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1 agosto 2023
Civile e processo
Nullità della procura per illeggibilità della firma: è onere della parte attivarsi per la sanatoria
La nullità della procura alle liti conferita da una società senza indicazione del nome del legale rappresentante con la sua firma illeggibile può essere sanata a condizione che la parte si attivi immediatamente per integrare la documentazione e senza possibilità di applicare il termine di cui all'art. 182 c.p.c. se l'eccezione è stata sollevata dalla controparte.
di Avv. Fabio Valerini
Il caso

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La prima sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23244 del 31 luglio 2023 torna ancora una volta sul delicato tema della procura alle liti affrontando il caso della procura con sottoscrizione illeggibile.

E ciò affrontando gli aspetti che potremmo definire di diritto sostanziale (e, cioè, quando è valida la procura) sia quelli di diritto processuale (e, cioè, come e quando può essere sanata una procura alle liti invalida).

Nel caso di specie, infatti, era accaduto che, nel giudizio di appello, la Corte di appello, in accoglimento dell'eccezione di controparte formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta, avesse dichiarato inammissibile l'appello perché la sottoscrizione in calce alla procura a margine dell'atto di citazione in appello era illeggibile e  il nome del legale rappresentante della società appellante non era indicato nella procura stessa né emergesse dal contenuto dell'atto.

Inoltre – avevano proseguito i giudici di merito  - nonostante l'appellata avesse tempestivamente rilevato tali carenze nella comparsa di costituzione e risposta, l'appellante non aveva indicato il nome della persona che aveva apposto la firma illeggibile, limitandosi a produrre, unitamente alla comparsa conclusionale, la visuracamerale storica della società ma senza indicare, nella predetta comparsa, il nome del legale rappresentante della stessa. 

Quella produzione documentale era stata ritenuta, peraltro, tardiva perché aveva seguito varie udienze dopo la formulazione dell'eccezione da parte della parte convenuta in appello.

Il diritto

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Per quanto riguarda il primo aspetto del complesso tema e, cioè, quello della validità della procura alle liti, la società ricorrente aveva prospettato la tesi secondo cui la Corte di appello avrebbe violato o falsamente applicato gli articoli 83 e 156 c.p.c. per aver dichiarato la nullità della procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello in ragione dell'illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla stessa senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il nome del legale rappresentante della società appellante era desumibile dall'atto stesso e dai documenti di causa. 

Orbene, per la prima sezione in caso di procura rilasciata dal legale rappresentante di una società «la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa».

In questo contesto l'illeggibilità della sottoscrizione è irrilevante «solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ovvero quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese».

Del resto, «la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda … solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore».

La lente dell'autore

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Per quanto riguarda il secondo aspetto del complesso tema e, cioè, quello della sanatoria della procura invalida, la società ricorrente aveva contestato ai giudici di merito di aver errato nel momento in cui, dopo aver rilevato l'illeggibilità della sottoscrizione della procura, non avevano concesso un termine per la rinnovazione della procura stessa ai sensi dell'art. 182 c.p.c..

Sul tema la Suprema Corte ha ricordato come la controparte possa tempestivamente opporre ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. la nullità (relativa) della procura.

Per effetto di quella contestazione, la parte diviene onerata dell'integrazione con la prima replica della lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui essa accede.

Peraltro, non occorre «a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile».

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