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Garanzie nel contratto

A cura del Centro studi fiscale Seac

Generalmente, all'atto di stipula di un nuovo contratto di locazione, il locatore richiede al conduttore il versamento di una somma di denaro a titolo di garanzia contro possibili danni arrecati all'immobile locato.
In sostanza si tratta del versamento di una cauzione, meglio noto come deposito cauzionale, che trova applicazione sia nei contratti di locazione ad uso abitativo sia nei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo (o commerciali).

ATTENZIONE: Per legge la somma versata a titolo di deposito cauzionale non può essere di importo superiore a 3 mensilità del canone pattuito ed è produttiva di interessi legali.

La garanzia del risarcimento del danno prodotto dal conduttore può essere ottenuta dal locatore anche in forma diversa dal deposito cauzionale. Al fine di non corrispondere gli interessi legali, soprattutto nell'ambito delle locazioni ad uso diverso, il locatore può ricorrere ad altre forme di garanzia, quali, ad esempio, la fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa o il libretto di risparmio.

Differenza tra deposito cauzionale e caparra confirmatoria

Nel caso in cui le parti vogliano garantire il pagamento dei canoni o altri adempimenti previsti dal contratto, è opportuno inserire una specifica clausola di caparra confirmatoria (art. 1385, C.c.) o formulare in modo più ampio la clausola relativa al deposito cauzionale in modo che anche questa comprenda gli effetti di cui all'art. 1385, C.c.
I due istituti in questione hanno infatti natura e scopi autonomi come chiarito dalla Sentenza della Corte di Cassazione 4 marzo 2004, n. 4411.
In particolare la Suprema Corte ha precisato che "la cauzione consiste nella consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante. La funzione è quella propria della garanzia, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma o sul valore delle cose, ove il cauzionante abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso".
Diversamente, la caparra confirmatoria (art. 1385, C.c.) "assume invece la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento - secondo il meccanismo della ritenzione della caparra o della esazione del doppio di essa -, qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il diritto di recesso".

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