A cura del Centro studi fiscale Seac
Una volta appurata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, il soggetto obbligato deve individuare le modalità attraverso le quali adempiervi.
I soggetti obbligati, infatti, possono assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modalità:
- ordinaria (Titolo II, Capo I - Sezione I,
D.Lgs. n. 231/2007 ); - semplificata (Titolo II, Capo I - Sezione II,
D.Lgs. n. 231/2007 ); - rafforzata (Titolo II, Capo I - Sezione II,
D.Lgs. n. 231/2007 ).
Alla concreta individuazione della tipologia di adeguata verifica da adottare - ordinaria, semplificata o rafforzata - si perviene mediante la determinazione del grado di rischio effettivo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, al quale il soggetto obbligato è esposto nell'esercizio dell'attività richiesta dal cliente. |
L'adeguata verifica ordinaria è la tipologia che viene realizzata nella maggior parte dei casi.
Gli adempimenti da assolvere sono i seguenti:
- identificare e verificare l'identità del cliente; tale attività deve essere compiuta prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è stato conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.
- identificare e verificare l'identità del titolare effettivo;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione;
- svolgere un controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività dello stesso, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
Secondo quanto previsto dall'
- dell'estensione degli adempimenti;
- della frequenza degli adempimenti.
Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate, i soggetti obbligati valutano il rischio in concreto rilevato tenendo conto degli indici di basso rischio, individuati dall'
- tipologie della clientela;
- tipologie di prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione;
- aree geografiche.
Le Autorità di vigilanza del settore e gli Organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare quelli sopra elencati. |