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18 settembre 2023
Civile e processo
Improcedibile il ricorso se la sentenza è priva dell’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione
In caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati».
Ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.
di Avv. Maurizio Reale
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