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25 luglio 2024
Penale e processo
L’impiego del trojan per l’esecuzione di intercettazioni diverse da quelle ambientali: le più recenti riforme normative lo rendono davvero scontato?
Il GUP presso il Tribunale di Taranto ha rigettato l'eccezione difensiva d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e telematiche poiché «non è mai stato messo in dubbio che l'utilizzo del captatore non sia consentito per le ulteriori forme d'intercettazione, tra cui quelle telematiche ex art. 266 bis, cod. proc. pen., laddove la disciplina più restrittiva prevista per le intercettazioni di comunicazioni o conversazione “fra presenti” mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili è giustificata dal fatto che si tratta di modalità più invasiva».
di Avv. Francesco Paolo Garzone
Il caso
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Tratto a giudizio per rispondere (unitamente ad altri) del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 esclusivamente sulla base delle risultanze di intercettazioni di... |
Il diritto
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Risolvendo la questione, il G.U.P. la rigettava: «non è mai stato messo in dubbio – si legge nella sentenza – che l'utilizzo del captatore... |
La lente dell'autore
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La questione appare, a parere dello scrivente, meritevole di maggiore... |