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7 luglio 2023
Civile e processo
Non è improcedibile il ricorso se la sentenza manca di conformità
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatagli ex art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 82/2005.
di Avv. Maurizio Reale
Il caso

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A seguito di ricorso per cassazione, il Collegio preliminarmente rileva che parte ricorrente ha depositato copia cartacea della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, che essa stessa afferma essere stata effettuata nei suoi confronti da parte degli appellanti...

Il diritto

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Il Collegio passa quindi in rassegna il contenuto della sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019 delle Sezioni Unite della Corte, evidenziandone i...

La lente dell'autore

 

La decisione in questione appare non solo condivisibile ma anche caratterizzata dal buon senso soprattutto quando il Collegio, nel riprendere e ripercorrere i contenuti delle Sezioni Unite con la decisione 8312 del 2019, fa espresso riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi all'art. 23 comma 2 il quale così recita:

«Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo» .

Sotto il profilo storico non posso non evidenziare e ricordare che con la decisione delle SS.UU. n 8312 del 2019, si chiudeva un ciclo durante almeno due anni, nei quali centinaia e centinaia erano stati i ricorsi per cassazione dichiarati improcedibili, ai...

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