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17 luglio 2023
Penale e processo
Scioglimento del cumulo per accesso ai benefici penitenziari e criterio moderatore dei 30 anni: per il reato ostativo si considera l’entità originaria della pena
In presenza di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di trent'anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua misura originaria.
di Avv. Carmelo Minnella
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