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20 febbraio 2024
Privacy
Codice della strada e dispositivi di controllo: dopo Fleximan arriva il Garante Privacy
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali lo schema di decreto relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento del Codice della strada. Rilevata la ricezione delle osservazioni fornite dalla stessa Autorità in sede di istruttoria, il Garante ha espresso il proprio parere favorevole.
di Compliance & Privacy Specialist Marco Miglietta
Il caso

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali lo schema di decreto relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento del Codice della strada.

Il diritto

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Lo schema di decreto oggetto del parere del Garante stabilisce, nello specifico, le nuove modalità di collocazione e d'uso dei dispositivi, postazioni di controllo e sistemi di misurazione della velocità dei veicoli, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), che si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione che a quelli già esistenti.

In sede di emissione di parere, il Garante ha sottolineato come lo schema di decreto e il relativo allegato B abbia tenuto conto delle osservazioni fornite dall'Autorità nel corso dell'istruttoria, al fine di rendere conformi, in ossequio al principio di “protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita”, i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

  • la puntualizzazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità;
  • la necessità di regolare i rapporti con i soggetti terzi, affidatari di attività complementari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori ex art. 28 GDPR;
  • la necessità di adottare misure tecniche e organizzative al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, nel rispetto dei principi di “integrità e riservatezza” e di “responsabilizzazione”;
  • la precisazione che i dispositivi e sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati”;
  • la previsione che le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, nel rispetto del principio di “limitazione della finalità”;
  • la definizione dei tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”;
  • la previsione che nella conservazione delle risultanze fotografiche o video devono essere adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate, nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza”;
  • la precisazione che è consentito l'impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo;

Agli artt. 2, 3 e 4, lo schema di decreto stabilisce infatti che il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione da cui dipende l'organo di polizia stradale che procede all'accertamento e le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo e le modalità di utilizzazione delle postazioni fisse o mobili.

L'Autorità ha inoltre rilevato che i dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità sono impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali; a tal fine il titolare del trattamento assicura, in particolare, che siano rispettati i principi di cui agli articoli 5, 24 e 25 del GDPR e che l'affidamento di specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi (responsabili del trattamento), avvenga previo accordo da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Inoltre, l'allegato B dello schema di decreto, recante le “modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo”, prevede, in particolare, che:

  • è possibile affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, garantendo, in ogni caso, che sia stipulato un accordo sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il soggetto incaricato di effettuare le predette attività, e che i dipendenti operino in qualità di “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento”, ex  art. 29 GDPR;
  • il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
  • le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione della violazione;
  • l'accesso alla documentazione fotografica o dei video deve essere reso disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali e sul diritto di accesso ai dati personali, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli;
  • non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispostivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo se l'apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo.
La lente dell'autore

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Alla luce di quanto sopra, con il provvedimento n. 2 dello scorso 11 gennaio, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del Codice della Strada.