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Criteri generali

A cura del Centro studi fiscale Seac

Una volta appurata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, il soggetto obbligato deve individuare le modalità attraverso le quali adempiervi.

I soggetti obbligati, infatti, possono assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modalità:

attenzione

Alla concreta individuazione della tipologia di adeguata verifica da adottare - ordinaria, semplificata o rafforzata - si perviene mediante la determinazione del grado di rischio effettivo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, al quale il soggetto obbligato è esposto nell'esercizio dell'attività richiesta dal cliente.

Adeguata verifica ordinaria

L'adeguata verifica ordinaria è la tipologia che viene realizzata nella maggior parte dei casi.

Gli adempimenti da assolvere sono i seguenti:

  • identificare e verificare l'identità del cliente; tale attività deve essere compiuta prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è stato conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.
  • identificare e verificare l'identità del titolare effettivo;
  • ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione;
  • svolgere un controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività dello stesso, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
Adeguata verifica semplificata

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. n. 231/2007, in caso di basso rischio di riciclaggio è possibile applicare misure di adeguata verifica semplificata, sotto il profilo:

  • dell'estensione degli adempimenti;
  • della frequenza degli adempimenti.

Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate, i soggetti obbligati valutano il rischio in concreto rilevato tenendo conto degli indici di basso rischio, individuati dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 231/2007 e collegati ai seguenti fattori:

  • tipologie della clientela;
  • tipologie di prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione;
  • aree geografiche.

attenzione

Le Autorità di vigilanza del settore e gli Organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare quelli sopra elencati.

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