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Canone concordato

A cura del Centro studi fiscale Seac

"In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto [...], ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative".

L'iter per la determinazione dei parametri oggettivi per la definizione del valore del canone, della durata del contratto e di altre condizioni generali a cui i locatori e conduttori devono attenersi in caso di stipula di contratti convenzionati, è caratterizzato da due passi fondamentali:

  • un accordo a livello nazionale;
  • un accordo di recepimento a livello locale.
La convenzione nazionale

Ogni tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore della Legge di riforma delle locazioni, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori più rappresentative, per stipulare la convenzione nazionale di cui all'art. 4, Legge n. 431/98; detta convenzione viene inserita in un apposito Decreto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Qualora invece non venga raggiunto un accordo tra le parti, lo stesso Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa i criteri generali da utilizzarsi nella stipula dei contratti in esame; in questo caso, constatata da parte del Ministero la mancanza di accordo, il Decreto deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di convocazione.

In sede di prima applicazione, la Convenzione nazionale era stata stipulata in data 8 dicembre 1998 e successivamente recepita dal D.M. 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67.

Successivamente è stato approvato il Decreto interministeriale 30 dicembre 2002, pubblicato sul S.O. n. 59 alla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2003, n. 85, ed entrato in vigore il 26 aprile 2003.

attenzione

La Convenzione nazionale attualmente in vigore è stata recepita dal Decreto 16 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2017, n. 62.

La convenzione locale

Entro 60 giorni dall'emanazione del Decreto di cui sopra, i Comuni, anche in forma associata, convocano le organizzazioni più rappresentative a livello locale, per approvare un accordo che definisca, sulla base dei principi generali enunciati nello stesso Decreto, i contratti-tipo che proprietari e conduttori possono utilizzare per il loro rapporto di locazione.

Per espressa previsione normativa, gli accordi via via definiti dalle organizzazioni devono essere depositati, a cura delle stesse, presso ogni Comune dell'area territoriale interessata.

Il Decreto 16 gennaio 2017, all'art. 7, comma 4, ha previsto quanto segue:

"Fino all'adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti."

Decreto "suppletivo" in assenza di convenzione locale
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