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19 ottobre 2023
Civile e processo
Le insidie processuali dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo
Quando si intende e si può agire per contestare la mancata notificazione della cartella oggetto dell'estratto di ruolo occorre prestare attenzione perché in certi casi l'opposizione recuperatoria deve rispettare termini perentori.
di Avv. Fabio Valerini
Il caso

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La Terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28889 del 18 ottobre 2023 è intervenuta su un tema complesso, ma soprattutto insidioso dal punto di vista processuale: l'opposizione avverso l'estratto di ruolo per contestare la mancata notifica della cartella.
Nel caso di specie, una parte aveva proposto opposizione al Giudice di pace nei confronti del concessionario e del Comune avverso l'estratto del ruolo relativo ad una cartella esattoriale della quale contestava l'avvenuta notificazione e del quale era venuta a conoscenza per aver interrogato gli archivi del concessionario della riscossione.
Nella contumacia del concessionario, il Giudice di pace riteneva inammissibile l'opposizione (perché proposta nei confronti dell'estratto di ruolo) con sentenza, poi confermata sul punto anche dal Giudice di appello seppure con una motivazione differente.
Per i Giudici di appello, infatti, l'opposizione era inammissibile ab origine poiché, prima dell'inizio dell'esecuzione (che avviene con il pignoramento), la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (nel caso di specie dal giorno dell'acquisizione dell'estratto di ruolo).

Il diritto

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Secondo la ricorrente, i Giudici di merito avrebbero violato e/o falsamente applicato gli articoli 615 e 617 cod. proc. civ. anche in relazione all'art. 2697 cod. civ. poiché, in ogni caso, l'opposizione proposta era un'opposizione all'esecuzione dal momento che aveva ad oggetto l'esistenza della notifica dell'atto esattoriale e non riguardando la regolarità formale della notificazione.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha preso le mosse dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021 che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto di ruolo e che si applica, quale ius superveniens, anche a tutti i giudizi pendenti all'entrata in vigore della nuova disposizione poiché plasma l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. dal momento che stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé un bisogno di tutela.
Il che equivale a dire che colui il quale abbia già impugnato l'estratto di ruolo tramite opposizione prima dell'entrata in vigore della legge è onerato di regola dalla dimostrazione del perdurare del proprio interesse ad agire con conseguente persistente ammissibilità della propria azione (anche nel giudizio di legittimità attraverso la documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.).
Tuttavia, l'onere non sussiste quando «l'ammissibilità dell'opposizione, e dunque dell'azione esercitata, sia stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello».
E ciò è proprio quanto era accaduto nel caso deciso dal momento che il giudice di appello aveva escluso l'inammissibilità dell'azione perché proposta avverso il ruolo (in ciò riformando la sentenza di primo grado), affermandola, invece, perché proposta non tempestivamente.
La Terza sezione ha, quindi, inteso confermare il principio di diritto secondo cui in caso «di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse», donde «la inidoneità dello "ius superveniens" a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello».

La lente dell'autore

lenteautore

La seconda questione affrontata dalla Suprema Corte è stata la forma e soprattutto i termini per la proposizione dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo.
Ebbene, per la Terza sezione l'opposizione all'estratto del ruolo non andava proposta, nel caso di specie, come viceversa sosteneva la ricorrente, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ..
E ciò muovendo dal presupposto che «una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale l'indicato soggetto passivo dell'obbligazione sia comunque venuto legittimamente a conoscenza altrimenti e, quindi, non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».
Peraltro, la giurisprudenza ha specificato che deve trattarsi in questi casi di una opposizione recuperatoria.
Ne deriva che:

  1. quando siamo di fronte a un'opposizione soggetta a termini, l'interessato dovrà evidentemente far valere le proprie ragioni impugnandole nella finestra temporale ammessa
  2. quando intende far valere il fatto estintivo quale la prescrizione dalla commissione del fatto facendo valere la mancata notifica del verbale di accertamento solo come mancanza di atti interruttivi dovrà proporre opposizione all'esecuzione (deducibile senza limiti di tempo).
Quest'ultima, infatti, ha precisato la Terza sezione può essere legittimamente azionata «ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo», oppure «per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata».