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2 novembre 2023
Responsabilità civile e assicurazioni
La personalizzazione può essere riconosciuta solamente qualora dal danno alla salute derivino delle conseguenze anomale e del tutto peculiari da dimostrarsi in giudizio
La Corte di Cassazione ribadisce che la personalizzazione dell'importo previsto dalle bareme per il danno alla salute può essere riconosciuta solamente qualora si verifichino conseguenze anomale rispetto al grado di invalidità. Inoltre ha avuto modo di affermare che l'indennizzo erogato dall'INAIL può essere decurtato dal risarcimento del danno solamente con il criterio delle poste identiche.
di Avv. Alessandro Villa
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