A cura del Centro studi fiscale Seac
L'
"In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis". |
Insieme ai contratti transitori, il Legislatore regolamenta dunque una specifica tipologia di contratto volta a rispondere alle esigenze abitative di studenti che si spostano dal proprio Comune di residenza per motivi di studio.
Due sono le condizioni fondamentali per cui, a norma dell'art. 3, Decreto 16 gennaio 2017, è possibile ricorrere alla tipologia di contratto in esame:
1. lo studente deve avere la residenza in un Comune diverso rispetto a quello in cui frequenta l'università o un corso di formazione post laurea (detta condizione va espressa nel contratto);
2. il Comune in cui è posto l'immobile che si intende locare deve essere sede di università o di corsi universitari distaccati, ovvero un Comune limitrofo.
Una delle particolarità del contratto per studenti sta nella possibilità che lo stesso venga sottoscritto:
- da un singolo studente;
- da una pluralità di studenti;
- dalle aziende per il diritto allo studio.