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Tizia rilevava che la gestione delle parti comuni veniva assegnata con incarico annuale a ciascuno dei proprietari alternativamente negli anni e che, nel 2013, essendole stato affidato il detto incarico, si era accorta di alcune difformità nel servizio di erogazione dell'acqua. In base al conteggio emergente dalla lettura dei contatori, era risultata una differenza di consumo. Esponeva l'attrice come la bolletta dell'acqua risultava intestata al solo Caio, originario proprietario dell'intero stabile, il quale risultava dotato di un unico contatore generale comune, dichiarato al fornitore, nel quale confluiva il conteggio di consumo di fornitura idrica rilevato a mezzo dei sub contatori relativi a ciascuno dei cinque appartamenti, di diversi proprietari, di cui si compone oggi l'edificio. Deduceva pertanto l'illecito compiuto dal convenuto, riguardante l'utilizzo improprio di acqua potabile per l'irrigazione del proprio giardino privato e l'aggravio dei costi di consumo ricadente sui non proprietari del giardino. |
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A seguito della CTU, il Giudicante ha ritenuto di condividere la riscontrata congruenza della modalità di riparto prevista per il 2013, laddove il consulente aveva fatto riferimento ai MC rilevati con la lettura dei sub contatori, ai MC attribuiti al prelievo idrico dai rubinetti esterni, oltre che l'entità dell'erogazione compensativa della differenza tra l'indicazione del contatore e quella relativa alla sommatoria dei rilievi parziali, attribuita, quest'ultima, per come chiarito dal medesimo CTU, al convenuto Caio. In altri termini, il consulente confermava le modalità di riparto già convenute fra i proprietari, confermando l'addebito, nei confronti del solo Caio, della differenza riscontrata tra quanto indicato dal contatore e la sommatoria dei rilievi parziali. |
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In argomento, giova ricordare che il diritto alla reputazione personale riguarda la sfera intima di un determinato soggetto ed ha a che fare con l'onore e il prestigio che tale persona porta con sé. Si tratta, nello specifico, della considerazione di cui una persona gode in un determinato ambiente o presso una determinata cerchia di persone, piccola o grande che sia. |
Tribunale di Roma, sez. V Civile, sentenza (ud. 15 maggio 2023) 19 maggio 2023, n. 7934
Svolgimento del processo
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Roma, ritualmente notificato, la Sig.ra C. M. F. esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in R., Via (omissis), facente parte di un edificio di cinque appartamenti; rilevava che, in assenza di un condominio, la gestione delle parti comuni veniva assegnata con incarico annuale a ciascuno dei proprietari alternativamente negli anni e che, nel 2013, essendole stato affidato il detto incarico, si era accorta di alcune difformità nel servizio di erogazione dell’acqua.
Evidenziava l’attrice che, in base al conteggio emergente dalla lettura dei contatori, era risultata una differenza di consumo eccessiva, generata da un piccolo contatore nascosto tra le siepi del giardino, non denunciato all’Acea, ma agganciato abusivamente ai tubi dell’acqua annessi all’edificio e ai sub contatori previsti per ciascun appartamento.
Rilevava altresì che in data 28 dicembre 2013, si era accorta che la cassa condominiale era priva delle somme necessarie a coprire i costi successivi, e ciò dopo aver informato il Sig. L.A. di aver ricevuto i reintegri della cassa e pagate tutte le spese delle parti comuni; ne discendeva che l’A. conteggiava, nelle somme versate per il condominio e relative al consumo dell’acqua dei singoli appartamenti, la quota di consumo dell’acqua impiegata per l’irrigazione dei giardini di sua proprietà esclusiva, attribuendone e suddividendone i costi con aumento delle tabelle millesimali per ciascun proprietario.
Esponeva l’attrice come la bolletta dell’acqua risulta intestata al solo Sig. A., originario proprietario dell’intero stabile, che risulta dotato di un unico contatore generale comune, dichiarato all’Acea, nel quale confluisce il conteggio di consumo di fornitura idrica rilevato a mezzo dei sub contatori relativi a ciascuno dei cinque appartamenti, di diversi proprietari, di cui si compone oggi l’edificio.
Deduceva pertanto l’illecito compiuto dal convenuto, riguardante l’utilizzo improprio di acqua potabile per l’irrigazione del proprio giardino privato e l’aggravio dei costi di consumo ricadente sui non proprietari del giardino.
Rilevava altresì che, costituito il condominio nel 2015, aveva versato un assegno di euro 785,00 al Sig. A. per il rifacimento marciapiede e spese amministrative generali e che lo stesso non era stato girato sul conto corrente condominiale.
Richiamava la condotta del convenuto nei suoi confronti e concludeva richiedendo, previo accertamento dell’illiceità della condotta del Sig. A. in relazione all’abusivo utilizzo dell’acqua potabile per l’irrigazione dei propri giardini, l’autorizzazione al distacco del proprio appartamento dagli indicati consumi, con condanna del convenuto all’eliminazione del contatore abusivo; richiedeva altresì la ricostituzione delle tabelle millesimali in conformità ai piani catastali, con condanna del medesimo convenuto alla restituzione della somma di euro 300,00, a titolo di differenza tra il consumo ordinario e quello attribuito, oltre che al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il Sig. L. A., che contestava le deduzioni attoree, rilevando come la tubazione per l’irrigazione del giardino era autonoma e non agganciata alle condotte idriche degli appartamenti; rilevava che la compagine condominiale aveva deciso di attingere l’acqua per la pulizia delle parti comuni proprio da detta tubazione, fissando il fabbisogno annuale in 30 mc., e concordando sulla circostanza che la famiglia A. si facesse carico dei consumi residuali derivanti dalla conduttura in oggetto, in quanto utilizzata per l’irrigazione del giardino di loro pertinenza.
Contestava pertanto le richieste avanzate nei suoi confronti e concludeva richiedendo la declaratoria di nullità o inammissibilità, e comunque il rigetto delle domande attoree; in via riconvenzionale, richiedeva la condanna di controparte al risarcimento del danno, per euro 500,00, corrispondenti alle spese professionali sostenute per l’assistenza legale nel procedimento di negoziazione, oltre che per complessivi euro 4.000,00, in considerazione del contenuto diffamatorio delle missive inviate, aventi ad oggetto l’aggancio abusivo ai sub contatori e l’appropriazione indebita della somma di euro 785,00, con richiesta di condanna, infine, ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento in data 27 giugno 2017, il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti innanzi al Tribunale, con termine di 90 giorni per la riassunzione.
Con comparsa depositata in data 15 dicembre 2017, il Sig. A. riassumeva innanzi al Tribunale il giudizio, nel quale si costituiva anche l’attrice, Sig.ra F., richiamandosi entrambe le parti alle conclusioni formulate nella controversia innanzi al Giudice di Pace.
Disposta ed espletata CTU volta alla determinazione del criterio di ripartizione del consumo dell’acqua, ai contatori presenti, alla sussistenza di errori nella ripartizione e alla corretta misurazione, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 4 dicembre 2019; con provvedimento in data 25 febbraio 2020, la causa veniva rimessa sul ruolo e, con provvedimento in data 4 dicembre 2020, veniva concesso a parte attrice termine di legge per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al Condominio.
Trattenuta a decisione all’udienza del 15 marzo 2022, la causa veniva rimessa sul ruolo, con provvedimento in data 26 settembre 2022, al fine di acquisire, ex art. 126 disp. att. c.p.c., il fascicolo RG 18283/17, relativo al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Roma.
Disposta l’acquisizione del detto fascicolo, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 18 gennaio 2023.
Motivi della decisione
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia dei Sigg. E. S., L.A., S. C., M. A., nei cui confronti è stata disposta l’integrazione del contraddittorio quali proprietari degli altri appartamenti dell’edificio sito in Via (omissis), R., e che non si sono costituiti nel presente giudizio.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte convenuta ha riassunto il procedimento svoltosi innanzi al Giudice di Pace e conclusosi con ordinanza di incompetenza per valore comunicata al procuratore della detta parte, come da documentazione in atti, in data 18 settembre 2017.
Ne discende, innanzi tutto, e anche a fronte di quanto eccepito da parte attrice sul punto, la tempestività dell’avvenuta riassunzione, il cui relativo atto è stato depositato in data 15 dicembre 2017.
Ora, con la domanda introduttiva della controversia innanzi il Giudice di Pace, la Sig.ra F. ha richiesto, innanzi tutto, l’accertamento dell’utilizzo abusivo di acqua da parte del convenuto per l’annaffio dei propri giardini, la declaratoria di essere tenuta al pagamento di un euro per ogni mc di acqua consumata, con autorizzazione al distacco del proprio appartamento dai consumi lamentati e la condanna di controparte all’eliminazione del contatore abusivo.
Nel corso del giudizio, anche a fronte delle deduzioni del convenuto sul punto, è stata disposta ed espletata CTU avente ad oggetto, fra l’altro, la disamina del criterio di ripartizione del consumo dell’acqua fra i condomini, l’analisi dei contatori presenti, eventuali errori nella ripartizione e nella misurazione dei consumi.
Il consulente, all’esito dell’indagine compiuta, ha dato atto che l’edificio in questione è un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre quello seminterrato, i locali garage e i locali tecnici; tra questi ultimi, vi è cui quello deputato a ricevere il terminale della linea di alimentazione idrica e quindi ad accogliere il collettore su cui si innestano le diramazioni dirette alle varie utenze, nello specifico le utenze primarie che sono rappresentante dalle cinque unità immobiliari distribuite su più livelli.
Ha poi evidenziato il consulente che il contatore Acea è posizionato in prossimità del cancello di accesso ad una delle due rampe del garage e, nella nicchia che lo accoglie, si scorge il tratto iniziale della tubazione primaria, oltre che quella inserita ad integrazione per essere destinata all’utilizzo esterno dell’acqua corrente, vale a dire per l’innaffiamento delle siepi e degli alberi di confine nonché i giardini di pertinenza degli alloggi a piano rialzato: descrive quindi il CTU sei attacchi e sei contatori per altrettante linee di alimentazione delle unità immobiliari e di un locale, distinto come sala Hobby e posto al piano seminterrato, dotato di separata alimentazione idrica.
Il tubo primario alimenta pertanto il collettore su cui si innestano le sei linee dirette alle porzioni immobiliari a destinazione residenziale e su ciascuna di queste linee, ognuna con apposito contatore, si innesta la linea di derivazione verso i box, in numero di cinque, pari a quello degli alloggi; ai metri cubi così globalmente misurati, si aggiungono poi quelli diretti a due rubinetti esterni, per uso promiscuo, destinati infatti a sopperire alla pulizia delle parti comuni, sia interne che esterne, laddove l’ultima porzione idrica, residua, è quella della linea di cui all’innesto presente all’interno della nicchia che accoglie il contatore Acea e destinata all’irrigazione esterna.
Evidenzia il CTU come il criterio utilizzato per il riparto delle spese da consumo idrico consiste nella distinta individuazione dei consumi di pertinenza dei singoli alloggi, attraverso l’indicazione del contatore di pertinenza, per totali 908 mc, nell’attribuzione forfettaria del volume d’acqua di 24 mc ai rubinetti per uso promiscuo in conformità ai millesimi di proprietà, per come definiti concordemente, ed infine, per il volume d’acqua in eccesso, determinato come differenza tra l’indicazione del contatore Acea e quello ottenuto come somma dei precedenti, di fatto non necessitante di monitoraggio, l’addebito è a carico del Sig. A..
In particolare, sul punto, il consulente richiama il prospetto di cui alla situazione dei consumi d’acqua 2005, prodotto da parte convenuta, laddove, al fine di inquadrare la situazione al 2013, disamina il consumo dell’acqua per come emergente dalla documentazione prodotta da parte attrice, che conferma la congruenza della modalità indicata per il riparto.
Rileva infatti il CTU che, nelle prodotte tabelle di consumo 2013, sono indicati i mc rilevati con la lettura dei sub contatori delle unità immobiliari, i 34 mc forfettariamente attribuiti al prelievo idrico dai rubinetti esterni, oltre che i 966 mc relativi all’entità dell’erogazione compensativa della differenza tra l’indicazione del contatore Acea e quella relativa alla sommatoria dei rilievi parziali, attribuita, come da specifica di ripartizione adottata, al Sig. A..
Conclude pertanto il CTU come, attesa l’attuale, riscontrata, interruzione del flusso idrico nella linea dedicata all’irrigazione dei giardini e delle siepi di pertinenza dello stabile, a meno dei 30 mc forfettariamente attribuiti all’utilizzo dell’acqua dei due rubinetti posti a margine delle rampe d’accesso ai locali garage, “tutta l’erogazione idrica, nello specifico quella diretta alle cinque unità immobiliari, è adeguatamente monitorata”.
Ritiene il Giudice che le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano corrette e condivisibili, in quanto fondate su una completa e attenta disamina degli atti e documenti di causa, oltre che dei luoghi oggetto del presente giudizio; inoltre il consulente ha esaurientemente risposto alle osservazione pervenute dai CTP, motivando il proprio dissenso in ordine alle critiche avanzate.
Ne consegue come debba condividersi la riscontrata congruenza della modalità di riparto prevista per il 2013, laddove il consulente ha fatto riferimento ai mc rilevati con la lettura dei sub contatori, ai mc attribuiti al prelievo idrico dai rubinetti esterni, oltre che l’entità dell’erogazione compensativa della differenza tra l’indicazione del contatore Acea e quella relativa alla sommatoria dei rilievi parziali, attribuita, quest’ultima, per come chiarito dal medesimo CTU, al convenuto A..
In altri termini, il consulente, anche per l’anno 2013, conferma le modalità di riparto già convenute fra i proprietari, confermando l’addebito, nei confronti del solo Sig. A., della differenza riscontrata tra quanto indicato dal contatore Acea e la sommatoria dei rilievi parziali.
Alla luce delle risultanze della CTU oltre che del complesso della documentazione in atti, non devono quindi ritenersi introdotti da parte attrice, e su cui ricadeva il relativo onere, idonei elementi per ritenere sussistenti la condotte attribuite al convenuto A., nei termini in cui le stesse sono state tempestivamente dedotte, sia in riferimento all’utilizzo abusivo dell’acqua potabile per l’inaffiamento dei propri giardini, come anche all’eliminazione del contatore abusivo, e ciò anche avuto riguardo alle affermazioni del consulente sul punto.
A ciò consegue il rigetto delle domande avanzate dall’attrice in tal senso, anche in riferimento alla richiesta di condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 300,00, a titolo di differenza tra il consumo ordinario di acqua potabile e quello attribuito a seguito dell’attribuzione dei consumi per l’innaffiamento dei giardini del Sig. A..
Lo stesso è a dirsi, attese le conclusioni raggiunte, ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, in ordine alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni, per euro 3.000,00, laddove, in relazione al distacco dell’appartamento attoreo e all’accertamento dell’entità del pagamento di un euro a mc d’acqua, devono essere condivise le censure tempestivamente avanzate del convenuto.
E infatti, sulla scissione della Sig.ra F. dal contatore generale, il convenuto ha dichiarato, nella propria comparsa di costituzione, di essere disponibile alla detta iniziativa, a fronte dell’assunzione, da parte dell’attrice, delle relative spese, oltre che della trasmissione di un progetto elaborato da un tecnico abilitato.
Peraltro, il CTU, sul punto, ha evidenziato come la Sig.ra F. possa dotarsi di alimentazione autonoma a partire da un contatore dedicato, ma con inevitabile interferenza con porzioni condominiali che impongono necessariamente il rilascio di specifiche autorizzazioni.
Deve quindi ritenersi che, nella presente sede, debba unicamente accertarsi il diritto della Sig.ra F. a distaccarsi dal contatore generale, a fronte dell’esecuzione di quanto necessario a tal fine, per come indicato dal CTU.
In ultimo, quanto alla richiesta di ricostituzione delle tabelle millesimali in conformità ai piani catastali, si deve evidenziare come parte attrice, nell’atto di citazione, ha dato atto che tre anni prima il Condominio aveva incaricato due geometri per fare una perizia di valutazione per i millesimi e le destinazioni d’uso, ma che, dalla bozza visionata dalla medesima attrice, alcune destinazioni d’uso degli appartamenti di proprietà A. non risultavano conformi e veritieri rispetto quanto previsto dal Catasto di Roma.
In tale ottica, nelle formulate conclusioni, la Sig.ra F. ha richiesto la ricostituzione delle tabelle millesimali in conformità ai piani catastali, e, per l’effetto, la condanna dell’A. alla restituzione della somma di euro 300,00, già evidenziata.
Ora, oltre a doversi evidenziare come nulla di specifico risulta provato da parte attrice in ordine alla difformità rispetto ai dati catastali degli appartamenti di proprietà A., si deve altresì rilevare come la domanda di ricostituzione delle tabelle risulta correlata, dalla medesima attrice, alla restituzione dell’importo, nella prospettazione della detta parte, versato in misura maggiore, a titolo di consumo di acqua potabile, rispetto quanto dovuto in virtù del consumo svolto dal convenuto per l’innaffio dei propri giardini.
Ne discende, in primo luogo, come la stessa attrice abbia dato atto che il Condominio abbia già incaricato dei tecnici per la valutazione dei millesimi e delle destinazioni d’uso, e, per l’altro, che la suddivisione delle spese del consumo d’acqua, al quale nelle conclusioni formulate, si ripete, la Sig.ra F. ricollega la richiesta di ricostituzione delle tabelle, risulti avvenuta come da prospetto di ripartizione richiamato anche dal CTU nella propria indagine.
A ciò consegue come, sulla base degli elementi introdotti, anche la domanda di ricostituzione delle tabelle, per come formulata, debba essere rigettata, in assenza di maggiormente specifici elementi in ordine alla già avvenuta decisione in tal senso dalla compagine dei proprietari e dall’esito della stessa.
Peraltro, in ultimo, deve evidenziarsi come, a corredo delle proprie note di trattazione scritta in data 25 novembre 2020, parte convenuta ha prodotto le tabelle del 20 febbraio 2018, nella prospettazione della detta parte utilizzate dal Condominio per il riparto delle spese, compresi i consumi idrici.
Passando ora alla disamina delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto A., deve innanzi tutto essere rigettata quella volta alla declaratoria di violazione del dovere di lealtà e buona fede nell’ambito della formazione della convenzione di negoziazione assistita, in assenza di prova, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, sull’effettivo esborso della somma di euro 500,00, risultando prodotta in atti unicamente la parcella, per il detto importo, emessa dall’Avv. P..
Quanto poi alle domande riguardanti la lesione dell’onorabilità del convenuto, si deve evidenziare come nella comunicazione in data 25 febbraio 2014 a firma dell’allora procuratore dell’attrice, indirizzata, oltre che al convenuto, ai Sigg. S. A., M. A. e S. B., si fa espresso riferimento all’utilizzo improprio dell’acqua per l’innaffio dei giardini, oltre che al prelievo dell’acqua, dal contatore generale, “illecitamente ed indebitamente”.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati. (C.C. 12813/16).
Nel caso di specie, alla luce delle illustrate risultanze della CTU nonché delle conclusioni raggiunte, il riferimento, nella citata missiva, ad una condotta illecita ed indebita appare configurare quella lesione all’onore e alla reputazione del convenuto tra i consociati, attesa l’attribuzione di una condotta non conforme ai requisiti propri del vivere civile e del rispetto delle regole giuridicamente vigenti.
Lo stesso è a dirsi in relazione alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la lesione dell’onorabilità del Sig. A. in relazione alla questione dell’assegno di euro 785,00, versato dall’attrice.
Sul punto, deve evidenziarsi che nella comunicazione dell’allora procuratore della Sig.ra F., in data 29 marzo 2016, indirizzata al Condominio Via (omissis), si dava atto della corresponsione, da parte dell’attrice, dell’assegno di euro 785,00 al convenuto con causale rifacimento marciapiede e spese amministrative generali, e delle successive verifiche effettuate, da cui emergeva come il titolo in questione non era stato girato sul conto condominiale, ma destinate al pagamento delle bollette relative all’uso irrigazione dei giardini privati; sul punto, deve però rilevarsi, come da documentazione in atti, che il bilancio del condominio per il periodo dal 22 febbraio 2015 al 30 dicembre 2016, presentato all’assemblea del 29 maggio 2017 per l’approvazione, riporta espressamente, fra le entrate, le anticipazioni “S., F.” per euro 785,00.
Ne consegue come anche in questo caso debba ritenersi sussistente la lesione dell’onorabilità del convenuto, in conseguenza dell’avvenuta attribuzione di un’indebita appropriazione, da parte di quest’ultimo, di una somma destinata a scopi comuni e in realtà poi inserita nel bilancio condominiale.
Chiarito ciò, ai fini della liquidazione del danno subito, appare congrua determinare, in via equitativa, la somma complessiva di euro 1.000,00, pari ad euro 500,00 ciascuna per le lesioni all’onorabilità subite dal convenuto in conseguenza della condotta attorea, e ciò sia avuto riguardo al grado di rilevanza dell’offesa commessa, per come emergente dalle citate comunicazioni, sia al contesto, non solo condominiale, ma anche familiare, nel quale le lesioni verificate sono andate ad inserirsi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, in parziale accoglimento delle domande attoree, deve dichiararsi il diritto dell’attrice al distacco del proprio appartamento dal contatore generale, previa esecuzione degli interventi necessari a tal fine per come indicati dal CTU nella depositata relazione; le domande attoree devono invece, per il resto, essere rigettate.
In parziale accoglimento delle formulate domande riconvenzionali, la Sig.ra F. deve invece essere condannata al pagamento, in favore del Sig. A., della complessiva somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, dovendo invece rigettarsi la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna al risarcimento di euro 500,00.
Deve infine essere rigettata la formulata domanda ex art. 96 c.p.c., attesa la parziale soccombenza di parte convenuta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca di entrambe le parti, vengono compensate per due terzi, ponendosi il rimanente terzo a carico dell’attrice ed in favore del convenuto; le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) In parziale accoglimento delle domande attrici, dichiara il diritto dell’attrice F. al distacco del proprio appartamento dal contatore generale, previa esecuzione degli interventi necessari a tal fine per come indicati dal CTU;
II) Rigetta per il resto le domande attrici;
III) In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali formulate, condanna la Sig.ra F. al pagamento, in favore del Sig. A., della complessiva somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali sino al saldo;
IV) Rigetta per il resto le avanzate domande riconvenzionali;
V) Compensa per due terzi le spese di lite fra le parti e condanna parte attrice al pagamento del rimanente terzo in favore del convenuto, terzo liquidato in complessivi euro 1.550,00, di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase istruttoria ed euro 500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge;
VI) Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.