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14 maggio 2024
Esecuzione penale e ordinamento penitenziario
Incostituzionale la limitazione alle telefonate tra condannati 4-bis e figli minori se non sussiste il divieto di benefici
La Consulta dichiara l'illegittimità dell'art. 2-quinquies, comma 1, D.L. n. 28/2020 nella parte in cui non prevede dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,». In sostanza, si allinea per i condannati 4-bis non pericolosi la disciplina dei condannati per reati comuni, consentendo una telefonata aggiuntiva al giorno.
di Avv. Carmelo Minnella
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