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22 settembre 2023
Penale e processo
Le Sezioni Unite sulla nuova impugnazione “per i soli interessi civili”
Il giudice dell'impugnazione opera il rinvio al giudice civile ai sensi del nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p. nel solo caso in cui la parte civile abbia specificamente individuato il danno e quantificate le somme “agli effetti civili” ai sensi del nuovo art. 78 c.p.p.. Il rinvio al giudice civile, dunque, può operare solo quando la costituzione di parte civile sia avvenuta successivamente al 30 dicembre 2022.
di Avv. Francesco G. Capitani
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