Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
24 novembre 2023
Civile e processo
Sezioni Unite: illegittimo il rifiuto di giurisdizione nei confronti delle associazioni di interessi collettivi in merito alle concessioni balneari
L’ipotesi del rifiuto o diniego della giurisdizione si verifica ogniqualvolta le Sezioni Unite accertino che la sentenza impugnata disconosca la tutelabilità in astratto delle posizioni soggettive azionate senza che occorra una formale declaratoria in tal senso da parte del giudice amministrativo di ultimo grado.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

ilcaso

Tizio, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, in vista della scadenza del titolo concessorio del 2020, aveva proposto istanza al fine di conseguire la proroga della concessione fino al 31 dicembre 2033. Nonostante ciò, il Comune respingeva l’istanza. Successivamente, a seguito di ricorso, il TAR accoglieva il ricorso del ricorrente e con l’impugnazione da parte del Comune, il Presidente del Consiglio di Stato, deferiva all’Adunanza Plenaria la soluzione di tre complesse questioni di diritto rilevanti per la decisione. In sintesi, la soluzione ai quesiti, dava atto che le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pubblica Amministrazione.  Inoltre, ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A., deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari. Infine, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso i rispettivi enti amministrativi eccependo l’illegittima estromissione dal giudizio, rinnegando l’orientamento in tema di ammissibilità degli interventi volontari degli enti esponenziali di interessi collettivi.

Il diritto

ildiritto

La principale contestazione e, quindi, la comune doglianza della parte convenuta contro la sentenza impugnata riguardava l'inammissibilità degli interventi da parte della giurisdizione adita tempestivamente, proposti nella fase del giudizio dinanzi all'Adunanza Plenaria (A.P.). Difatti, quest'ultima, dopo avere avuto conoscenza del deferimento su iniziativa del Presidente del Consiglio di Stato di plurime questioni di massima di particolare importanza e in vista dell'enunciazione di principi di diritto volti ad incidere direttamente sugli interessi collettivi e istituzionali dei predetti enti, li aveva estromessi dal giudizio.
Ai fini della comprensione della vicenda, occorre sottolineare i principali aspetti giuridici precisati dalle Sezioni Unite.

Il diniego della giurisdizione
Nel processo amministrativo la legittimazione attiva (e, dunque, l'intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a regole stringenti, essendo necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati. Secondo l'A.P., invece, è preclusa ogni iniziativa giurisdizionale che non si riverberi sugli interessi istituzionalmente perseguiti dall'associazione, sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di giustizia, finalizzate esclusivamente alla tutela di singoli iscritti; per autorizzare l'intervento di un'associazione esponenziale di interessi collettivi occorre, quindi, un interesse concreto ed attuale alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso. Nel caso di specie, secondo l'A.P. «il provvedimento impugnato (che si traduce nel diniego di proroga di una singola concessione demaniale) lede esclusivamente l'interesse del singolo, senza impingere in via immediata sulla finalità istituzionale delle associazioni…». Quanto alle Pubbliche Amministrazioni (Regione) e ai concessionari demaniali intervenienti, secondo l'A.P. trattasi di situazione in cui non vi era il riconoscimento di una situazione che legittimasse questi a intervenire.
Premesso ciò, secondo il Procuratore Generale, la vicenda riguardava la giurisdizione. Invero, a parere del Procuratore,  nel processo amministrativo la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi presuppone che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie; valutazione  non effettuata dal precedente giudice, essendosi l'A.P. limitata ad affermare che «nel caso di specie, il provvedimento impugnato lede esclusivamente l'interesse del singolo, senza impingere in via immediata sulla finalità istituzionale delle associazioni». Non vi sarebbe stata, quindi, una negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, ma una negazione in astratto della situazione giuridica tutelata propria degli enti intervenienti, con conseguente «arretramento rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale». Quindi, in tal caso, i giudici delle Sezioni Unite hanno ritenuto che nella specie non era configurabile un mero ed incensurabile error in procedendo, ma un diniego o rifiuto di giurisdizione per avere la sentenza impugnata negato agli enti ricorrenti la legittimazione ad intervenire nel giudizio, sulla base non di specifici e concreti impedimenti processuali.

La legittimazione ad agire
Le Sezioni Unite hanno preso atto del diretto collegamento della legittimazione ad agire con la situazione giuridica sostanziale fatta valere dal ricorrente (o interveniente), giungendo ad affermare che il rapporto tra processo amministrativo e posizione sostanziale fatta valere (interesse legittimo) è di autonomia solo relativa, poiché la sede processuale assume una posizione complementare rispetto a quella sostanziale, svolgendo una funzione di autentica individuazione degli interessi sostanziali meritevoli di tutela. Analogamente, nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione ad agire coincide con la titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo, anche quando si tratti di interessi (legittimi) collettivi di determinate collettività e categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati ad agire e intervenire in giudizio.

La configurabilità dell'interesse legittimo
La questione concernente la configurabilità o meno di un interesse (legittimo) suscettibile di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo integra un problema di giurisdizione, in quanto attiene ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice e, pertanto, è deducibile con ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell'articolo 362 cod. proc. civ. Difatti, inerisce al giudizio sulla giurisdizione, spettante alle Sezioni Unite, stabilire se la pretesa sostanziale azionata assurga al rango di interesse giuridicamente rilevante (legittimo) o consista in un interesse di mero fatto non differenziato e non giustiziabile. Nel primo caso è configurabile la giurisdizione amministrativa se la posizione sostanziale dedotta sia effettivamente considerata dall'ordinamento come interesse legittimo; nell'altro caso si ha difetto assoluto di giurisdizione, mancando in astratto la giustiziabilità della posizione fatta valere. Ed allora, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 111, comma 8, Cost..

La tutela giurisdizionale degli interessi legittimi collettivi affidata agli enti associativi esponenziali
Il costante l'orientamento che ammette la loro legittimazione attiva a intervenire nel processo amministrativo (anche in appello) alle condizioni che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione.

Il giudizio delle Sezioni Unite sull'estromissione
Alla luce delle considerazioni esposte, ritengono le Sezioni Unite che le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata per estromettere dal giudizio tutti gli interventi in causa, rivelino un diniego in astratto della tutela giurisdizionale connessa al rango dell'interesse sostanziale (legittimo) fatto valere dagli enti ricorrenti, con l'effetto di degradarlo a interesse di mero fatto non giustiziabile.  Nella sentenza impugnata era stata omessa qualsiasi valutazione degli statuti delle associazioni ricorrenti, i cui interventi erano stati globalmente dichiarati inammissibili, con conseguente loro estromissione dal giudizio, al pari degli interventi di altre associazioni ed enti eterogenei, anche istituzionali, come la Regione.

In conclusione, a parere dei giudici di legittimità, si è trattato di un diniego o rifiuto della tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducevano a negare anche la giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto. La sentenza impugnata, di conseguenza, è stata ritenuta affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato sotto il profilo dell'arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo.

La lente dell'autore

lenteautore

La sentenza in esame offre ulteriori spunti argomentativi sulla legittimazione delle associazioni di categoria. Difatti, nella vicenda analizzata dalle Sezioni Unite, le menzionate associazioni erano state ritenute prive di «un interesse concreto ed attuale alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso» che traducendosi nel diniego di proroga di una singola concessione demaniale, ledeva esclusivamente l’interesse del singolo, senza impingere in via immediata sulla finalità delle associazioni.  In tal modo, la sentenza aveva, in sostanza, precluso l’accesso alla giurisdizione delle predette associazioni che avevano fatto valere, in quanto tali, un interesse (anche) proprio e diverso da quello individuale del destinatario del provvedimento negativo (vittoriosamente impugnato dinanzi al TAR), con il quale le associazioni condividevano l’interesse – coltivato nel giudizio di appello introdotto dal Comune– alla conferma della sentenza di primo grado; da qui l’evidente collegamento della loro posizione giuridica con quella fatta valere dal concessionario impugnante il provvedimento amministrativo di diniego della proroga. Avere escluso pregiudizialmente tutte le associazioni e gli enti dalla partecipazione alla fase del giudizio dinanzi all’A.P., che era la sede nella quale sarebbero stati enunciati principi sostanzialmente normativi e vincolanti per i giudici e anche per le amministrazioni pubbliche, è sintomo (secondo le Sezioni Unite) «di diniego o arretramento della giurisdizione in controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo». Analoghe considerazioni valgono per la Regione, ugualmente estromessa dal giudizio per essere il suo intervento stato dichiarato inammissibile. La sua posizione, difatti, non era stata specificamente presa in considerazione nella sentenza.