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27 novembre 2023
Penale e processo
Il mutamento del regime di procedibilità non può essere dedotto se il ricorso per cassazione è inammissibile e, in ogni caso, se c’è stato il concordato
La Suprema Corte ribadisce che, con riferimento ai reati perseguibili a querela, per effetto della riforma Cartabia ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte per talune ipotesi di reato, introdotta dalla novella, possa prevalere sul “giudicato sostanziale”, determinatosi a seguito della inidoneità del ricorso inammissibile ad instaurare un valido rapporto processuale. In ogni caso, se il giudizio di secondo grado si sia concluso col concordato in appello, qualora per altri motivi si superi il difficile vaglio di ammissibilità, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione del concordato, non potendo pertanto rientrare in gioco per tali capi oggetto dell'accordo la più favorevole disciplina sulla perseguibilità.
di Avv. Carmelo Minnella
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