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20 giugno 2023
Crisi di impresa e insolvenza
Accollo esterno liberatorio: l’art. 1274, co. 2, c.c. non può essere interpretato analogicamente facendo ricorso alle norme della Legge fallimentare
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si sofferma, per la prima volta, sulla nozione di insolvenza utilizzata dall'art. 1274, co. 2, c.c. in relazione all'accollo esterno liberatorio, fornendo gli indirizzi operativi per una sua interpretazione secondo i criteri di correttezza e buona fede.
Operativamente, la nozione di stato di insolvenza dell'accollante non può esser ricavata analogicamente dagli artt. 5 e 67 della Legge fallimentare per differenza di ratio, bensì dall'art. 1186 c.c. sulla “decadenza del termine”.
di Avv. Andrea Greco
Il caso
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La complessa vicenda in oggetto può essere così sintetizzata. Il fallimento della società Alpha conveniva in giudizio l'originaria debitrice Gamma, giacché l'accollante società Beta (dichiarata anch'essa... |
La lente dell'autore
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Operativamente è utile riprendere il principio di diritto reso dalla... |
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza (ud. 24 maggio 2023) 16 giugno 2023, n. 17362
Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell'8.2.2010 il Fallimento della I. S.P.A. (società controllata dalla M. S.P.A. dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 28.6.2006) oltre ad avanzare altre domande, assumendo che all'epoca (15.3.2004) dell'accollo esterno liberatorio da parte della 3 L...