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15 settembre 2023
Civile e processo
Quando il terzo pignorato non sa che cosa dichiarare
A seguito dell’apertura del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ante riforma determinato da una erronea dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato, il potere di assegnare il credito spetta soltanto al giudice dell’esecuzione, potendo il giudice della cognizione soltanto accertare il credito senza poter emettere sentenza di condanna.
di Avv. Fabio Valerini
Il caso

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Nel pignoramento presso terzi può talvolta accadere che il debitor debitoris, terzo pignorato, non sappia bene cosa dichiarare per il ricorrere di certe circostanze con conseguenze sull'ulteriore corso del processo.

È proprio questo il tema sollevato dal caso sul quale si è pronunciata la Terza sezione Civile con l'ordinanza n. 26584 del 14 settembre 2023.
Ed infatti, il creditore procedente aveva pignorato presso terzi le somme che il terzo doveva al debitore a seguito di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa a carico del terzo in un'altra procedura.
Il terzo pignorato chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. riferì che le somme non erano ancora state riscosse dal debitore principale e che, senza provvedimento del giudice, le stesse non fossero disponibili essendo vincolate al soddisfacimento dell'originario creditore.
Sulla base del contenuto della dichiarazione il giudice dell'esecuzione ritenne di essere in presenza di una dichiarazione negativa e dispose il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
Il creditore decise, nel frattempo, di azionare il medesimo titolo pignorando nuovamente presso lo stesso debitor debitoris: in questa procedura il Giudice dell'esecuzione assegnò il credito.
Per effetto di quell'assegnazione il Giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo nell'ambito della prima procedura rigettò la domanda di accertamento a spese compensate.
In secondo grado, la Corte di Appello riformò la decisione di prime cure ritenendo che il credito avrebbe dovuto essere assegnato senza che potesse avere rilievo la seconda assegnazione condannando il terzo a pagare.

Il diritto

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La Terza sezione muove dalla constatazione che il contenzioso originato dal caso di specie muove da un equivoco di fondo ingenerato dal terzo pignorato poiché all'atto della dichiarazione di quantità aveva riferito che quel credito non fosse disponibile poiché asseritamente vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione.
Secondo il terzo, infatti, il pagamento delle somme avrebbe dovuto essere da lui effettuato soltanto nelle mani del creditore procedente in quella procedura salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Senonché, per la Suprema Corte una tale dichiarazione è viziata dalla mancata considerazione di una circostanza fondamentale: il credito spettante al creditore (debitore nella procedura che ci interessa) era da considerare quale bene rientrante nel suo patrimonio, alla stessa stregua (tra l'altro) di ogni altro suo credito, e dunque soggetto alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. in favore dei suoi creditori.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità «l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo».

La lente dell'autore

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Chiariti gli effetti soggettivi e temporali dell'ordinanza di assegnazione di un credito nell'ambito di un pignoramento presso terzi, la Suprema Corte ha precisato che la circostanza che il debitor debitoris dovesse adempiere nelle mani del debitore della procedura «non escludeva che il relativo credito potesse essere aggredito in via esecutiva dai creditori di quest'ultimo, ove all'atto del pignoramento esso non fosse stato già estinto»  dal debitor debitoris nei confronti del creditore designato.
Ebbene, nel caso di specie i Giudici del merito, dopo aver accertato la sussistenza originaria del credito pignorato non soltanto non ha dedotto » quanto nel frattempo ottenuto nell'altra procedura, ma ha anche emesso una sentenza di condanna al pagamento delle somme.
Senonché, per la Suprema Corte una simile pronuncia «è in ogni caso da ritenersi preclusa al giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo (avuto riguardo all'assetto ante riforma; quanto a quello successivo, il problema non si pone, perché l'accertamento è demandato allo stesso giudice dell'esecuzione …) in quanto essa si risolve in una inutile e non consentita complicazione procedurale, destinata ad una altrettanto inutile e non consentita proliferazione di titoli esecutivi».

Nel sistema processuale ante riforma, dunque, spetta soltanto al giudice dell'esecuzione, una volta riassunto il processo davanti a lui dopo la definizione di quello di accertamento dell'obbligo del terzo, provvedere all'assegnazione del credito ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. con ordinanza che costituisce essa stessa titolo esecutivo nei confronti del terzo.