito Cooperativo (omissis) Sooc. Coop. (di seguito “Banca”), chiedendo, sulla scorta di una perizia di parte, la condanna della convenuta alla ripetizione della somma di Euro 152.379,30, previo accertamento dell’applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente n. 1510746904, di oneri illegittimi e di interessi ultralegali, contestando, in particolare: l’applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizioni scritte e di interessi anatocistici; l’addebito di oneri superiori al limite percentuale imposto dalla L. 108/1996; la nullità della commissione di massimo scoperto; l’illegittimità dello ius variandi applicato dalla banca. Chiedeva, quindi, la ripetizione delle somme indebitamente pagate per assenza di valida causa, previa ammissione di C.T.U. contabile, con richiesta di ordine di esibizione dei documenti contrattuali e degli estratti conto, oltre alla condanna della banca, a titolo di risarcimento del danno, per la violazione delle norme in tema di trasparenza e rifusione delle spese sostenute per la perizia di parte.
2. Si costituiva la Banca, eccependo in via preliminare la nullità della citazione e l’inammissibilità della domanda per mancata estinzione del rapporto al tempo delle notifica della citazione, nonché la prescrizione di tutte le rimesse solutorie anteriori al decennio antecedente la notifica dell’atto di citazione; nel merito delle doglianze attoree, deduceva di aver sempre agito nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle prescrizioni normative, contestando l’applicazione di interessi usurari e di oneri non previsti, e ribadendo la legittimità degli addebiti effettuati a titolo di interessi e di commissione di massimo scoperto, determinata in via percentuale e per periodo di applicazione, oltre che di interessi anatocistici. Si opponeva pertanto alla C.T.U. e chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
3. Dopo l’assegnazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ordinava alla Banca l’esibizione degli estratti conto di tutto il rapporto, il quale veniva parzialmente eseguito e ammetteva C.T.U.. All’esito del deposito dell’elaborato peritale, la causa veniva quindi rinviata all’udienza per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza così fissata i difensori rassegnavano le conclusioni come in epigrafe davanti al sottoscritto, subentrato nell’assegnazione del procedimento, il quale, preso atto della produzione in corso di causa da parte della banca di tutti gli estratti conto del rapporto, disponeva un’integrazione della C.T.U.. All’esito del deposito dell’elaborato peritale, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata dalla convenuta, ma rifiutata dall’attrice. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4. Con la presente causa, parte attrice ha agito per la condanna ex art. 2033 c.c. della Banca alla ripetizione di tutti gli oneri illegittimi a titolo di spese e interessi ultra-legali applicati nel corso del rapporto di conto corrente. Va premesso, in diritto, che in caso di azione di ripetizione di indebito è onere del correntista, qualora sia allegata l’avvenuta stipula formale del contratto, la produzione in giudizio dello stesso e di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto fino all’estinzione, al fine di verificare l’illegittimità degli oneri di cui chiede la ripetizione (“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” così Cass. n. 33009 del 13/12/2019, Rv. 656511 - 01). Nel caso di specie, parte attrice, nell'atto di citazione, ha contestato l'assenza di una valida pattuizione in ordine agli interessi, agli oneri e alla capitalizzazione degli interessi, senza tuttavia depositare né il contratto né tutti gli estratti conto contratto, chiedendo al Giudice un ordine di esibizione per la prova della propria domanda. Parte convenuta, costituendosi, ha dapprima depositato i contratti di conto corrente del 1997 e del 2008, e, a seguito dell’ordine di esibizione, ha depositato da ultimo tutti gli estratti conto del rapporto. Essendo quindi tali documenti stati ritualmente acquisiti al processo, è stata disposta dallo scrivente Giudice C.T.U. integrativa per la verifica tanto delle doglianze attoree quanto della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
5. Va anzitutto rigettata l’eccezione della banca di inammissibilità della domanda per mancata estinzione del conto corrente al tempo della domanda giudiziale. È provato documentalmente, infatti, sulla base degli estratti conto depositati, che il conto corrente è stato chiuso con saldo negativo pari ad Euro 25.532,25 in data 6.5.2013, per effetto del recesso della banca comunicato con raccomandata del 22.1.2013 (doc. 8 opponente) per cui non sussiste alcuna preclusione all’esame delle domanda di ripetizione dell’indebito di parte attrice. 6. Per le verifiche in ordine alle contestazioni attoree è stato nominato il dott. M., il quale ha provveduto a completare il proprio elaborato, dopo il deposito del primo elaborato dd. 14.2.2019, dando risposta ai quesiti integrativi di cui all’ordinanza dd. 19.11.2021 cui si rinvia. 7. Il c.t.u. ha anzitutto precisato di aver provveduto a ricalcolare gli oneri illegittimi riscontrati soltanto per il periodo non coperto da prescrizione, non rinvenendo fino al 2008 alcuna apertura di credito, e ritenendo quindi prescritte tutte le rimesse a pagamento di oneri illegittimi in quanto tutte solutorie, accertando l’avvenuto pagamento, mediante rimesse solutorie, di importi superiori a tutti gli oneri illegittimi applicati fino al 29.1.2004 (data della prima rimessa solutoria anteriore al decennio dalla notifica della domanda giudiziale). Va infatti rammentato che per la valida proposizione dell’eccezione di prescrizione, come indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione, è sufficiente l’affermazione della banca di voler approfittare della prescrizione, a fronte dell’inezia all’esercizio del diritto da parte del suo titolare (“In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” Cass. Sez. U. n. 15895 del 13/06/2019, Rv. 654580 - 01).
Ciò premesso, va evidenziato che il c.t.u., negli allegati alla perizia, ha comunque indicato i limiti di affidamento risultanti dagli estratti conto, individuando quindi le rimesse effettuate oltre il limite del fido di fatto concesso. A tal fine ha considerato sia il saldo risultante dagli estratti conto depositati sia quello frutto del ricalcolo, come precisato nel quesito. Nella prima ipotesi di calcolo sviluppata in base ai dati degli estratti conto, ha quindi accertato che tutte le rimesse dell’opponente erano state effettuate extra fido, con conseguente prescrizione di tutte le rimesse effettuate fino al 28.1.2004 e ha eliminato dal conteggio tali oneri non ripetibili in quanto prescritti, con conseguente ricalcolo mediante rettifica di quelli accertati per il periodo successivo. Nella verifica della prescrizione risulta metodologicamente corretto l’utilizzo del c.d. saldo banca, come ritenuto dall’orientamento della giurisprudenza di merito condiviso dal giudicante, e non di quello ricalcolato (s.v. in particolare, ex multis, Corte d'Appello di Venezia n. 2365 del 13.9.2021 secondo cui “assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi, comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla banca nel tempo e che avevano generato l'indebito; inoltre, viene ad essere elusa la funzione dell'istituto della prescrizione che dovrebbe portare all’intangibilità delle somme versate, ancorché legittimamente, in quel determinato periodo da chi era nella convinzione di provvedere ad un pagamento extra fido; infine, l'effetto estintivo della prescrizione finisce per essere vanificato dal venir meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento di versamenti, non esistevano; ne consegue che, secondo questa Corte, per valutare l'incidenza della prescrizione dei pagamenti indebiti occorre fare riferimento al saldo banca”).
8. Tenendo conto dell’eccezione di prescrizione, il dott. M. ha accertato, sulla base delle operazioni di ricalcolo effettuate, sia l’indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e di quella commissione di istruttoria veloce per alcuni periodi sia l’applicazione di interessi anatocistici, eliminando dal saldo finale i rilevati importi.
8.1. Il c.t.u. in applicazione del quesito integrativo ha quindi eliminato gli oneri a titolo di c.m.s. dal 29.1.2004 al 15.5.2009 (data di esecuzione da parte della banca dell’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008) pari ad Euro 13.321,75 in quanto indeterminata.
Infatti, come evidenziato dal c.t.u. anche nel primo elaborato peritale del 14.2.2019, la c.m.s. applicata risulta indeterminata in quanto pattuita nell’allegato del contratto del 22.1.1997 (doc. 3 comparsa) solo in via percentuale mentre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di merito anche di questo ufficio, deve essere indicata anche la base di calcolo (s.v. ex multis Tribunale di Vicenza n. 1987/2022 del 21.11.2022). Ha poi eliminato tale onere anche per il secondo e quarto trimestre del 2010, per Euro 1.080,00 in quanto applicato non in conformità all’art. 2 bis D.L. n. 185/2008, e infine ha eliminato la commissione di istruttoria veloce in corrispondenza del I trimestre 2013 per il valore di Euro 100,00 eccedente quello addebitabile sulla scorta delle condizioni indicate nella comunicazione della modifica contrattuale risultante dal doc. 14 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositato dalla Banca.
8.2. Per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, essendo il contratto precedente alla Delib. CICR 9 febbraio 2000, il c.t.u. ha eliminato l’anatocismo dal 29.1.2004 fino al 22.8.2008, data di stipula del nuovo contratto di conto corrente con espressa autorizzazione della capitalizzazione con pari periodicità, non avendo rinvenuto alcuna precedente approvazione della capitalizzazione da parte dell’opponente. Come infatti chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, per i contratti anteriori alla predetta delibera è necessaria la specifica approvazione della clausola di applicazione dell’anatocismo con pari periodicità, circostanza né allegata né provata dalla banca mediante produzione di tale pattuizione (“nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2, di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta Delib., ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dell'art. 7, comma 2, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione” (s.v. ex multis Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; e negli stessi termini Cass. n. 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). Per tali oneri ha quindi eliminato dal saldo l’importo di Euro 53.098,74.
8.3. Il perito, infine, non ha svolto alcun ricalcolo per la verifica di usurarietà originaria, essendo il rapporto contrattuale sorto prima dell’entrata in vigore della normativa antiusura, mentre ha verificato la sussistenza di quella sopravvenuta data dalla stipula delle nuove condizioni, non rinvenendo alcun superamento dei tassi soglia.
9. All’esito delle operazioni di ricalcolo il c.t.u. ha quindi rideterminato il saldo del conto corrente in Euro 33.761,67 a fronte di un saldo a debito risultante alla data di estinzione del conto di Euro 25.532,25.
9.1. L’opponente, per mezzo del proprio c.t.p. ha chiesto l’espunzione delle commissioni di istruttoria veloce e di commissione sull’accordato dal secondo trimestre 2009 al secondo trimestre 2013 in quanto indeterminate. Il c.t.u. ha replicato di aver verificato il rispetto dei presupposti per tali oneri, provvedendo ad operare la rettifica solo per i periodi per i quali vi era stato un affidamento minore di 30 giorni e di non aver riscontrato alcuna illegittimità per l’applicazione della commissione sull’accordato, la quale è stata correttamente applicata dalla banca. Tali considerazioni appaiono logiche ed immmuni da censure e vengono fatte proprie dal giudicante.
9.2. Il c.t.p. ha poi la rettifica degli interessi applicati fino al 4.8.2008: per la mancata sottoscrizione da parte dell’intermediario della consegna di una copia del contratto; per mancanza di sottoscrizione del contratto del 2008 da parte dell’opponente; per mancanza di forma scritta dei contratti di apertura di credito fino al 18.8.2008. Per tali ragioni, ritenendo imprescrittibile l’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla luce della riscontrata nullità, ha chiesto il ricalcolo degli interessi ai sensi dell’art. 117, comma 3, T.U.B.. Tali censure risultano tutte infondate e vanno disattese.
Infatti, quanto alla mancata stipula con contratto avente forma scritta delle aperture di credito, va evidenziato che nel contratto di conto corrente del 22.1.1997 (doc. 3 convenuta) sono espressamente stabilite tutte le condizioni economiche del rapporto, compresi i tassi d’interesse per le aperture di credito sia entro fido che extra fido, per cui non può essere rilevata alcuna indeterminatezza delle condizioni applicate dalla banca. Del pari prive di pregio sono le doglianze relative alla mancata consegna di copia del contratto del 22.1.1997, giacché proprio in calce al contratto è riportata la dichiarazione dell’opponente di avvenuta consegna di una copia, e quella relativa alla mancata sottoscrizione dell’opponente per il contratto di conto corrente del 4.8.2008 (doc. 4 convenuta), posto che lo stesso risulta sottoscritto dall’opponente, non avendo alcun rilievo la mancata sottoscrizione dell’intermediario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” Cass. n. 14646 del 06.06.2018; così anche Cass. n. 16070 del 18/06/2018, Rv. 649476 - 01).
10. La domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. va quindi accolta per il minore importo di Euro 33.761,67, con condanna della banca alla restituzione di tale somma, oltre interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo (“Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle” così Cass. n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 - 02).
11. Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non essendo stato adeguatamente provato in alcun modo alcun ulteriore pregiudizio patrimoniale patito dall’opponente.
Può essere invece accolta nella misura documentata la domanda di risarcimento della spesa corrisposta per la perizia di parte nella misura richiesta di Euro 3.240,00 (doc. 6 attrice).
12. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il criterio del decisum in base ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento per tutte le fasi, compresa quella decisionale. Non può infatti farsi applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. perché la proposta ex art. 185 bis c.p.c. (“pagamento onnicomprensivo della somma di Euro 40.000,00” perché l’importo dovuto comprensivo di capitale, interessi, spese di lite e c.t.u. è superiore a quanto proposto in via conciliativa). 12.1. Gli oneri della c.t.u. vanno posti a definitivo carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 876/2014 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede in parziale accoglimento della domanda di ripetizione di (omissis) di N.L. & C. S.N.C. condanna Banca di Credito Cooperativo (omissis) Sooc. Coop. alla restituzione in favore dell’attrice della somma di Euro 33.761,67, oltre interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo e al pagamento della somma di Euro 3.240,00 per spese di perizia; condanna la convenuta alla rifusione in favore di (omissis) di N.L. & C. S.N.C., liquidate per in Euro 545,00 per anticipazioni e in Euro 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege, ed Euro per compensi in favore; pone gli oneri della c.t.u. a definitivo carico della convenuta.