
A cura del Centro studi fiscale Seac
Il titolare del trattamento è il soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali. La disciplina privacy europea ha introdotto, inoltre, la figura del contitolare del trattamento.
In base a quanto previsto dall'articolo 4, n. 7), Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento è:
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"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri." |
ATTENZIONE: Non necessariamente deve esservi un unico titolare del trattamento: il trattamento dei dati può essere effettuato da più titolari, ciascuno dei quali dedicato ad un determinato ambito; in ogni caso tutti i titolari del trattamento sono tenuti al rispetto della normativa in materia di privacy. |
IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Con Circolare 13 novembre 1997, n. 291/S il Garante della privacy aveva fornito chiarimenti in merito all'identificazione della figura del titolare del trattamento, sottolineando che:
- se il trattamento è effettuato nell'ambito di una persona giuridica, di una pubblica amministrazione o di un altro organismo, il "titolare" è l'entità nel suo complesso (ad esempio, la società, l'ente pubblico, l'associazione, ecc.) e non una delle persone fisiche che operano nella relativa struttura (ad esempio, l'amministratore delegato, il ministro, il direttore generale, il presidente, il legale rappresentante, ecc.);
- gli enti, persone giuridiche e Pubbliche Amministrazioni articolate in direzioni generali o in sedi centrali, decentrate o periferiche (ad esempio, servizi, dipartimenti, aree anche geografiche, ecc.), sono "titolari" nel loro complesso dei trattamenti. Tuttavia:
"se la singola direzione generale o area esercita, tramite i propri organi, un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità dei trattamenti effettuati nel proprio ambito, non condizionato da scelte effettuate a livello centrale o di vertice, la medesima direzione o area potrebbe essere considerata come titolare dei trattamenti (ovvero, a seconda dei casi, come contitolare, assieme al Ministero)".