
A cura del Centro studi fiscale Seac
Il Regolamento UE 2016/679 prevede espressamente la figura del responsabile del trattamento, definito all'articolo 4 n. 8) come il soggetto esterno all'organizzazione del titolare che tratta i dati personali per conto di quest'ultimo.
Tale definizione riprende il concetto di responsabile "esterno" del trattamento, derivato per interpretazione dottrinale dagli artt. 4, comma 1, punto g), e 29 del "vecchio" Codice Privacy (
Il responsabile del trattamento può qualificarsi come:
- persona fisica;
- persona giuridica;
- autorità pubblica;
- servizio;
- altro organismo (ente, associazione od organismo).
ATTENZIONE: Non si confonda la figura del responsabile del trattamento con la figura del "responsabile della protezione dei dati" (DPO), delineata dagli art. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Il DPO è un esperto in materia di privacy che funge da consulente del titolare e del responsabile del trattamento, cui spetta, tra gli altri, il compito di verificare la corretta applicazione della normativa da parte del titolare o del responsabile. |
L'articolo 28, paragrafo 1, Regolamento privacy, dispone che:
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"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato". |