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Locazioni Aspetti civilistici - Locazioni ad uso abitativo
Transitorio per studenti

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 5, comma 2, Legge n. 431/98, prevede che:

"In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis".

Insieme ai contratti transitori, il Legislatore regolamenta dunque una specifica tipologia di contratto volta a rispondere alle esigenze abitative di studenti che si spostano dal proprio Comune di residenza per motivi di studio.

Due sono le condizioni fondamentali per cui, a norma dell'art. 3, Decreto 16 gennaio 2017, è possibile ricorrere alla tipologia di contratto in esame:

1. lo studente deve avere la residenza in un Comune diverso rispetto a quello in cui frequenta l'università o un corso di formazione post laurea (detta condizione va espressa nel contratto);

2. il Comune in cui è posto l'immobile che si intende locare deve essere sede di università o di corsi universitari distaccati, ovvero un Comune limitrofo.

Una delle particolarità del contratto per studenti sta nella possibilità che lo stesso venga sottoscritto:

  • da un singolo studente;
  • da una pluralità di studenti;
  • dalle aziende per il diritto allo studio.
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