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Criteri di valutazione del rischio

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il Legislatore ha introdotto un “approccio basato sul rischio”, istituendo un quadro normativo ove gli obblighi di adeguata verifica dei clienti vengono diversamente modulati, sotto il profilo della frequenza e dell'estensione, in funzione del grado di rischio di riciclaggio che caratterizza il cliente o la tipologia di rapporto/prestazione/prodotto/operazione di cui si tratta.

attenzione

A seconda del grado di rischio rilevato, i soggetti obbligati adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modalità:

  1. ordinaria;
  2. semplificata;
  3. rafforzata.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, il CNDCEC ha adottato la Regola Tecnica n. 2, mediante la quale ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.

L'iter descritto dalla Regola Tecnica n. 2, funzionale all'individuazione della tipologia di adeguata verifica da adottare in concreto - ordinaria, semplificata o rafforzata -, comprende le seguenti fasi:

  1. valutazione del rischio inerente, definito come “il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti”;
  2. valutazione del rischio specifico, legato al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa;
  3. determinazione del rischio effettivo sulla base di una valutazione congiunta del rischio inerente e del rischio specifico.
Il rischio inerente

Il CNDCEC ha classificato le attività professionali in base al relativo livello di rischio inerente, suddividendole in attività:

  • a rischio non significativo;
  • a rischio poco significativo;
  • a rischio abbastanza significativo;
  • a rischio molto significativo.

ATTIVITÀ A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

Tra le attività a rischio non significativo vi sono:

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