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Le attività richieste

A cura del Centro studi fiscale Seac

Come disposto nell'art. 18, D.Lgs. n. 231/2007 il primo obbligo imposto ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare un'adeguata verifica della clientela.

Tale obbligo si traduce nelle seguenti attività:

  1. identificazione del cliente e verifica dell'identità dello stesso;
  2. identificazione del titolare effettivo e verifica dell'identità dello stesso;
  3. ottenere informazioni sullo scopo e la natura previste dal rapporto continuativo o dalla prestazione;
  4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione.
Operazioni soggette a verifica

Ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 231/2007, l'obbligo dell'adeguata verifica della clientela scatta nei seguenti casi:

  • instaurazione di un rapporto continuativo; secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera ll), per "rapporto continuativo" si intende "un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione";
  • conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; l'articolo 1, comma 1, lettera ag), definisce la "prestazione professionale" come una "prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata";
  • in presenza di una prestazione occasionale, disposta dal cliente:
    • che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
    • ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore ad € 1.000.

OPERAZIONI FRAZIONATE

Per l'individuazione del limite di € 15.000 devono essere considerate anche le c.d. "operazioni frazionate".

Con tale termine si intende un'operazione:

  • unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a € 15.000; ma
  • posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente di valore non superiore a tale limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

    attenzione

    Va sottolineato che resta ferma la sussistenza dell'operazione frazionata nel caso in cui ricorrano elementi per ritenerla tale.

Regole per la corretta identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

L'art. 18, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 231/2007 prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuino attraverso l'identificazione e la verifica dell'identità:

  • del cliente e dell'eventuale esecutore;
  • del titolare effettivo.
Chiamati ad effettuare l'identificazione sono i c.d. soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, individuati dall'art. 3, D.Lgs. n. 231/2007.

attenzione

A questi ultimi è consentito assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela anche attraverso propri dipendenti o collaboratori. A tal fine, è necessario formalizzare per iscritto la delega conferita, con accettazione da parte del delegato.

QUANDO EFFETTUARE L'IDENTIFICAZIONE

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo deve essere effettuata prima:
  • dell'instaurazione del rapporto continuativo;
  • del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;
  • dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, l'identificazione può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò sia necessario per consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

La verifica dell'identità, tuttavia, deve essere effettuata entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto/conferimento dell'incarico; decorso tale termine, nel caso in cui vi sia l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, il soggetto obbligato deve astenersi dall'instaurare/eseguire/proseguire il rapporto, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

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