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20 giugno 2023
Crisi di impresa e insolvenza
Accollo esterno liberatorio: l’art. 1274, co. 2, c.c. non può essere interpretato analogicamente facendo ricorso alle norme della Legge fallimentare
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si sofferma, per la prima volta, sulla nozione di insolvenza utilizzata dall'art. 1274, co. 2, c.c. in relazione all'accollo esterno liberatorio, fornendo gli indirizzi operativi per una sua interpretazione secondo i criteri di correttezza e buona fede.
Operativamente, la nozione di stato di insolvenza dell'accollante non può esser ricavata analogicamente dagli artt. 5 e 67 della Legge fallimentare per differenza di ratio, bensì dall'art. 1186 c.c. sulla “decadenza del termine”.
di Avv. Andrea Greco
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