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Opposizione
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'articolo 21 del Regolamento privacy, disciplina il "diritto di opposizione", ovvero la possibilità per l'interessato di opporsi, in presenza di specifiche condizioni, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Presupposti per l'opposizione
L'interessato può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento:
- lettera e): trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- lettera f): trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
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