- non è vincolato dal quantum di pena per lo stesso reato in precedenza stabilito a titolo di aumento per la continuazione ex art. 81 c.p.;
- in forza del divieto di “reformatio in peius”, non può stabilire una pena che, per specie e quantità, risulti superiore rispetto a quella del reato più grave prima che intervenisse la sentenza di annullamento;
- in ogni caso, non può mai irrogare una pena che sia inferiore al minimo edittale del reato residuo, altrimenti si configurerebbe una pena illegale.
Con la sentenza n. 9176/2024 la Quarta Sezione della Corte di Cassazione si è occupata dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio nel reato continuato, affrontando anche il tema delicato del rapporto tra illegalità della pena e divieto di reformatio in peius in sede di impugnazione. ... |
La Corte di Cassazione, nel fornire risposta alla questione interpretativa sollevata dal ricorrente, ha subito messo in evidenza che, nel giudizio di merito, vi sono stati plurimi errori in punto di determinazione della... |
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La Corte di Cassazione ha quindi concluso che la pena stabilita in sede di rinvio... |
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza (ud. 31 gennaio 2024) 4 marzo 2024, n. 9176
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. in composizione collegiale del 6 luglio 2020, S.E. è stato ritenuto responsabile dei reati di stalking e violenza sessuale, commessi in Milazzo nell'anno 2017, e,...