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Successioni Aspetti civilistici
La successione
di Centro Studi fiscale SEAC

La successione è disciplinata dal Codice civile negli articoli da 456 a 809.

In particolare, il Codice Civile, oltre a dettare una serie di disposizioni generali relative alla successione, ne disciplina le diverse tipologie: successione legittima e successione testamentaria.

Momento di apertura della successione

Come disposto dall'articolo 456, Codice civile, la successione si apre al momento della morte del soggetto al quale si succede (c.d. de cuius).

Alla morte naturale l'art. 64, C.c., equipara la morte presunta. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 58, C.c., il tribunale può dichiarare presunta la morte dell'assente qualora siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello stesso.

Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia, l'art. 49, C.c., stabilisce che i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente che sia dichiarata l'assenza. In seguito alla pronuncia della dichiarazione d'assenza, coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi se l'assente fosse morto, possono chiedere di essere immessi nel possesso temporaneo dei beni (art. 50, C.c.).

Il momento della morte è rilevante perché consente di determinare:

  • chi ha diritto di succedere;
  • il momento dal quale il chiamato all'eredità, accettando e divenendo erede, avrà la proprietà dei beni ereditari e ne assumerà i debiti;
  • il momento in cui decorre il termine di presentazione della dichiarazione di successione ai fini fiscali (attualmente 12 mesi dalla data di apertura della successione).
Luogo di apertura della successione
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