A cura del Centro studi fiscale Seac
L'art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016:
- definisce, in via generale, il trattamento dei dati;
- individua, rispettivamente, la limitazione di trattamento e due tipologie particolari di trattamento, ovvero la profilazione e la pseudonimizzazione;
- individua il "trattamento transfrontaliero".
Tali operazioni devono essere compiute secondo i principi definiti nei successivi articoli 5, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento privacy.
L'art. 4, n. 2) definisce il trattamento come qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali.
Le operazioni la cui effettuazione è considerata trattamento dei dati sono le seguenti:
raccolta |
registrazione |
organizzazione |
strutturazione |
conservazione |
adattamento |
modifica |
estrazione |
consultazione |
comunicazione mediante trasmissione |
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione |
raffronto |
uso |
interconnessione |
limitazione |
cancellazione |
distruzione |
LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO
La limitazione di trattamento è definita dall'art. 4, n. 3) come il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.
L'interessato ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle seguenti ipotesi (art. 18 del Regolamento):
- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento (articolo 21, paragrafo 1) in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Se il trattamento è limitato, i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
ATTENZIONE: La limitazione del trattamento, secondo il Considerando (67) può consistere tra l'altro:
Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato. |
PROFILAZIONE
L'articolo 4, n. 4) definisce "profilazione" qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali mediante la quale sono valutati determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevederne i seguenti aspetti:
- il rendimento professionale,
- la situazione economica,
- la salute,
- le preferenze personali,
- gli interessi,
- l'affidabilità,
- il comportamento,
- l'ubicazione o gli spostamenti.
Il Considerando (24) evidenzia che:
- per stabilire se un'attività di trattamento si può qualificare come "profilazione", può essere opportuno anche verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, con successivo ricorso a tecniche che permettano di analizzarne o prevederne preferenze, comportamenti e posizioni personali;
- dovrebbe essere soggetta al Regolamento europeo anche la profilazione dei comportamenti di interessati nell'Unione Europea, anche se eseguita da un titolare/responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione Europea.