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3 dicembre 2024
Lavoro e previdenza sociale
Il convivente può (e deve) essere caregiver
La Corte di Cassazione si interroga sull'opportunità di estendere il diritto a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 al convivente more uxorio di una persona con disabilità gravi. 
Osservando il sistema famiglia con occhio moderno, la Corte sospende il giudizio sottopostole e, in virtù dell'art. 134 Cost. e dell'art. 23L. n. 87/1953, rimette la questione alla Corte costituzionale affinché verifichi la legittimità dell'art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) con gli artt. 2, 3, 32 Cost., nella sua formulazione antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 105/2022. In altri termini, ci si chiede se sia costituzionalmente accettabile che i conviventi more uxorio non possano fruire del congedo straordinario per l'assistenza al disabile convivente e, così, perché, sino alla recente novella, la norma attenzionata non contemplava tra i beneficiari del congedo i conviventi more uxorio, preferendo invece altri familiari conviventi, quali il coniuge, i genitori (anche adottivi), i figli, i fratelli o le sorelle. 
di Avv. Martina Tonetti
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