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24 luglio 2023
Civile e processo
Quando la procura speciale per ricorrere in Cassazione è nulla e si può condannare l’avvocato a pagare le spese processuali?
Non scrivere bene una procura speciale per proporre ricorso per cassazione può costare caro all'avvocato portando all'inammissibilità del ricorso e potendo avere ulteriori conseguenze pregiudizievoli potendo lo stesso avvocato essere condannato a rifondere in proprio le spese processuali della controparte e il doppio del contributo unificato.
di Avv. Fabio Valerini
Il caso

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Sebbene il tema della procura speciale in Cassazione costituisca un argomento da sempre molto dibattuto nella giurisprudenza di legittimità (ma, in verità, recentemente anche nella giurisprudenza amministrativa), nell'ultimo periodo il tema è tornato di attualità per effetto di alcuni orientamenti della Suprema Corte sulle condizioni di validità delle procure speciali (attualmente rimesse alla decisione delle Sezioni Unite).

Un tema molto delicato che si presta a diverse letture: da una parte c'è chi rimprovera alla Suprema Corte un orientamento, per così dire, formalistico che consente la definizione in rito di molti processi (ad esempio come avvenuto per le modalità dell'autentica delle date di rilascio delle procure nei giudizi sulla protezione internazionale) per garantire di smaltire i numeri dell'arretrato. 

Dall'altra parte c'è chi osserva che è anche vero che, dopo decenni di giurisprudenza sui requisiti che devono sussistere per la validità di una procura, in molti casi i testi predisposti dagli avvocati (peraltro cassazionisti) non soddisfano i requisiti richiesti prestandosi a dubbi interpretativi.

Peraltro, il tema è anche molto pericoloso perché – anche dopo la riforma Cartabia – al giudizio di cassazione non si applica l'art. 182 c.p.c. che consentirebbe di sanare anche la mancanza della procura.

Anzi, a dire il vero, la riforma Cartabia ha previsto un procedimento accelerato ove l'avvocato che voglia insistere nel chiedere la decisione della causa al posto della meno onerosa rinuncia, deve munirsi di una nuova procura alle liti (e, quindi, non deve perdere di vista il cliente o eventualmente gli eredi).

Ecco che in questo contesto assume particolare importanza l'ordinanza del 18 luglio 2023, n. 20896 che ha enunciato un principio di diritto sui requisiti della procura speciale in un certo senso tutelante l'avvocato perché, come vedremo, se applicato, limita i casi in cui una procura alle liti possa non essere ritenuta speciale per la proposizione di quel certo ricorso.

Il diritto

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Nel caso di specie era accaduto che l'avvocato del controricorrente avesse sollevato un'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per nullità della relativa procura specialeex art. 365 c.p.c.

Secondo il controricorrente la procura alle liti era contenuta in un atto separato notificato per via telematica contestualmente al ricorso per cassazione ma risultava priva dei requisiti di validità normativamente previsti.

E ciò alla luce dell'art. 365 c.p.c. a tenore del quale «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale».

Ma qual è stato il testo della procura allegata per il ricorso per cassazione?

Secondo quel che emerge dall'ordinanza – che è bene riportare per intero stante l'importanza in fatto della questione – «si trattava di una procura alle liti con le seguenti caratteristiche: essa è rilasciata su altro foglio rispetto a quelli che contengono il ricorso. Il testo di quest'ultimo si conclude alla pagina numero 28 (numerata come le precedenti, a partire dalla pagina 1 che reca l'intestazione; le pagine scritte si trovano solo sul fronte del foglio, mentre il retro è bianco). Il foglio che contiene il testo della procura è il ventinovesimo, ma non è numerato, è privo di indicazione della data. Il foglio è congiunto al testo del ricorso attraverso punte di spillatrice. La scrittura è la seguente: «Procura speciale alle liti [accapo] Nomino e costituisco, quale difensore e procuratore, per il presente giudizio, anche nell'eventuale fase di gravame e di esecuzione, in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv. [...], del Foro di […], al quale conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare procuratori, anche quali sostituti processuali, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, riassumere e proseguire giudizio, nonché ad incassare».

La lente dell'autore

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Orbene, per la seconda sezione l'eccezione è apparsa fondata poiché in essa vi era né il riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, né la data, né l'indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato, né la proposizione esplicita del potere di proporre ricorso per cassazione.

E ciò valorizzando – ponendosi in continuità – con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36057 del 2022 che avevano valorizzato la collocazione topografica della procura e il principio di conservazione degli atti giuridiciexart. 159 c.p.c. ritenendo che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione (ne avevamo scritto nel Sotto la lente del 12 dicembre 2022).

Alla luce di quel precedente la seconda sezione si interroga «se vi è ancora spazio per dichiarare la nullità di un atto di conferimento di poteri processuali a un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti e «collocato topograficamente» (a margine, in calce, ovvero congiunto su supporto cartaceo o digitale) accanto al (file del) testo di un ricorso in cassazione?»

La risposta è che dipende dal significato che si vuole dare all'espressione non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione” tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Per la seconda sezione, il principio di diritto che deve guidare la valutazione della procura alle liti, in continuità con le Sezioni Unite, è quello secondo cui «la nullità della procura speciale per proporre ricorso per cassazione è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze

  1. riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito;
  2. mancanza della indicazione della data
  3. mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; 
  4. mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione».

Infine, un'ultima notazione: secondo la seconda sezione in un caso come questo (di nullità della procura) scatta la regola per cui la condanna al pagamento delle spese processuali a favore della controparte e al pagamento del doppio del contributo unificato è pronunciata nei confronti dell'avvocato che ne risponde personalmente.

Qui, a mio avviso, la seconda sezione ha fatto un passaggio ulteriore poiché la Suprema Corte condanna l'avvocato personalmente quando la procura è inesistente oppure quando è inesistente il soggetto che ha sottoscritto la procura (o diverso dal soggetto legittimato).

Quindi, per porsi in continuità con quegli orientamenti, il passaggio argomentativo necessario è che la procura speciale nulla sia insistente (quantomeno ai fini della condanna)?

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